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Decreto — n. 29199/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29199/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29199/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2188/2024 R.G. proposto da: PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE rappresentato e difeso dagli avvocati MAUGERI CORRADO (MGRCRD73S12C773M), BRUNETTI ALESSANDRO (BRNLSN73A12H501Q) -ricorrente- contro AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. rappresentata e difesa dall’avvocato APOLLONI DAVID GIUSEPPE (PLLDDG70C10H501A) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA ROMA rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- Numero registro generale 2188/2024 Numero sezionale 3508/2025 Numero di raccolta generale 29199/2025 Data pubblicazione 05/11/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.3533/2023 depositata il 12/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29199/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 2188/2024 R.G. proposto da: PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE rappresentato e difeso dagli avvocati MAUGERI CORRADO (MGRCRD73S12C773M), BRUNETTI ALESSANDRO (BRNLSN73A12H501Q) -ricorrente- contro AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. rappresentata e difesa dall’avvocato APOLLONI DAVID GIUSEPPE (PLLDDG70C10H501A) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA ROMA rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- Numero registro generale 2188/2024 Numero sezionale 3508/2025 Numero di raccolta generale 29199/2025 Data pubblicazione 05/11/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.3533/2023 depositata il 12/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese di esecuzione differimento dell'esecuzione della pena istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione dilazione di pagamento termine di sospensione continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2188/2024 R.G. proposto da: PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE rappresentato e difeso dagli avvocati MAUGERI CORRADO (MGRCRD73S12C773M), BRUNETTI ALESSANDRO (BRNLSN73A12H501Q) -ricorrente- contro AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. rappresentata e difesa dall’avvocato APOLLONI DAVID GIUSEPPE (PLLDDG70C10H501A) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA ROMA rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- Numero registro generale 2188/2024 Numero sezionale 3508/2025 Numero di raccolta generale 29199/2025 Data pubblicazione 05/11/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.3533/2023 depositata il 12/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’azienda municipale delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; in favore della Riscossione in euro 4.300,00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 03/11/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 2188/2024 Numero sezionale 3508/2025 Numero di raccolta generale 29199/2025 Data pubblicazione 05/11/2025