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Decreto — n. 29176/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29176/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29176/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17192/2024 R.G. proposto da: LAMONACA RAFFAELE, elettivamente domiciliato in RIACE VIA NAZIONALE SS 106, SNC DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato ZURZOLO SALVATORE (ZRZSVT65C03H501G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- CONSORZIO DI BONIFICA ALTO JONIO REGGINO, elettivamente domiciliato in MAMMOLA VIA O. ZAVAGLIA 18, presso lo studio dell’avvocato BARILLARO ENRICO NICOLA FRANCESCO (BRLNCN69L23D976F) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n.277/2024 depositata il 29/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29176/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 17192/2024 R.G. proposto da: LAMONACA RAFFAELE, elettivamente domiciliato in RIACE VIA NAZIONALE SS 106, SNC DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato ZURZOLO SALVATORE (ZRZSVT65C03H501G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- CONSORZIO DI BONIFICA ALTO JONIO REGGINO, elettivamente domiciliato in MAMMOLA VIA O. ZAVAGLIA 18, presso lo studio dell’avvocato BARILLARO ENRICO NICOLA FRANCESCO (BRLNCN69L23D976F) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n.277/2024 depositata il 29/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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rinuncia alle prestazioni d'assicurazione condono delle spese procedurali compensazione nel fallimento condanna al pagamento pecuniario rinuncia all'eredità rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17192/2024 R.G. proposto da: LAMONACA RAFFAELE, elettivamente domiciliato in RIACE VIA NAZIONALE SS 106, SNC DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato ZURZOLO SALVATORE (ZRZSVT65C03H501G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- CONSORZIO DI BONIFICA ALTO JONIO REGGINO, elettivamente domiciliato in MAMMOLA VIA O. ZAVAGLIA 18, presso lo studio dell’avvocato BARILLARO ENRICO NICOLA FRANCESCO (BRLNCN69L23D976F) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n.277/2024 depositata il 29/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 17192/2024 Numero sezionale 3498/2025 Numero di raccolta generale 29176/2025 Data pubblicazione 05/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 17192/2024 Numero sezionale 3498/2025 Numero di raccolta generale 29176/2025 Data pubblicazione 05/11/2025