Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 29156/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29156/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29156/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3962/2025 R.G. proposto da : CARLOMAGNO VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO, 25, presso lo studio dell’avvocato CESARO LUIGI (CSRLGU78L25F839N) rappresentato e difeso dall'avvocato AZZARELLO ANTONIO (ZZRNTN67D25B990Q) -ricorrente- , CARLOMAGNO VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO, 25, presso lo studio dell’avvocato CESARO LUIGI (CSRLGU78L25F839N) rappresentato e difeso dall'avvocato AZZARELLO ANTONIO (ZZRNTN67D25B990Q) -ricorrente- contro COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in NAPOLI PIAZZA MUNICIPIO PALAZZO SAN GIACOMO DOM.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29156/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CARLOMAGNO VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO, 25, presso lo studio dell’avvocato CESARO LUIGI (CSRLGU78L25F839N) rappresentato e difeso dall'avvocato AZZARELLO ANTONIO (ZZRNTN67D25B990Q) -ricorrente- , CARLOMAGNO VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO, 25, presso lo studio dell’avvocato CESARO LUIGI (CSRLGU78L25F839N) rappresentato e difeso dall'avvocato AZZARELLO ANTONIO (ZZRNTN67D25B990Q) -ricorrente- contro COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in NAPOLI PIAZZA MUNICIPIO PALAZZO SAN GIACOMO DOM.

Parole chiave

Generato dall'IA
calcolo dell'indennità risarcitoria importi compensativi monetari restituzione di prestazioni complementari rimborso delle spese compensazione della differenza spese di assistenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3962/2025 R.G. proposto da : CARLOMAGNO VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO, 25, presso lo studio dell’avvocato CESARO LUIGI (CSRLGU78L25F839N) rappresentato e difeso dall'avvocato AZZARELLO ANTONIO (ZZRNTN67D25B990Q) -ricorrente- , CARLOMAGNO VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO, 25, presso lo studio dell’avvocato CESARO LUIGI (CSRLGU78L25F839N) rappresentato e difeso dall'avvocato AZZARELLO ANTONIO (ZZRNTN67D25B990Q) -ricorrente- contro COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in NAPOLI PIAZZA MUNICIPIO PALAZZO SAN GIACOMO DOM.

DIG., presso lo studio dell’avvocato ANDREOTTOLA ANTONIO (NDRNTN72E22I163X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FURNARI ANNA IVANA (FRNNVN72C45F158A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.4225/2024depositata il 01/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d