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Decreto — n. 29121/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29121/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29121/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5086/2025 R.G. proposto da : MARCOTULLI VITTORIO, in qualità di socio e di rappresentante legale della ASSOCIAZIONE POGGIO REGILLO (cessata il 04.03.2018), qualificato come autore della violazione e MURATORI VALENTINO, in qualità di socio anch’esso qualificato come autore della violazione, rappresentati e difesi dall’ avvocato DUCCI ALESSIO ( P.E.C . alessio.ducci@oav.legalmail.it ) e dall’avvocato MANCINI IGINO (PEC: igino.mancini@oav.legalmail.it ), giusta procura speciale in atti e domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.5380/2024depositata il 28/08/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29121/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MARCOTULLI VITTORIO, in qualità di socio e di rappresentante legale della ASSOCIAZIONE POGGIO REGILLO (cessata il 04.03.2018), qualificato come autore della violazione e MURATORI VALENTINO, in qualità di socio anch’esso qualificato come autore della violazione, rappresentati e difesi dall’ avvocato DUCCI ALESSIO ( P.E.C . alessio.ducci@oav.legalmail.it ) e dall’avvocato MANCINI IGINO (PEC: igino.mancini@oav.legalmail.it ), giusta procura speciale in atti e domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.5380/2024depositata il 28/08/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali fine del processo abbandono definitivo del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria pagamento a contanti del saldo ritiro delle conclusioni civili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5086/2025 R.G. proposto da : MARCOTULLI VITTORIO, in qualità di socio e di rappresentante legale della ASSOCIAZIONE POGGIO REGILLO (cessata il 04.03.2018), qualificato come autore della violazione e MURATORI VALENTINO, in qualità di socio anch’esso qualificato come autore della violazione, rappresentati e difesi dall’ avvocato DUCCI ALESSIO ( P.E.C . alessio.ducci@oav.legalmail.it ) e dall’avvocato MANCINI IGINO (PEC: igino.mancini@oav.legalmail.it ), giusta procura speciale in atti e domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.5380/2024depositata il 28/08/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito . Così deciso in Roma,il 31/10/2025 IL CONSIGLIERE