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Ordinanza Interlocutoria — n. 29116/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new hearing regarding procedural nullity and lack of adversarial proceedings on office-raised issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29116/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the interlocutory order dismissing the appeal inadmissible and remanded the case for a new public hearing. The lower court had rejected the taxpayers' request for tax refund restitution, citing procedural defects and the non-definitive status of prior rulings. The Supreme Court found that the lower court's handling of procedural issues without prior adversarial debate violated fundamental rights, necessitating a fresh examination.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 101, comma 2 c.p.c.: The violation of the right to adversarial proceedings regarding procedural issues raised ex officio by the judge constitutes a ground for nullity, requiring the case to be remanded for a new hearing.

Parole chiave

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procedural nullity adversarial proceedings ex officio findings tax refund restitution remand for new hearing right to defense interlocutory order canoni non corrisposti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, è stato denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1,n.
Art. 101, comma 2 c.p.c.
in relazione all’art. 101 comma 2° c.p.c., in quanto la controversia è stata risolta sulla base di questioni rilevate d’ufficio senza che sulle stesse fosse sollecitato il contraddittorio.
Art. 69, comma 5 d.lgs. 546/1992
2672/2018 non era definitiva, essendo pendente ricorso per Cassazione; inoltre con il ricorso, che doveva ritenersi proposto ai sensi dell’art. 69 comma 5 d.lgs.
Art. 70, comma 2 d.lgs. 546/1992
di Siani Michele in liquidazione e Siani Michele, socio accomandatario della predetta società, proponevano ricorso ex art. 70 d.lgs.
Art. 69, comma 4 d.lgs. 546/1992
2672/2018 non era definitiva, essendo pendente ricorso per Cassazione; inoltre con il ricorso, che doveva ritenersi proposto ai sensi dell’art. 69 comma 5 d.lgs.
Art. 171-bis c.p.c.
La Corte Costituzionale, peraltro , chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 171-bis c.p.c. introdotto dal d.lgs.
art. 70 d.lgs. 546/1992
di Siani Michele in liquidazione e Siani Michele, socio accomandatario della predetta società, proponevano ricorso ex art. 70 d.lgs.
art. 69 comma 5 d.lgs. 546/1992
2672/2018 non era definitiva, essendo pendente ricorso per Cassazione; inoltre con il ricorso, che doveva ritenersi proposto ai sensi dell’art. 69 comma 5 d.lgs.
art. 69 d.lgs. 546/1992
2672/2018 non era definitiva, essendo pendente ricorso per Cassazione; inoltre con il ricorso, che doveva ritenersi proposto ai sensi dell’art. 69 comma 5 d.lgs.
art. 70 comma 2 d.lgs. 546/1992
546/1992 e che, in ogni caso, la notifica dell’atto di messa in mora previsto dall’art. 70 comma 2 d.lgs. 546/1992 era “invalida (se non inesistente)” in quanto compiuta tramite posta elettronica certificata, mentre nel caso di specie essa doveva necessariamente essere compiuta tramite Ufficiale Giudiziario.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9591/2011
Cass. n. 3432/2016
9591/2011; Cass. n. 3432/2016; Cass.
Cass. n. 24312/2017
3432/2016; Cass. n. 24312/2017, Cass.
Cass. n. 12978/2020
24312/2017, Cass. n. 12978/2020; Cass.
Cass. n. 15037/2018
12978/2020; Cass. n. 15037/2018; Cass.
Cass. Sez. U. n. 30883/2024
6218/2019; Cass. Sez. U. n. 30883/2024).
Corte Costituzionale n. 96/2024
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26117/2020 R.G. proposto da : SIANI SAS DI SIANI MICHELE C IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati STASI ALESSANDRA (STSLSN69S51D643T), CAROPRESE FEDERICA (CRPFRC78C61D643B) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. FOGGIAn.1994/2020 depositata i l 05/10/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere GIOVANNI GALASSO. FATTI DI CAUSA La Siani S.a.s. di Siani Michele in liquidazione e Siani Michele, socio accomandatario della predetta società, proponevano ricorso ex art. 70 d.lgs. 546/1992 per ottenere la restituzione delle somme corrisposte in eccedenza (indicate in € 6.000) per tributi (segnatamente IVA ed IRAP relative all’anno 2010) rispetto a quanto stabilito con le sentenze n. 841/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, che aveva accolto il ricorso dagli stessi proposto avverso l’avviso di accertamento n. TVK020601921, e n. 2672/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione di Foggia che aveva confermato la decisione di primo grado.

Con sentenza n. 1994/2020 la CTR della Puglia rigettava il ricorso e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese. Osservava che la sentenza n. 2672/2018 non era definitiva, essendo pendente ricorso per Cassazione; inoltre con il ricorso, che doveva ritenersi proposto ai sensi dell’art. 69 comma 5 d.lgs. 546/1992, si chiedeva l’ottemperanza ad una sentenza che non conteneva alcuna pronuncia di condanna dell’Amministrazione, unica ipotesi, a suo avviso, in cui poteva chiedersi l’esecuzione di una sentenza non definitiva come previsto dall’art. 69 d.lgs. 546/1992; rilevava altresì che il ricorso era improponibile, non essendo le sentenze mai state notificate onde far decorrere il termine ad adempiere di cui agli artt. 70 comma 2 e 69 comma 4 d.lgs. 546/1992 e che, in ogni caso, la notifica dell’atto di messa in mora previsto dall’art. 70 comma 2 d.lgs. 546/1992 era “invalida (se non inesistente)” in quanto compiuta tramite posta elettronica certificata, mentre nel caso di specie essa doveva necessariamente essere compiuta tramite Ufficiale Giudiziario.

Avverso tale sentenza la Siani S.a.s. di Siani Michele C. in liquidazione e Michele Siani hanno proposto ricorso per Cassazione articolato in sei motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, è stato denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 101 comma 2° c.p.c., in quanto la controversia è stata risolta sulla base di questioni rilevate d’ufficio senza che sulle stesse fosse sollecitato il contraddittorio.

I ricorrenti hanno evidenziato che l’Agenzia delle Entrate si era limitata ad eccepire l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso in quanto la società aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. 119/2018 che era stata rigettata (ed il provvedimento di diniego era stato impugnato innanzi alla CTP di Foggia) ed a contestare nell’ane nel quantumla richiesta di restituzione. Per tali ragioni, a loro avviso, la sentenza impugnata sarebbe nulla in quanto emessa “a sorpresa” sulla base di questioni non preventivamente sottoposte al contraddittorio tra le parti.

La giurisprudenza di questa corte ha ripetutamente affermato che la violazione dell’art. 101 comma 2 c.p.c. puòdeterminare la nullità della sentenza solo in caso di omessa indicazione alle parti di questioni di fatto o miste di fatto e di diritto rilevate d’ufficio, tra le quali non potrebbero rientrare quelle di natura processuale (Cass.n. 9591/2011; Cass. n. 3432/2016; Cass. n. 24312/2017, Cass. n. 12978/2020; Cass. n. 15037/2018; Cass. n. 6218/2019; Cass. Sez. U. n. 30883/2024). La Corte Costituzionale, peraltro , chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 171-bis c.p.c. introdotto dal d.lgs. 149/2022, con riguardo alle verifiche di natura processuale ed ai conseguenti provvedimenti che, secondo tale norma, i l gi udice deve adottare senza preventivo contraddittorio, con sentenza n. 96/2024 ha affermato che (punto 8.2) “è ormai acquisita la necessità del pieno rispetto del contraddittorio che – attraverso la contrapposizione dialettica tra tesi diverse argomentate dalle parti, anche in relazione alle questioni rilevate d’ufficio dal giudice – mira ad assicurare una decisione assunta nel rispetto del diritto inviolabile di difesa (art. 24 Cost.) e del canone del giusto processo (art. 111 Cost.).

In tanto il contraddittorio adempie a tale funzione, in quanto le parti siano poste in condizione di esercitare in modo effettivo questa facoltà di interloquire, che è loro assicurata. Ed il giudice è tenuto ad esercitare i propri poteri all’interno del processo orientando gli stessi, in ogni momento, a questa regola fondante del giudizio”. Con tale sentenza ha quindi ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 171 bis c.p.c. in relazione all’art. 24 Cost. ove venga comunque garantito il contraddittorio anche in ordine alle questioni che possono sorgere a seguito delle verifiche di tipo processuale che il Giudice deve compiere d’ufficio in base a tale norma.

Appare dunque necessario verificare l’impatto di tale pronuncia sugli approdi interpretativi di questa Corte in relazione alla portata dell’art. 101, comma 2, c.p.c. ed è opportuno richiedere all’Ufficio del Massimario una relazione in ordine a tale questione, in considerazione della sua rilevanza nomofilattica. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, richiedendo all’Ufficio del Mas