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Ordinanza Interlocutoria — n. 29095/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to notify necessary co-litigant, requiring integration of contradiction.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29095/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed the cassation appeal because the appellant failed to notify the Revenue Agency, a necessary co-litigant, of the filing. The appellant argued the appeal was valid, but the Court held that missing notification does not invalidate the appeal itself. Instead, the Court ordered the integration of contradiction with the omitted party within sixty days.

Regesto Legislator

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Art. 331 cod. proc. civ.; The failure to notify a necessary co-litigant does not affect the admissibility of the appeal but requires the integration of contradiction with the omitted party.

Parole chiave

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necessary co-litigant integration of contradiction cassation appeal notification defect procedural requirement tassa ecologica rimborso dell'imposta preventiva ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 331 cod. proc. civ.
Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione a cura della parte ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
art. 36 bis d.p.r. 600/73
Domenico Giugni, giusta procura speciale in atti - controricorrente – Cartella di pagamento ex art. 36 bis d.p.r. 600/73 – agevolazione l.
art. 380 bis c.p
La controricorrente ha depositato tempestiva memoria ex art. 380 bis c.p.c..
art. 331 cod. proc. civ
Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione a cura della parte ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28537/2024
Cass. n. 28537/2024, Cass.
Cass. 29 ottobre 2021, n. 30711
28537/2024, Cass. 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass., 21 marzo 2019, n.
Cass., 21 marzo 2019, n. 8065
30711; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n.
Cass., 27 luglio 2018, n. 19910
8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n.
Cass., 31 luglio 2013, n. 18364
19910; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364).
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Testo completo

. 31897/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata ricorrente CONTRO IL SORPASSO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Giugni, giusta procura speciale in atti - controricorrente – Cartella di pagamento ex art. 36 bis d.p.r. 600/73 – agevolazione l. 388/200 ( Tremonti Ambiente) – termine per la dichiarazione integrativa - avverso la sentenza n. 2615/17/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 16.9.2020, notificata il 21.10.2020; udita la relazione svolta all’adunanza camerale dell’8 ottobre 2025 dal consigliere Maria Clara SALI; RILEVATO CHE:

1. L’Agenzia delle Entrate impugna con ricorso per cassazione affidato ad unico motivo la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto l’appello da essa proposto avverso la sentenza n. 17883/2018 della C.T.P. di Roma, che aveva accolto il ricorso della società IL SORPASSO s.r.l. avvero la cartella di pagamento n. 09720180010154516, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.p.r. 600/73 per l’anno di imposta 2014. La C.T.R. riteneva che l’Ufficio pretendeva di dare applicazione retroattiva, all’anno 2014 ed in tema di efficacia temporale delle dichiarazioni integrative, ad una modifica normativa intervenuta ad opera del d.l. 193/2016, a modifica dell’art. 3 della legge n. 212/2000.

Inoltre, rilevava che quando erano state depositate le dichiarazioni integrative per gli anni 2011, 2012 e 2013 ( in data 4.6.2015) e depositata la tempestiva dichiarazione relativa all’anno 2014 (30.9.2015), ogni tributo relativo agli anni 2011, 2012 e 2013 era già stato versato sulla base dei dati di cui alle tempestive dichiarazioni, dal che era evidente che non vi era stata alcuna compensazione rispetto alle imposte dovute, ma solo un’attività finalizzata al decremento dei redditi che derivavano dall’investimento ambientale eseguito nell’anno 2011.

2. La società IL SORPASSO s.r.l. resiste con controricorso.

3. E’ stata fissata l’adunanza camerale dell’8.10.2015.

4. La controricorrente ha depositato tempestiva memoria ex art. 380 bis c.p.c.. RITENUTO CHE: 1.Occorre, in via preliminare, rilevare che il ricorso per cassazione non risulta essere stato notificato all’Agenzia delle Entrate Riscossione che, come si evince dalla sentenza impugnata, era parte del giudizio di appello oltre che del giudizio di primo grado. 1.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'omessa notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell'atto di impugnazione (cfr.

Cass. n. 28537/2024, Cass. 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364).

2. Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione a cura della parte ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione a cura della ricorrente Agenzia delle Entrate, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria. Così deciso in Roma, in data 8.10.2025 e, a seguito di riconvocazione, in data 27.10.2025. Il Presidente (Andreina Giudicepietro)