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Ordinanza — n. 29076/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses late appeal as inadmissible due to failure to request term extension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29076/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Planet Games SRL's appeal against a tax assessment inadmissible. The company argued the appeal was timely because the tax office delayed its response, but the court found no valid request for a term extension was ever made. Consequently, the appeal was rejected, and the company was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 153, comma 2 c.p.c.; Art. 12 D.Lgs. n. 218/1997: The institution of term extension presupposes a timely request by the party claiming they missed a deadline due to causes not imputable to them.

Parole chiave

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tax appeal admissibility term extension request statute of limitations tax authority delay procedural default indagine per frode iva indagine su reati finanziari ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Art. 153, comma 2 c.p.c.
5, c.p.с., la violazione dell’art. 153, comma 2, c.p.с., in relazione agli artt.
Art. 12 D.Lgs. n. 218/1997
218/1997, dell’art. 12 del D.
Art. 6 L. n. 212/2000
3 c.p.с., la violazione dell’art. 6 della L.
Art. 2, 6, ed 8 D. Lgs. n. 218/1997
Il motivo è inammissibile , in quanto non si confronta adeguatamente con il dictum della pro nuncia di appello, che si sorregge su due autonome rationes. 2.2.
Art. 2969 c.c.
218/1997, dell’art. 2969 c.c. e dell’art.
art. 2969 c.c
218/1997, dell’art. 2969 c.c.
art. 153, comma 2 c.p
e dell’art. 153, comma 2 c.p.с.
art. 184-bis c.p
E ancora si è affermato che «Nel processo tributario, come in quello civile, il provvedimento di rimessione in termini, reso sia ai sensi dell'art. 184-bis c.p.c., che del vigente art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 31/01/2017, n. 2474
Cass. 13/04/2017, n. 9637
Cass. 13/04/2021, n. 9637
360 (Cass. 13/04/2021, n. 9637), né costituiscono “fatti storici” le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative (Cass.31/03/2022, n.
Cass. Sez. 2, 17/02/2025, n. 4034
153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo» (Cass. Sez. 2, 17/02/2025, n. 4034; conf.: Cass.
Cass. Sez. 3, 29/05/2025, n. 14348
4034; conf.: Cass. Sez. 3, 29/05/2025, n. 14348;Cass.
Cass. Sez. 3, 11/11/2020, n. 25289
14348;Cass. Sez. 3, 11/11/2020, n. 25289).
Cass. Sez. 5, 01/03/2019, n. 6102
Cass. Sez. 6, 21/02/2020, n. 4585
(Cass. Sez. 6, 21/02/2020, n. 4585)».
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9715/2018 R.G. proposto da PLANET GAMES SRL, con l’avvocato Generoso Bloise -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n.119/2017 depositata il 07/02/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. La Planet Games S.r.l impugnava l’avviso di accertamento , conseguente a verifica della Guardia di Finanza,con il quale venivano rideterminatiil reddito di impresa per l’anno 2009, con ripresa ai fini dell’Ires, nonché il volume di affari, con richiesta di maggiore Iva.La adita Commissione tributaria provinciale di Cosenza dichiarava inammissibile il ricorso perché tardivo, con decisione che trovava conferma in sede di appello, da parte della CTR della Calabria , con la sentenza indicata in epigrafe.

2. Ricorre la società con due motivi e resiste con controricorso l’Amministrazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.с., la violazione dell’art. 153, comma 2, c.p.с., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., deducendo la omessa valutazione degli elementi giustificativi del ritardo da parte del giudice di appello, che sarebbero ravvisabili nella non tempestiva risposta negativa data dall’Ufficio alla proposta di accertamento con adesione, in prossimità della scadenza dello spatium di 90 giorni previsto dall’art. 12 del D Lgs. n. 218/1997. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Va rammentato che è censurabile ai sensi del n.

5) soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, che sia stato oggetto di discussione e che sia decisivo; di contro, non è più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. 31/01/2017, n. 2474). Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o secondario, che sia processualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazione avrebbe determinato una decisione diversa (Cass. 13/04/2017, n. 9637).

Pertanto, non costituiscono “fatti” suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile in Cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 (Cass. 13/04/2021, n. 9637), né costituiscono “fatti storici” le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative (Cass.31/03/2022, n. 10525). 1.3. Pacifica l’applicabilità della norma al processo tributario (così Sez.

U. n. 8053/2014 cit.), questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale non si censuri l’omesso esame di un fatto decisivo, ma si evidenzi solo un’insufficiente motivazione per non avere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedotta in giudizio (Cass. 28/6/2016 n. 13366, in materia di idoneità delle dichiarazioni rese da un terzo a fondare la prova, da parte della contribuente, di fatture per operazioni inesistenti). 1.4. Infine, il vizio in esame non è denunciabile qualora le sentenze di merito siano fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd. doppia conforme), incombendo al ricorrente in cassazione l’onere di allegare che, di contro, le due decisioni si fondino su ragioni diverse.

Nella specie, la «valutazione degli elementi giustificativi del ritardo da parte del giudice di appello», lungi dall’integrare un ‘fatto storico’, costituisce una questione giuridica di merito, come tale non rientrante nel paradigma normativo. Inoltre, le sentenze di merito nella specie sono fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd. doppia conforme), pertanto, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, incombeva al ricorrente l’onere (non assolto nella specie) di allegare che, di contro, le due decisioni sifondavano su ragioni diverse.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.с., la violazione dell’art. 6 della L. n. 212/2000 e degli artt. 2, 6, ed 8 del D. Lgs. n. 218/1997, dell’art. 12 del D. Lgs. n. 218/1997, dell’art. 2969 c.c. e dell’art. 153, comma 2 c.p.с. in relazione agli artt. 3, 97, 111 Cost. Deduce la ricorrente che i giudici del merito avrebbero dovuto operare una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in materia di definizione agevolata, sì da ritenere tempestiva la proposizione del ricorso nel primo giorno utile successivo alla comunicazione della risposta dell’Ufficio. 2.1.

Il motivo è inammissibile , in quanto non si confronta adeguatamente con il dictum della pro nuncia di appello, che si sorregge su due autonome rationes. 2.2. La Commissione regionale ha infatti rilevato, in primo luogo, che il termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento era spirato, pur computando la sospensione di 90 giorni prevista dall’art. 12 del D Lgs. n. 218/1999 e, comunque, che nel primo grado del giudizio non risultava essere stata richiesta dalla contribuente la rimessione in termini. 2.3. Tale seconda statuizione, idonea a reggere – quale autonoma ratio –la decisione – non viene censurata con il motivo di ricorso. 2.4.

È opportuno comunque rammentare, a tale riguardo, che questa Corte ha affermato che, «L'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo» (Cass. Sez. 2, 17/02/2025, n. 4034; conf.: Cass. Sez. 3, 29/05/2025, n. 14348;Cass. Sez. 3, 11/11/2020, n. 25289). E ancora si è affermato che «Nel processo tributario, come in quello civile, il provvedimento di rimessione in termini, reso sia ai sensi dell'art. 184-bis c.p.c., che del vigente art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone una tempestiva istanza della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza da un'attività processuale per causa ad essa non imputabile. (Cass.

Sez. 5, 01/03/2019, n. 6102). Questa Corte ha inoltre affermato che «L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., trova applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, in caso di decadenza dai poteri processuali interni al giudizio o a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione, ma non anche in caso di decadenza conseguente ad errore di diritto. (Cass. Sez. 6, 21/02/2020, n. 4585)».

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara ilricorso inammissibile . Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific