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Ordinanza — n. 29075/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax collection notices, ruling procedural defects in second instance do not justify cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29075/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the company's appeal against the Regional Court of Sicily's decision to dismiss its challenge to tax collection notices. While the first instance court annulled some notices due to lack of proof of service, the second instance court upheld the original judgments based on the regularity of notification. The court held that the appellant's arguments regarding the second instance judge's failure to address specific procedural issues constituted a defect in judicial activity rather than a substantive legal error warranting cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 and n. 4 c.p.c.; The failure of the second instance court to rule on specific procedural objections constitutes a defect in judicial activity (error in procedendo) under Art. 112 c.p.c. and Art. 360, n. 4 c.p.c., which must be raised separately and cannot be conflated with substantive violations.

Parole chiave

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tax collection notices procedural notification defect in judicial activity error in procedendo cassation admissibility second instance review prescription of debt notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 112 c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 25 d.P.R. 602/1973
con riferimento all’omessa pronuncia sulla eccepita decadenza dalla riscossione del ruolo - ai sensi dell’art. 25 d.P.R. 602/1973, e comunque sull’intervenuta prescrizione.
Art. 140 c.p.c.
1a: per imposta di registro, canone abbon, e contravvenzioni al codice della strada) risulta essere stata notificata il 21.1.2015 ex art. 140 c.p.c. (cfr.
art. 111 Cost
4, c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost., in relazione all’art.
art. 145 c.p
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c.
art. 112 c.p
Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 143 c.p
motiva come segue: “D’altro canto, tutte le notifiche sono state eseguite correttamente ai sensi dell’art. 143 c.p.c.
art. 140 c.p
1a: per imposta di registro, canone abbon, e contravvenzioni al codice della strada) risulta essere stata notificata il 21.1.2015 ex art. 140 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29952/2022
civ., la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello (ex plurimis, Cass. n. 29952/2022).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11837/2024 R.G. proposto da: G.N.G. S.R.L., in persona del legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Calderaro Francesco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Cattolica Eraclea, Via Papa Luciani n. 1. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 8994/2023 depositata in data 7 novembre 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Cartella Pag. IRAP- IRES-IRPEF-Registro 2009/10/11/12 Rilevato che:

1. In data 03/01/2017, la G.N.G. s.r.l., al fine di verificare la propria posizione debitoria, inoltrava all’allora Riscossione Sicilia S.p.a. apposita richiesta onde ottenere il rilascio di tutte le evidenze a carico della società e, nello specifico, estratti di ruolo, cartelle in debito nonché relate di notifica. In data 23/01/2017, l’Agente della Riscossione inviava alla società contribuente i documenti richiesti, e la società apprendeva in quell’occasione dell’iscrizione a ruolo di un presunto debito tributario facente capo ad undici cartelle di pagamento mai notificate. Inoltre, in data 12/01/2017, la società riceveva a mezzo PEC la notifica dell’ulteriore cartella di pagamento n. 29120160037475457.

2. Avverso le dodici cartelle di pagamento ed i rispettivi ruoli, la società proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Agrigento; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Agrigento, con sentenza n. 519/2018, accoglieva parzialmente il ricorso della società. In particolare, per le cartelle di pagamento per le quali veniva dichiarata l’inammissibilità del ricorso la procedura notificatoria risultava essere stata eseguita correttamente; per le restanti cartelle di pagamento, invece, veniva rilevata l’assenza di documentazione idonea a provare la ritualità della notifica e ne veniva, dunque, disposto l’annullamento.

4. Contro tale sentenza proponeva appello la società dinanzi la C.t.r. della Sicilia; proponeva appello incidentale l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte a sé sfavorevole.

5. La C.t.r. della Sicilia, con sentenza n. 8994/2023, depositata in data 7 novembre 2023, rigettava l’appello della società.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 per la quale la contribuente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, e 62 del D.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha riformato la statuizione della sentenza di primo grado favorevole alla società stessa, omettendo di illustrare il percorso argomentativo e di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e dell’art. 60 del D.p.r. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto la ritualità della notifica di sei cartelle di pagamento, non essendo la documentazione probatoria prodotta dall’Agenzia delle Entrate Riscossione idonea a dimostrare la correttezza della notifica delle cartelle stesse. 1.3.

Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del D.p.r. n. 602/1973 e dell’art. 2948, n. 4, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sulle eccepite questioni della decadenza dell’azione di riscossione e di prescrizione del credito tributario portato dai ruoli e dalle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione e l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. si è pronunciata in violazione delle rispettive norme regolatrici.

2. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione e stante l’affinità delle critiche sollevate, sono infondati. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, dalle norme di cui agli artt. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice, è desumibile il principio secondo il quale la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione della motivazione in diritto, determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 03/01/2022, n. 6758) ).

Questo principio, in forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (comprese le sue disposizioni di attuazione) contenuto nell'art. 1, comma secondo, del d.lgs. 546/1992, è applicabile anche al rito tributario (Cass. n. 13990 del 2003; Cass. n. 9745 del 2017). Va osservato, inoltre, che a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018;

Cass. sez. un.8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022). 2.1. La sentenza in esame, non solo presenta le indicazioni richieste, contenendo lo svolgimento del processo e i fatti essenziali di causa, ma ha comunque una ratio decidendi chiaramente intellegibile, sicché la sua motivazione si colloca ben sopra la soglia del minimo costituzionale ex art. 111 cost. comma 6. 2.2. Inoltre, sul precipuo punto della correttezza della notifica, la C.t.r. motiva come segue: “D’altro canto, tutte le notifiche sono state eseguite correttamente ai sensi dell’art. 143 c.p.c. che consente indifferentemente la notifica dell’atto presso la Sede Sociale ovvero al legale rappresentante dell’ente anche ai sensi dell’art. 140 e 143 c.p.c. (e relative norme tributarie) come risulta essere avvenuto.

Quanto alle cartelle nn. 29120140003535650, n. 29120150002115460, n.29120150001929662, n.29120150005100558, n. 29120160000845484, n. 29120150009961933, oggetto dell’annullamento della Commissione di primo grado si osserva quanto segue. La cartella n. 29120140003535650 (all. doc. 1a: per imposta di registro, canone abbon, e contravvenzioni al codice della strada) risulta essere stata notificata il 21.1.2015 ex art. 140 c.p.c. (cfr. visura ordinaria societàe deposito atti presso la casa comunale e pubblicazione per otto giorni presso l’albo, sino al 29.1.2015) per irreperibilità “assoluta” della Società presso la sede sociale (tali essendo le risultanze delle ricerche effettuate dal messo in via Sciascia 27 ad Agrigento, così come risulta dalla relata).

La cartella n. 29120150002115460 (all. doc. 1b: per Ires e Iva) risulta essere stata notificata l’11.12.2015 per irreperibilità relativa dell’amministratore unico ex art. 140 c.p.c. (cfr. visura ordinaria società e deposito atti presso la casa comunale, con raccomandata informativa restituita al mittente per compiuta giacenza). La cartella n. 29120150005100558 (all. doc. 1c: per Irap) risulta essere stata notificata l’11.12.2015 per irreperibilità relativa dell’amministratore unico ex art. 140 c.p.c. (cfr. visura ordinaria società e deposito atti presso la casa comunale, con raccomandata informativa restituita al mittente per compiuta giacenza).

La cartella n. 29120160000845484 (all. doc. 1d: imposta di registro) risulta essere stata consegnata il 6.6.2016 con consegna a mani di addetto alla ricezione degli atti (Lo Franco). La cartella n. 29120150009961933 (all. doc. 1e: ires e iva) risulta essere stata perfezionata con raccomandata a cura di “Tnt Poste” del 10.12.2015, restituita al mittente per compiuta giacenza”.

4. Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui invoca la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento all’omessa pronuncia sulla eccepita decadenza dalla riscossione del ruolo - ai sensi dell’art. 25 d.P.R. 602/1973, e comunque sull’intervenuta prescrizione. Ebbene, in giurisprudenza si ritiene che l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integri un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo" - ovverosia della violazione dell'art.112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello (ex plurimis, Cass. n. 29952/2022). 4.1.

Con riferimento al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la censura è, poi, infondata. Nella fattispecie in esame, la C.t.r., con una motivazione sintetica ma esaustiva e dalla quale si evince l’iter logico giuridico sottostante,ha affermato, correttamente, che dalla regolarità della notifica delle cartelle conseguiva l’inammissibilità del ricorso originario per palese tardività rispetto all’ordinario termine di 60 giorni per impugnare, decorrente dalla (regolare, come detto), notifica delle cartelle indicate.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorr