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Ordinanza — n. 29074/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses taxpayers' appeal, allowing tax authority to deny environmental tax benefits due to strict statutory interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29074/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayers' appeal against a regional tax commission decision denying environmental tax benefits. The taxpayers argued they met the criteria for the 'Tremonti environment' law by investing in waste treatment, but the tax authority contended the investment was for environmental purposes rather than preventing environmental damage caused by their own business activities. The court ruled that the law strictly requires investments to prevent damage caused by the investor's own operations, rejecting the taxpayers' broader interpretation to avoid state aid violations.

Regesto Legislator

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Art. 6, commi da 13 a 19, l. 388/2000; Art. 83 D.P.R. n. 917/1986: The tax benefit for environmental investments applies strictly to costs of assets acquired to prevent, reduce, or remediate environmental damage caused by the investor's own business activities, excluding investments aimed at remedying damage caused by third parties.

Parole chiave

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Tremonti environment law environmental tax benefits state aid prohibition strict statutory interpretation waste treatment investments taxable income reduction Cassazione ordinanza strumento economico per l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi da 13 a 19, l. 388/2000
un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione un maggiore reddito d’impresa per il 2011, previo rilievo di costi non documentati, di fatturazione senza addebito d’imposta per Iva e, soprattutto, dell’indebita fruizione dei benefici fiscali previsti dall’art. 6, commi da 13 a 19, della l.
Art. 83 D.P.R. n. 917/1986
388 /2000, dell ’ art. 83 D.P.R. n. 917/1986 e dell’art.
Art. 2697 c.c.
917/1986 e dell’art. 2697 c.c. , anche nel relativo combinato disposto».
Artt. da 87 a 89 del Trattato CEE
Artt. da 107 a 109 TFUE
art. 83 D.P.R. n. 917/1986
388 /2000, dell ’ art. 83 D.P.R. n. 917/1986 e dell’art.
art. 2697 c.c
917/1986 e dell’art. 2697 c.c.
art. 2424 c.c
“[p]er investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’art. 2424 c.c., comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Corte EDU in causa n. 44759/98, Ferrazzini c. Italia
Corte EDU in causa n. 72638/01, Belmonte c. Italia
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 23238 / 20 20 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI, N. 12 -ricorrente - contro M.M.G. di Mattiuzzo Maurizio C. s.n.c., in persona del legale rapp.te pro tempore Maurizio Mattiuzzo, MATTIUZZO SARA, MATTIUZZO MARTINA, MATTIUZZO MAURIZIO, rappresentati e difesi, per procura allegata al controricorso, dall’Avv. PAOLO FRANCO e dall’Avv. SIMONE MAGNANI, elettivamente domiciliati presso l’Avv.

Rosamaria Mariano in ROMA, VIA GUIDO DE RUGGIERO, N. 5 -controricorrenti- avverso la sentenza n. 1296 /201 9 della Commissione tributaria regionale delPiemonte, depositata il 4 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2025dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che: 1.A seguito di verifica fiscale sfociata nella redazione di processo verbale di constatazione, l’amministrazione finanziaria notificò a M.M.G. di Maurizio C. s.n.c. un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione un maggiore reddito d’impresa per il 2011, previo rilievo di costi non documentati, di fatturazione senza addebito d’imposta per Iva e, soprattutto, dell’indebita fruizione dei benefici fiscali previsti dall’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388/2000 (cd.

Tremonti ambiente) in relazione ai costi d’acquisto di beni strumentali. Identico atto impositivo fu notificato ai soci, trattandosi di società a ristretta base partecipativa. La società e i soci impugnarono separatamente gli avvisi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vercelli, la quale, riuniti i ricorsi, li accolse per la parte economicamente preponderante –quella concernente l’applicabilità della “Tremonti-ambiente” – rilevando che, per il resto, la pretesa erariale non era stata contestata.

2. Il successivo appello dell’Agenzia delle entrate fu disatteso con la sentenza indicata in epigrafe. I giudici regionali ritennero che i contribuenti avessero assolto, mediante la produzione di una perizia tecnica, all’onere probatorio inerente alla sussistenza e all’entità, a monte della variazione in diminuzione del reddito d’impresa, di una “ componente ambientale ” degli investimenti da loro effettuati. Osservarono, in proposito, che dalla perizia in questione emergeva con chiarezza che l’investimento era consistito nell’acquisto di beni funzionali ai processi di trattamento e valorizzazione di materiali di scarto; ritennero, pertanto, corretta l’indicazione, da parte della società, di una componente ambientale pari all’ammontare del costo storico sostenuto.

3. L’Amministrazione ha impugna to la sentenza d ’ appello con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Resistono con controricorsogli intimati. Considerato che:

1. L ’ unico motivo di ricorso è rubricato «violazione o falsa applicazione dell’art. 6 , commi da 13 a 19, l. 388 /2000, dell ’ art. 83 D.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 2697 c.c. , anche nel relativo combinato disposto». Secondo l’amministrazione, la C.T.R. avrebbe errato nell’attribuire alla perizia il valore probatorio circa la sussistenza dei presupposti per l’operatività del beneficio, trascurando di considerare che, essendo l’attività d’impresa essenzialmente di rilievo ecologico, il costo d’acquisto di beni strumentali dovrebbe considerarsi sempre “ di valenza ambientale”nella misura intera.

Così operando, i giudici d’appello avrebbero violato «lo spirito, oltre che la lettera, della norma», poiché, come evincibile dall’art. 6, comma 15, della l. n. 388/2000, l’obiettivo del legislatore era quello di «agevolare il sovra-costo di un investimento “ambientale”rispetto ad un investimento “tradizionale”»; i costi sostenuti dalla contribuente, invece, afferendo alla sua normale attività d’impresa, non avevano apportato alcun miglioramento in termini di impatto ambientale della stessa, alla quale erano meramente funzionali.

2. Il motivo è fondato. 2.1. Il tema sul quale si imperniano le argomentazioni della ricorrente è quello dell’accessibilità ai benefici di cui all ’ art. 6, commi da 12 a 15, della l. n. 388/2000 da parte delle c.d. “impresedi scopo”, che svolgono attività di servizi ambientali. Costituisce, infatti, circostanza pacifica il fatto che M.M.G. svolge attività di recupero e riciclaggio di materiali di scarto, nonché di smaltimento di rifiuti pericolosi. 2.2. Sul tema in questione la giurisprudenza di questa Corte, in effetti,ha registrato alcune oscillazioni.

In un primo tempo, infatti, si era affermato che la formulazione della disposizione agevolatrice (l ’ art. 6, comma 13, della l. n. 388/2000)non consentisse di evincere che l’investimento ambientale, per essere meritevole della prevista agevolazione fiscale, dovesse essere destinato all’autoconsumo e non all’utilizzo dell’impianto a favore o per conto di terzi, poiché, anzi, l’applicazione del beneficio a tali ultime destinazioni sarebbe maggiormente rispondente alla ratio della previsione, che consiste nel sostegno alle imprese che compiano investimenti conripercussioni favorevoli per l’ ambiente, a prescindere daogni circostanza relativa alla destinazione dell’energia prodotta (cfr.

Cass. n. 30225/2022; v. anche Cass. n. 7343/2021). Tale opzione ermeneutica era stata ricondotta ad un certo favordel legislatore nazionale e sovranazionale per il principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile (nell’ambito dell’Unione europea: art. 195, lett. c , TFUE, dir. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, dir. 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, accordo di Parigi del 22 aprile 2016; nell’ambito delle Nazioni Unite, Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, ratificata con la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997»). 2.3.

La stessa giurisprudenza, tuttavia, si è successivamente attestata su posizioni opposte, esprimendo un orientamento costante dal quale, in questa sede, non vi sono ragioni per discostarsi, e che può essere compendiato nei termini che seguono (v. Cass. n. 17807/2025, Cass. n. 35919/2023, Cass. n. 25157/2023; in precedenza, v. anche Cass. n. 29365/2020): -i commi 13 e 15 dell’art. 6 della l. n. 388 del 2000 stabiliscono, rispettivamente: “[l]a quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito” (comma 13);

“[p]er investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’art. 2424 c.c., comma 1, lett. B), n. II necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l’approccio incrementale”(comma 15); -da tali disposizioni si evince che la concessione dell’agevolazione a favore della generalità delle imprese (piccole e medie) – e non, quindi, di altri soggetti che non esercitano attività di impresa– si fonda sull’implicito presupposto della dannosità per l’ambiente di tale attività, alla quale la stessa dannosità è inerente; - pertanto, nel definire gli investimenti ai quali si applica l’agevolazione come quelli necessari per prevenire, ridurre e ripianare “danni causati all’ambiente”, il legislatore ha inteso fare riferimento ai danni all’ambiente inerenti all’attività dell’impresa investitrice, cioè ai danni causati da tale sua attività; - l ’ accoglimento della tesi opposta farebbe sì che il beneficio in questione si traduca in un’agevolazione all’attività stessa delle imprese il cui oggetto è costituito da un’attività di prevenzione, riduzione e riparazione di danni causati all’ambiente da terzi(e i cui investimenti sono, perciò, strutturalmente diretti a prevenire, ridurre e riparare danni all’ambiente), esito che contrasterebbe con l ’ intenzione del legislatore; -così opinando, peraltro, l’agevolazione in parola si trasformerebbe in un aiuto di Stato, in contrasto con gli artt. da 87 a 89 del Trattato CEE (e, successivamente, con gli artt. da 107 a 109 TFUE), atteso il vantaggio che essa potrebbe comportare a favore di un limitato settore di imprese rispetto ai concorrenti di altri Paesi dell’Unione Europea, con la conseguente alterazione (o minaccia di alterazione) della concorrenza; - infatti, la diversità tra la situazione dell ’ impresa che realizzi un investimento diretto a prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente da terzi e la situazione dell’impresa che realizzi un investimento diretto a prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente dalla propria attività giustifica il fatto che, a fronte dell’acquisto di un’identica immobilizzazione materiale, il relativo costo non sia detassato nel primo caso e lo sia, invece, nel secondo; -inoltre, giacché le norme di agevolazione fiscale hanno carattere eccezionale e derogatorio e, come tali, sono di stretta interpretazione la materia dell’imposizione tributaria fa parte del c.d.

“nucleo duro” delle prerogative della potestà pubblica, poiché la natura autoritativa del rapporto tra il contribuente e la collettività è predominante (cfr. Corte EDU in causa n. 44759/98, Ferrazzini c. Italia), laddove «le scelte in questa materia implicano normalmente una ponderazione di problemi politici, economici e sociali che la Convenzione lascia alla competenza degli stati firmatari, poiché le autorità interne sono evidentemente nella posizione di valutare meglio tali aspetti che non la Corte»(cfr. Corte EDU in causa n. 72638/01 , Belmonte c.

Italia)». 2.4. Gli argomenti spesi dall’Amministrazione a supporto della censura si conformano a tale indirizzo. Conseguentemente, il motivo è fondato; il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso dei contribuenti. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Le spese dei gradi di merito possono essere interamente compensate, alla luce delle richiamate oscillazioni giurisprudenziali sulla questione oggetto di controversia.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso dei contribuenti. Condanna i controricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in