Italian court dismisses UK Trust's tax refund claim, ruling EU non-discrimination principle does not override bilateral treaty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the Wellcome Trust's appeal seeking a tax refund for dividends received from Italian companies. The Trust argued that EU non-discrimination principles required equal treatment compared to Italian foundations, despite a bilateral treaty governing dividend taxation. The court held that the bilateral treaty prevails over general EU principles in this context, and the Trust failed to prove structural equivalence to Italian foundations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 49 TFUE; Art. 63 TFUE; Art. 65 TFUE; Art. 4 comma 1 lett. q) d.lgs. 344/2003; Art. 73 comma 1 lett. c) TUIR: The principle of non-discrimination under EU law does not override a specific bilateral tax treaty, and non-resident entities must demonstrate structural equivalence to resident foundations to claim preferential tax treatment.
Parole chiave
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ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o a l n. 1 7232 / 20 21 R.G. propost o da : Wellcome Trust,con sede legale in Londra, Inghilterra, rappresentato da The Wellcome Trust Limited, in persona del legale rappresentante pro temporeNicholas David Moakes, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale notarile apostillata in calce al ricorso, dagli Avvocati Enrico Ceriana e Raffaele Sgambato, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Aurora n. 43; –ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello DINIEGO RIMBORSO r.g. n. 17232/2021a.c.2 3 /9/2025 Cons. est.
Angelo Napolitano Stato, presso i cui uffici in Roma è ex lege domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ABRUZZOn. 642/2020, depositata in data 15 / 1 2 /20 20 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Angelo Napolitano nella camera di consiglio del 23 settembre2025. Rilevato che: Wellcome Trust (d’ora in poi, anche “la contribuente”), soggetto senza scopo di lucro residente fiscalmente nel Regno Unito , percepì, nei periodi d’imposta 2004, 2005 e 2006, dividendi in qualità di azionista di alcune società di diritto italiano.
Tali dividendi furono assoggettati ad una ritenuta (che variava dal 15% al 12,5%) superiore a quella applicata ad un ente non commerciale o ad una fondazione residenti in Italia, per i quali nei periodi d’imposta considerati vigeva un’esenzione nella misura del 95%dell’ammontare complessivo, con conseguente abbassamento dell’aliquota effettiva all’1,65%(cioè il 33% della quota del 5% non esente). La contribuentenon residente presentò, allora, istanza di rimborso con la quale chiese la restituzione del maggiore importo versato a titolodi ritenuta pari ad euro 1.487.078,75, oltre interessi , in ragione dell’errata applicazione dell’aliquota sui dividendi “italiani”.
Formatosi il silenzio rifiuto, la contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Pescara. Si costituì l’Ufficio, eccependo la decadenza dal diritto al rimborso a causa della tardività della relativa istanza. La C.T.P. rigettò l’eccezione di decadenza e rigettò, nel merito, il ricorso della contribuente. r.g. n. 17232/2021a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. Angelo Napolitano La C.T.R. territoriale, su appello della contribuente e nel contraddittorio con l’Ufficio, che ripropose l’eccezione di decadenza dal diritto al rimborso, confermò – con la sentenza indicata in epigrafe – la pronuncia di primo grado.
Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, complesso motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato a tre motivi, al quale la contribuente ha resistitocon controricorso. La contribuente ha , altresì , depositato memoria conclusionale illustrativa ex art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: Il Charitable Trust di diritto inglese, odierna ricorrente, detiene partecipazioni azionarie in società di capitali di diritto italiano.
Ess a sostiene di avere diritto al rimborso delle maggiori somme versate a titolo di ritenute sui dividendi percepiti dalle società al cui capitale partecipa rispetto a quelle che, nelle sue stesse condizioni, avrebbe versato una fondazione di diritto italiano. Nel reclamare tale diritto, laricorrente pone alcune questioni di rilievo nomofilattico. La prima è relativa alla portata del principio di non discriminazione di cui agli artt. 49, 63 e 65 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), che impone alle legislazioni degli Stati membri di non discriminare il trattamento fiscale de i soggetti non residenti rispetto ai soggetti “analoghi” residenti , e se detto principio è gerarchicamente prevalente, nel sistema delle fonti, rispetto ad una convenzione bilaterale vigente tra Regno Unito e Italia che preveda una tassazione dei dividendi distribuitial soggetto non residente in Italia in linea con le aliquote applicate al Trust nel caso di specie. r.g. n. 17232/2021a.c.2 3 /9/2025 Cons. est.
Angelo Napolitano Se si dovesse ritenere prevalente il principio di non discriminazione di diretta promanazione eurounitaria,il problema che si pone è quale sia l’oggetto dell’onere della prova in capo al soggetto non residente che pretenda di godere dello stesso trattamento fiscale del soggetto residente, e cioè se esso debba dimostrare unicamente la sua “sovrapponibilità funzionale”rispetto al soggetto assunto quale tertium comparationis, e dunque, nel nostro caso, la analogia dell’attività economica esercitata rispetto a quella esercitata o esercitabile da una fondazione di diritto italiano, o se debba anche, ed in quale misura ed in che modo, dimostrare la sua “sovrapponibilità strutturale” rispetto al soggetto assunto quale tertium comparationis, intesa come analogia di forma organizzativa.
La seconda questione riguarda l’esistenza di limiti al principio di non discriminazione, e cioè, in relazione alla fattispecie di causa, se, ai fini dell’applicazione dello stesso trattamento fiscale di cui godrebbe, coeteris paribus, la fondazione di diritto italiano, rileva che il Trust ricorrente sia, in Inghilterra, soggetto passivo d’imposta. Il Trust ricorrente pone la questione sul perché il giudice di appello abbiaaffermato che la esenzione da imposte in Inghilterra (esenzione peraltro contestata dal Trust)lo renderebbe di per sé non equiparabile alla fondazione di diritto italiano, che invece in Italia è soggetto passivo d’imposta (seppure con aliquote ridotte).
La terza questione, posta dal la ricorrente in via di residualità logica, riguarda la qualif ic abilità del Trust come “ente non commerciale” ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 344 del 2003, vigente ratione temporis, e dell’art. 73, comma 1, lett.
c) del TUIR, che esclude dalla formazione del reddito imponibile gli utili percepiti (dividendi) nella misura del 95% del loro ammontare. r.g. n. 17232/2021a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. Angelo Napolitano La rilevanzanomofilattica e la novità delle suddette questioni poste col ricorso determinano la necessità che la causa sia discussa e decisa in pubblica