Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29047/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax roll extract as inadmissible due to lack of interest to appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29047/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible without remittal, citing a recent legislative change that renders the tax roll extract unappealable. The lower courts had previously rejected the challenge based on the ritual notification of underlying acts, but the Supreme Court found the core issue was the statutory bar on appealing the extract itself. Consequently, the court exercised its duty to raise the inadmissibility ex officio, ruling that the taxpayer lacked the legal interest to pursue the action.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 12, comma 1, d.lgs. n. 110/2024; Art. 382, comma 3, c.p.c.: The tax roll extract is no longer subject to appeal following the introduction of Art. 12, comma 4bis of DPR n. 602/1973, and the Court must raise inadmissibility ex officio when no internal res judicata exists.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax roll extract inadmissibility ex officio interest to appeal res judicata tax collection procedure legislative change cassation ruling esecuzione per crediti fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12, comma 4bis, d.P.R. n. 602 del 1973
Angelo Napolitano In seguito all’introduzione, nell’ordinamento, dell’art. 12, comma 4bis, del d.P.R.
d.l. n. 146 del 2021
602 del 1973, ad opera del d.l. n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, nella l egge n.
legge n. 215 del 2021
Art. 12, comma 1, d.lgs. n. 110 del 2024
Angelo Napolitano In seguito all’introduzione, nell’ordinamento, dell’art. 12, comma 4bis, del d.P.R.
Art. 382, comma 3, c.p.c.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata senza rinvio – ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. - perché la causa non poteva essere proposta.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022
Ragioni della decisione 1.La Corte deve rilevare,d’ufficio, l’inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente in primo grado contro l’estratto di ruolo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022; in senso conforme v., di seguito, Cass., Sez, V, ordinanza n.
Cass., Sez. V, ordinanza n. 6857 del 7/03/2023
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30952 del 03/12/2024
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 25617 / 20 17 R.G. propost o da : Francesco Moi(C.F. MOIFNC50R03H118D), rappresentato e difes o , in virtù di procura specialea margine del ricorso, dall’Avv. Giuseppe Lai , elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’Avv. Daniele Manca-Bittiin Roma, alla via Luigi Luciani n. 1; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -controricorrentee ricorrente incidentale- Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore;

ESTRATTO DI RUOLO r.g. n. 25617/2017a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. Angelo Napolitano –intimata – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNAn. 211/ 20 1 7, depositata in data 2 7 / 6 /20 1 7 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Angelo Napolitano nella camera di consiglio del 23 settembre2025. Fatti di causa Francesco Moi(anche “il contribuente”), presa conoscenza dell’estratto di ruolo rilasciato in data 29/6/2011 da Equitalia Sardegna S.p.A. (d’ora in avanti, anche “agente della riscossione”), contenente il riferimento alla cartella di pagamento n. 02520110019809448 emessa in forza di iscrizione a ruolo n. 2011/000109, per un debito residuo di 61261,90, propose ricorso alla C.T.P. di Cagliari per sentir dichiarare l’illegittimità della pretesa a causa dell’inesistenza o nullità degli atti presupposti.

Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e con l’agente della riscossione, la C.T.P. dichiarò inammissibile il ricorso dopo aver accertato la ritualità delle notifiche degli atti presupposti. Su appello del contribuente, la C.T.R. della Sardegna confermò – con la sentenza indicata in epigrafe -la pronuncia di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata. Ragioni della decisione 1.La Corte deve rilevare,d’ufficio, l’inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente in primo grado contro l’estratto di ruolo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022; in senso conforme v., di seguito, Cass., Sez, V, ordinanza n. 6857 del 7/03/2023). r.g. n. 25617/2017a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. Angelo Napolitano In seguito all’introduzione, nell’ordinamento, dell’art. 12, comma 4bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, ad opera del d.l. n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, nella l egge n. 215 del 2021 , comma poi sostituito dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 110 del 2024, l’estratto di ruolo non è impugnabile, a parte i casi eccezionali previsti nello stesso citato comma, di cui il contribuente non hadedotto l’esistenza.

Questa sezione, con orientamento cui si intende dare continuità(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30952 del 03/12/2024), ha recentemente affermato chequalora non si sia formato un giudicato interno esplicito sulla autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di rilevare anche d’ufficio l’inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza dell’interesse a ricorrere quale condizione dell’azione, sulla scorta dell’insegnamento a sezioni unite, citato, del 2022. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata senza rinvio – ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. - perché la causa non poteva essere proposta.

I motivi del ricorso incidentale condizionato restano assorbiti.

2. Essendo stata presa la presente decisione sulla base di uno ius superveniens rispetto al tempo di proposizione del ricorso per cassazione, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M Cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Compensa tra le parti le sp