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Ordinanza — n. 29009/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29009/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29009/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 11296 / 20 1 6 R.G. propost o da : Equitalia Nord S.p.A., in persona del la procuratrice del legale rappresentante pro tempore,come da procura notarile del 20 gennaio 2016, rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AvvocatiAndrea Romano e Lidia Ciabattini , elettivamente domiciliata pressolo studio di quest’ultima in Roma in Piazzale Clodio n. 32; –ricorrente – contro Carmela Palladino(C.F. PLLCML57H46L323C), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dall’Avv.

Regesto Legislator

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art. 21 d.lgs. 546/92; Ordinanza — n. 29009/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza d’appello l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ha resistitocon controricorso la contribuente. r.g. n. 11296/2016a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Con ordinanza interlocutoria del 2/10-26/11/2024, questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito. Acquisiti i fascicoli, la causa è stata nuovamente chiamata all’adunanza camerale del 23 settembre 2025. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Ex art. 360 n. 3 c.p.c.

Parole chiave

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opposizione tardiva tempestività dell'inoltro istanza tardiva di restituzione dei termini preclusione per tardività intervenuta prescrizione termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 21 d.lgs. 546/92
Violazione e falsa applicazione di norma di legge, in particolare dell’art. 21 d.lgs. 546/92 sul termine per l’impugnazione degli atti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente; ex art.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 11296 / 20 1 6 R.G. propost o da : Equitalia Nord S.p.A., in persona del la procuratrice del legale rappresentante pro tempore,come da procura notarile del 20 gennaio 2016, rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AvvocatiAndrea Romano e Lidia Ciabattini , elettivamente domiciliata pressolo studio di quest’ultima in Roma in Piazzale Clodio n. 32; –ricorrente – contro Carmela Palladino(C.F. PLLCML57H46L323C), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dall’Avv.

Carlo Totino, ISCRIZIONE IPOTECARIA r.g. n. 11296/2016a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. Angelo Napolitano presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cassiodoro n. 19; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA – MILANO n. 4627 / 20 1 5 , depositat a in data 27/10/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Angelo Napolitano nella camera di consiglio del 23 settembre2025. Fatti di causa Con ricorso proposto in primo grado dinanzi alla C.T.P. di Pavia, Carmela Palladino (d’ora in poi, anche “la contribuente”) ha impugnato l’avviso di iscrizione ipotecaria notificato da Equitalia Nord s.p.a. (d’ora in poi, anche “l’agente della riscossione”), in seguito al mancato pagamento delle cartelle di pagamento presupposte.

Tra i motivi di impugnazione, la contribuente eccepì la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento. Si difese l’agente della riscossione, che eccepì il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario, oltre che l’inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività. La C.T.P. dichiarò inammissibile il ricorso, rilevando la sua tardività (siccome proposto in data 24/10/2013) rispetto alla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, notifica avvenuta in data 3/3/2013. Su appello della contribuente, la C.T.R. ha annullato l’iscrizione ipotecaria e ha rilevato la maturata prescrizione decennale delle cartelle di pagamento presupposte.

Avverso la sentenza d’appello l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ha resistitocon controricorso la contribuente. r.g. n. 11296/2016a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Con ordinanza interlocutoria del 2/10-26/11/2024, questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito. Acquisiti i fascicoli, la causa è stata nuovamente chiamata all’adunanza camerale del 23 settembre 2025. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Ex art. 360 n. 3 c.p.c.

Violazione e falsa applicazione di norma di legge, in particolare dell’art. 21 d.lgs. 546/92 sul termine per l’impugnazione degli atti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente; ex art. 360 n. 5: Omessa motivazione sul punto decisivo della controversia”, l’agente della riscossione deduce che nel primo grado di giudizio aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria. Tale eccezione era stata accolta dalla C.T.P. Orbene, l’agente della riscossione censura la sentenza di appello perché avrebbe considerato tempestivo il ricorso, proposto nell’ottobre 2013,contro il preavviso di iscrizione ipotecaria, notificato il 3 marzo 2013. 1.1.

Il motivo è infondato. Risulta dall’esame dei fascicoli di merito che l’atto impugnato in primo grado dalla contribuente non è stato il preavviso di iscrizione ipotecaria, ma l’iscrizione ipotecaria, comunicataleil 21/8/2013. Orbene, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, il preavviso di iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, è impugnabile autonomamente, sebbene non compreso nell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, rappresentando una mera facoltà e non un onere per il destinatario il quale, in ogni caso, deve proporre r.g. n. 11296/2016a.c.2 3 /9/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano il ricorso avverso la successiva iscrizione di ipoteca per evitare che diventi definitiva, poiché la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente una volta emessa l'iscrizione di ipoteca(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23528 del 2/09/2024). In sostanza, dunque, la contribuente aveva la facoltà, non l’onere, di impugnare il preavviso di iscrizione ipotecaria, che sarebbe potut o valere, tuttavia, come atto interruttivo della prescrizione qualora quest’ultimanon si fosse già compiuta al tempo della sua notificazione.

L’agente della riscossione, peraltro, non si duole dell’affermazione, contenuta in sentenza, che i crediti portati nelle cartelle di pagamento si eranogià prescritti al tempo della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria. Ne consegue che la sentenza impugnata, che ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorsointroduttivo della contribuente, non merita censura. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Ex art. 360 n. 1 c.p.c.: parziale difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in favore del Giudice ordinario in funzione del Giudice del Lavoro per la parte del provvedimento impugnato relativa a crediti di natura previdenziale e contributiva”, l’agente della riscossione censura la sentenza impugnata per non aver rilevato il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento all’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria relativa ad una cartella,precisamente indicata in ricorso, afferente a crediti di natura contributiva e previdenziale. 2.1.

Il motivo èinammissibile. Risulta dai fasci coli dei giudizi di merito che il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, avevagià conosciuto dell’impugnazione dell’iscrizione dell’ipoteca con riferimento alla cartella di pagamento recante debiti di natura contributiva e previdenziale, annullandola per l’intervenuta prescrizione dei relativi importi(sentenza n. 51/2015). r.g. n. 11296/2016a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Orbene, a fronte di due giudici, ordinario e speciale, che hanno ritenuto con sentenzadi avere giurisdizione sulla stessa questione (legittimità dell’iscrizione ipotecaria relativa a debiti contributivi e previdenziali portati da cartella di pagamento), l’agente della riscossione avrebbe dovuto denunciare il conflitto reale positivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1 c.p.c., non limitarsi a ricorrere ex art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c., essendo tale mezzo destinato a ottenere dalla Corte, in caso di accoglimento, o una statuizione sulla giurisdizione preordinataalla riassunzione del giudizio dinanzi al giudice munito di potestà giurisdizionale(statuizione che qui non avrebbe potuto essere data essendosi già pronunciato sulla questione il giudice ritenuto dal ricorrente munito di giurisdizione); o una pronuncia di cassazione senza rinvio nel caso(non riscontrabile nella fattispecie di causa) in cui sulla questione vi sia un difetto assoluto di giurisdizione. 3.In conclusione, il ricorso deve essererigettato.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta ilricorso. Condanna la ricorrente Equitalia Nord S.p.A. al pagamento, in favore della controricorrente Carmela Palladino, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, i v a e c.p.a. come per legge. r.g. n. 11296/2016a.c.2 3 /9/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a