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Ordinanza — n. 28998/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal against administrative freeze due to apparent lack of reasoning on notification validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28998/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against a regional court's dismissal of an administrative freeze order. The regional court rejected the appeal without adequately addressing the agency's arguments regarding the ritual notification of tax notices, resulting in a motivation deemed merely apparent. Consequently, the Cassation Court annulled the lower decision and remanded the case for a new trial with proper reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; Art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.; The court decision is null if the motivation is merely apparent, failing to explicitly state the logical criteria used to form the conviction or analyze the evidence presented.

Parole chiave

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apparent motivation tax administrative freeze notification ritual prescription period remand for retrial corretta notificazione decisione di tassazione annotazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateha de dotto , in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza che, in violazionedegli articoli 36 del d.l gs.
Art. 36 d.lgs n. 546/1992
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateha de dotto , in relazione all’art. 360 comma 1 n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
In particolare, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n.
Art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 19/06/2018 n. 16159
Cass. Sez. U. 03/11/2016 n. 22232
Cass. 23/05/2019 n. 13977
22232 e in senso conforme Cass. 23/05/2019 n. 13977 ; Cass.
Cass. 01/03/2022 n. 6758
13977 ; Cass. 01/03/2022 n. 6758; Cass.28/01/2025 n.
Cass. 28/01/2025 n. 1986
Cass. 14/02/2020 n. 3819
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Testo completo

025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25616/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Statopresso i cui uffici aRoma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente domiciliata; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, VEUTRO ANTONINO -intimati- avverso la sentenza n. 2771/2022 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 29 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22ottobre 2025 dal Consigliere Daniela Marconi. FATTI DI CAUSA 1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente Antonino Veutro delpreavviso di fermo amministrativo per il mancato pagamento di due cartelle esattoriali, notificatogli dall’Agenzia delle Entrate il 28.4.2011, che la CTP di Catania aveva accolto ritenendo maturata la prescrizione quinquennale dei crediti fiscali.

2. Avverso la sentenza della CTP di Catania , l’Agenzia delle Entrate aveva proposto appelloa motivo, fra l’altro, dell’erronea applicazione del termine di prescrizione decennale a fronte della rituale notificazione degli avvisi di accertamento prodromici relativi alle pretese erariali, divenuti definitivi per mancata impugnazione. La CTR della Sicilia aveva respinto l’appello ritenendolo infondato perché “ anche senza tener conto del termine decennale di prescrizione delle cartelle azionate, non vi è, comunque, prova che le stesse siano state regolarmente notificate, si da potersi legittimare l’impugnato fermo amministrativo.” 3.

L’ A genzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadella CTR affidandosi ad un solo motivo e né il contribuente né l’Agenzia di Riscossione si sono difesi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateha de dotto , in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza che, in violazionedegli articoli 36 del d.l gs. n. 546 del 1992 e 112, 132 c.p.c., avrebbe omesso la valutazione dei motivi di appello e dato una motivazione solo apparentedell’inidoneità probatoria della documentazione prodotta dall’Agente di Riscossione.

La CTR avrebbe, infatti, trascurato di vagliare i motivi di appello svolti dall’Agenzia delle Entrate in ordine alla ritualità della notificazione delle cartelle di pagamento sottese all’impugnato preavviso di fermosenza dare neanche un barlume di spiegazione in ordine all’inidoneità probatoria della documentazione prodotta al riguardo dall’Agente di Riscossione o all ’ infondatezza delle ragioni giuridiche svolte a sostegno della ritualità delle notifiche. 1.2 Il motivo è fondato sotto il profilo dell’apparenza della motivazione relativa all’esame del motivodi appello concernente la validità della notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche al preavviso di fermo amministrativo impugnato. 1.3 In tema di nullità della sentenza per violazione delle norme che impongono l’obbligo di motivazione della decisione la giurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , unicamente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.

Sez. U.19/06/2018, n. 16159; Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232 e in senso conforme Cass. 23/05/2019 n. 13977 ; Cass. 01/03/2022 n. 6758; Cass.28/01/2025 n. 1986). In particolare, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art.111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., 14/02/2020, n. 3819). 1.4 Nel caso di specie, la CTR investita , come risulta dalla stessa sentenza, della questione dell’applicabilità o meno del termine di prescrizione decennale all’ipotesi di pretese tributarie derivanti da accertamenti regolarmente notificati all’interessato e mai impugnati, ha argomentato la decisione di rigetto dell’appello sostenendo che “anche senza tener conto del termine decennale di prescrizione delle cartelle azionate, non vi è, comunque, prova che le stesse siano state regolarmente notificate, si da potersi legittimare l’impugnato fermo amministrativo.” Il passaggio riportato esaurisce la motivazione della decisione senza in alcun modo illustrare il quadro probatorio e le risultanze della documentazione relativa alla notificazione delle cartelle esattoriali prodotta dall’Agenzia di Riscossione né dare conto delle ragioni per cui ha ritenuto prive di fondamento le tesi svolte dall’ appellante Agenzia delle Entrate a sostegno della ritualità del procedimento notificatorio.

La succinta argomentazione della sentenza della CTR non esplicita, dunque, le ragioni che l’hanno condotta a disattendere il motiv o di appello relativo alla validità della notificazione delle cartelle e si risolve in una motivazione meramente apparente. 1.5.Ne consegue, in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzi a delle Entrate, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà al riesamedei motivi di appello , fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, a cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio