Court allows appeal against tax role inadmissibility ruling due to new law applying to pending cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's dismissal of Luigi Giardina's appeal regarding an unpaid tax notice. Giardina argued the tax notice was never properly served, but the lower court deemed the appeal inadmissible because the underlying tax role was not directly challengeable. The Court ruled that a recent legislative amendment expanding direct appeal rights applies to pending proceedings, creating a valid interest for Giardina to contest the role's validity in his bankruptcy liquidation. Consequently, the lower judgment was annulled and remanded for a fresh examination of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 comma 4-bis del D.P.R. n. 602/1973; Art. 360 c.p.c.: The amendment expanding direct appeal rights against tax roles applies retroactively to pending proceedings, establishing that a taxpayer has a legitimate interest to challenge the role's validity when it forms the basis of a bankruptcy liquidation claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17056/2024 R.G. proposto i da: GIARDINA LUIGI rappresentato e difeso dall'avv. Davide Lo Giudice, con domicilio digitale come in atti - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore rappresentate e difese entrambe dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come in atti –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 554/12/24 depositata il 17/01/2024;
Oggetto: estratto di ruolo – liquidazione giudiziale Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 18/09/2025 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che - Giardina Luigi impugnava l’estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento che riteneva mai notificata, con la quale la Riscossione Sicilia S.p.A. - Agente per la riscossione per la Provincia di Agrigento richiedeva il pagamento di IVA-IRPEF a suo tempo notificata; di tale pretesa egli veniva a conoscenza a seguito dell’insinuazione al passivo fallimentare da parte del riscossore nella procedura relativa al fallimento del ridetto Giardina; - il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto proposto avverso atto non impugnabile; - appellava il contribuente; - con la sentenza qui gravata n. 554/2024 depositata il 17 gennaio 2024 la CGT di secondo grado della Sicilia, sez. 12, ha rigettato l’impugnazione; - ricorre a queste Corte Giardina Luigi con atto affidato a tre motivi , poi illustrato con memoria; - il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale il ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio;
Considerato che: - 1. il primo motivo di ricorso lamenta l’illegittimo diniego di domanda di giustizia con violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 comma 4 bis in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di merito erroneamente ritenuto –in quanto diretto a impugnare l’estratto di ruolo – il ricorso del contribuente inammissibile; secondo parte ricorrente egli non avrebbe affatto opposto l’estratto di ruolo, ma la cartella di pagamento n. 29120190000520034000, che Riscossione Sicilia ha notificato il 27/02/2019, tramite PEC; - la doglianza va esaminata alla luce delle ulteriori deduzioni avanzate con la memoria; - 1.1. rileva la Corte che dagli atti dei gradi di merito prodotti dal contribuente, segnatamente dall’istanza di ammissione al passivo proposta dal Riscossore, si evince come la documentazione fondante tale istanza, costituente prova del credito oggetto dell’insinuazione, consistesse proprio negli estratti di ruolo; - infatti, la giurisprudenza di questa Corte resa nella massima espressione nomofilattica (Cass.
Sez. Un., Sentenza n. 33408 del 11/11/2021) ritiene che ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione proposta dall'agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, con principio che può estendersi alla lite di rimborso del credito vantato da società fallita nei confronti dell’Erario, non occorre che la pretesa tributaria, anche quando sia fondata su atti impositivi, inclusi l'avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in l. n. 122 del 2010, debba esser provata da atti che siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo; a fronte di tale produzione, spetterà al contribuente dar prova della esistenza di fatti estintivi o modificativi della pretesa; - ne consegue che rimane intangibile l’accertamento compiuto nei due gradi del giudizio di merito, secondo cui il ricorrente ha impugnato un estratto di ruolo, a fronte del quale egli non ha - in genere - alcun interesse ad impugnare (Cass., Sez.
Un., n. 26283/2022); - 1.2. occorre tuttavia osservare che, come specificamente dedotto dal contribuente con la memoria, il contribuente ha proposto il ricorso in quanto l’estratto di ruolo è stato fatto valere nell’ambito della procedura di crisi d’impresa in sede di liquidazione giudiziale, circostanza, del resto, già articolata sin dall’originario ricorso innanzi al giudice di merito; - l’impugnazione del Giardina, infatti, è pacificamente sorta dall’istanza di ammissione al passivo proposta da Riscossione Sicilia spa, nell’ambito di liquidazione giudiziale, e precisamente nel giudizio di liquidazione giudiziale della Collura e Giardina snc, ancora oggi pendente avanti il Tribunale di Agrigento, n. 23 del 19/12/2018; - orbene, questa Corte ritiene (in termini si veda Cass.
Sez.5, Ordinanza n. del 09/03/2025) che in tema di riscossione a mezzo ruolo, la modifica apportata dall'art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 - che ha ampliato, attraverso l'introduzione delle lett.
d) ed e), i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata - si applica ai processi pendenti; - ebbene, come correttamente osservato in memoria, ove non dovesse ritenersi ammissibile la presente opposizione, certamente al ricorrente ne deriverà un pregiudizio, consistente in una maggiore somma (non dovuta) ammessa al passivo (perché non annullata dal Giudice Tributario unico competente) e ciò ai fini dell’estinzione dei debiti e della liberazione degli immobili di proprietà sottoposti alla procedura liquidatoria; - ne deriva che sussiste, nella concreta vicenda l’interesse ad impugnare l’estratto di ruolo, sicché la sentenza va quindi cassata con rinvio per l’esame del meritus causae; - 2. il secondo motivo si duole di error in procedendo e nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c. 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; secondo il contribuente nella sentenza di merito non sussistere alcuna corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo l’odierno ricorrente chiesto l’annullamento della cartella di pagamento illegittimamente azionata tramite richiesta di ammissione allo stato passivo; - 2.1. il terzo motivo lamenta l’omesso esame di fatto storico decisivo in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere il giudice dell’appello mancato di esaminare il fatto che la cartella e di pagamento n. 29120190002745764000 esisteva, era stata notificata in data 25/03/2019 a mezzo pec, era stata posta a base della richiesta di ammissione allo stato passivo e costituiva, secondo il contribuente, l’oggetto dell’impugnazione; - 2.2. il quarto motivo pone (come si esprime il ricorrente stesso nella rubrica della censura) una questione giuridica mai prospettata in precedenza, vale a dire la violazione dell’art. 101 c.p.c., del diritto di difesa e del contraddittorio ex artt. 3 e 24 Cost., lamentando la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; - 3. i motivi restano assorbiti alla luce della decisione in ordine al primo motivo; - in conclusione, in accoglimento del primo motivo nei termini di cui in motivazione, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del merito per l’ulteriore esame; - P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia in diversa composizione alla quale demanda di provve