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Ordinanza — n. 28880/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28880/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28880/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25640/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende ; -ricorrente- contro SERGIAMPIETRI MANRICO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO (PNRPLA60L14H501O) rappresentata e difes a dall'avvocato SCAMPELLI MARIO (SCMMRA62L19E463R); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIAn. 1075/2017 depositata i l 17/07/2017 .

Regesto Legislator

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art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, art. 54- bis d.P.R. n. 633/1972, art. 132 c.p, art. 111 Cost, art. 348 ter c.p, art. 360 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 28880/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo si adombra l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. L’Agenzia avrebbe documentato la corretta natura del recupero oggetto della cartella impugnata, depositando gli allegati al proprio appello, ancorché la CTR abbia insistito nel dichiarare non provate le compensazioni. Il primo motivo è infondato. La motivazione della sentenza ben si coglie: è, invero, valorizzato un “errore macroscopico”, rappresentato dalla duplicazione dell’importo di € 91.645,00, indicato sia nel rigo “VL20 rimborsi infra-annuali richiesti” sia nel rigo “VL23 credito IVA risultante nei primi tre trimestri 2003 compensati con mod.

Parole chiave

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validità della tassazione fiscale autorità giudiziaria fiscale arretrati d'imposta procedura di ricupero d'imposta accoglimento parziale del contribuente aliquota d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
FATTI DI CAUSA L’Agenzia notificava alla società contribuente una cartella esattoriale a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973e dell’art.
art. 54- bis d.P.R. n. 633/1972
600/1973e dell’art. 54- bis d.P.R. n. 633/1972 , con riferimento alle dichiarazioni modello IVA/2005, modello 770- S/2005 e modello UNICO/2005, presentate per il periodo d’imposta 2004.
art. 132 c.p
546, dell’art. 132 c.p.c., nonché dell’art.
art. 111 Cost
132 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost., in relazione all’art.
art. 348 ter c.p
doppia conforme ex art. 348 ter c.p.c., non avendo la parte attuale ricorrente specificato in ricorso le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo grado e di secondo grado, così dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.
art. 360 cod. proc. civ
dell'art. 360 cod. proc. civ.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25640/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende ; -ricorrente- contro SERGIAMPIETRI MANRICO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO (PNRPLA60L14H501O) rappresentata e difes a dall'avvocato SCAMPELLI MARIO (SCMMRA62L19E463R); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIAn. 1075/2017 depositata i l 17/07/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA L’Agenzia notificava alla società contribuente una cartella esattoriale a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973e dell’art. 54- bis d.P.R. n. 633/1972 , con riferimento alle dichiarazioni modello IVA/2005, modello 770- S/2005 e modello UNICO/2005, presentate per il periodo d’imposta 2004. La CTP di La Spezia accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente per euro 108.935,69.

La CTR della Liguria accoglieva l’appello incidentale del contribuente, respingendo quello principale dell’Erario e, per l’effetto, dichiarava la nullità della cartella di pagamento. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 1231 del 17 dicembre 2014, stigmatizzando lamutatio libelli relativa al motivo di appello incidentale concernente la supposta carenza di motivazione della cartella, cassava con rinvio la sentenza della Commissione regionale. La ricorrente riassumeva il giudizio dinanzi al giudice di rinvio. La CTR della Liguria respingeva l’appello principale dell’Ufficio e quello incidentale del contribuente, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

L’Agenzia propone ricorso per cassazione, affidandosi adue motivi. Resiste il fallimento della Sergiampietri Manrico s.r.l. con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si deduce la motivazione apparente e la nullità della sentenza d’appello, per violazione o falsa applicazione degliartt. 61 e 36, comma 2, n. 4 , del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per difetto nella sentenza di una motivazione che consenta un controllo sotto il profilo logico-formale della valutazione operata dal giudice d’appello.

Con il secondo motivo si adombra l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. L’Agenzia avrebbe documentato la corretta natura del recupero oggetto della cartella impugnata, depositando gli allegati al proprio appello, ancorché la CTR abbia insistito nel dichiarare non provate le compensazioni. Il primo motivo è infondato. La motivazione della sentenza ben si coglie: è, invero, valorizzato un “errore macroscopico”, rappresentato dalla duplicazione dell’importo di € 91.645,00, indicato sia nel rigo “VL20 rimborsi infra-annuali richiesti” sia nel rigo “VL23 credito IVA risultante nei primi tre trimestri 2003 compensati con mod.

F24”. Il giudice d’appello soggiunge che “depurata la liquidazione IVA annuale 2003 del predetto errore, si arriva alla determinazione del credito esatto di € 75.942, che viene poi logicamente riportato per l’anno 2004”. Come noto è nulla per deficit motivazionale soltanto la sentenza che dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, contenga, diversamente da quanto accade nel caso di specie, una motivazione che non consente di «comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato», non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass.

Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232, citata;

Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124). Invero, si è in presenza di una fattispecie di «motivazione apparente», solo in quanto la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulti, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante:

Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., 13 aprile 2021, n. 9627). Ciò posto, la sentenza impugnata è adeguatamente motivata, avendo sufficientemente spiegato le ragioni poste a fondamento del convincimento assunto. Si tratta, in conclusione, di una motivazione idonea bastevolmente a evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale e funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. Il secondo motivo è inammissibile. Nella specie non viene dedotto un fatto “decisivo” compiutamente tale, ma si sollecita una rivisitazione del merito della controversia, adducendo la prova della “corretta natura del recupero oggetto della cartella impugnata”, mediante il deposito degli allegati al proprio appello in CTR.

A travolgere la censura è il principio della cd. doppia conforme ex art. 348 ter c.p.c., non avendo la parte attuale ricorrente specificato in ricorso le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo grado e di secondo grado, così dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 20 marzo 2024, n. 7442; Cass., 20 settembre 2023, n. 26934; Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass., 9 marzo 2022, n. 7724; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1562; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439). Ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», in effetti, ai sensi dell'art. 348 ter , commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., 9 marzo 2022, n. 7724).

Nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.

5) dell'art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947). Orbene, «la giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata nell'affermare che il novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma» (Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 23 agosto 2023, n. 25124). Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spes