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Ordinanza Interlocutoria — n. 28869/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 28869/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28869/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 6457/2017R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Franco CRABU, rappresentato e difes o da ll’avvocato Italo Doglio , come da procura speciale a margine del contro ricorso ( PEC: italo.doglio@pec.it;daniele@pec.mancabitti.it) –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Sardegnan. 287/01 / 20 1 6 , depositata il 27 . 0 9 .20 16.

Regesto Legislator

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art. 112 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 28869/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 6457/2017R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Franco CRABU, rappresentato e difes o da ll’avvocato Italo Doglio , come da procura speciale a margine del contro ricorso ( PEC: italo.doglio@pec.it;daniele@pec.mancabitti.it) –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Sardegnan. 287/01 / 20 1 6 , depositata il 27 . 0 9 .20 16.

Parole chiave

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onere della prova del contribuente assoggettamento all'imposta debito fiscale accoglimento parziale del contribuente contratto di management sportivo debito di contributi

Disposizioni normative citate

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art. 112 cod. proc. civ
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Testo completo

a seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 6457/2017R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Franco CRABU, rappresentato e difes o da ll’avvocato Italo Doglio , come da procura speciale a margine del contro ricorso ( PEC: italo.doglio@pec.it;daniele@pec.mancabitti.it) –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Sardegnan. 287/01 / 20 1 6 , depositata il 27 . 0 9 .20 16.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del29 ottobre 202 5 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE -La CTP di Cagliari rigettava i ricorsi riuniti proposti da Franco Crabu avverso due avvisi di accertamento (n. TW30 7 T403 711 /2012 e n. TW304T403595/2012), in materia di IRES, IRAP, IVA e ritenute, Oggetto: Tributi relativi all’annodi imposta 2006, emessi nei confronti della ASD Tutto Sport e notificati al predetto contribuente in qualità di responsabile solidale; - con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR del la Sardegna accoglieval’appello proposto dal contribuente osservando, per quanto qui rileva, che non solo non era provata la partecipazione del contribuente al consiglio direttivo dell’ASD, ma non era dimostrata neppurela sua responsabilità nella gestione dell’associazione ; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della C TR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; -il contribuente r esisteva con controricorso .

CONSIDERATO CHE -Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia deduce l ’omesso esame di fatto controverso e decisivo, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 5cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che il verbale di assemblea del consiglio direttivo della ASD Tuttosport del 20.10.2005 era un atto proprio di detta associazione e che nel medesimo verbale si d ava atto della “regolarità formale delle convocazioni, comprovata dalla “presenza della totalità dei soci”, fra cui il Crabu che aveva partecipatoalla gestione dell’associazione per l’anno 2006; - con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sulla ulteriore domanda proposta dall’Ufficio in ordine all’ulteriore titolo di responsabilità del Crabu, in qualità di socio, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1972; - preliminarmente occorre acquisire informazioni dall’Agenzia delle entrate, al fine di verificare se il ricorrente Crabu Franco sia un coobbligato in relazione alla pretesa oggetto delle domand e di definizione agevolata, presentate da Cadoni Giovanni ai sensi della l. n. 197 del 2022 per analoghi avvisi di accertamento, come si evince dagli atti di altro ricorso (R.G.N. 28452/2016), proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di Carlo Antonino Virga, trattato alla medesima udienza;

P.Q.M La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruoloe onera l’Agenzia delle entrate di fornire entro il termine di giorni trenta , decorrenti dalla comunicazione della presenta ordinanza, le informazioni indicate in parte motiva. Così deciso in Ro