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Ordinanza — n. 28857/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely due to late filing after revocation citation notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28857/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the sixty-day limit for cassation appeals. The taxpayer had notified a revocation request to the tax agency on June 28, 2018, which triggered a new sixty-day deadline for the cassation appeal that expired on September 27, 2018. Since the appeal was only submitted on December 20, 2018, the Court ruled it untimely and dismissed the case.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.; Art. 398, comma 4 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if filed after the sixty-day period following the notification of the citation for revocation of the appellate judgment, unless the judge has suspended the deadline upon request.

Parole chiave

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untimely appeal revocation citation sixty day limit cassation procedure tax collection dispute esame degli atti fiscali accoglimento parziale del contribuente crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
e 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.
e 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.
e 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 26 dPR n. 602/1973
Art. 2697 c.c.
Art. 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992
Con il quarto motivo la ricorrente rileva la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs.
Art. 21 d.lgs. n. 546/1992
Con il quarto motivo la ricorrente rileva la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.
Art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
Con il quarto motivo la ricorrente rileva la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 22220 del 05/09/2019
(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 22220 del 05/09/2019), con effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione (Cass., Sez.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15926 del 07/06/2024
22220 del 05/09/2019), con effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15926 del 07/06/2024).
Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorson. 600/2019 propost o da: Agenzia delle Entrate – Riscossione (C . F .: 13756881002), in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587 ; fax: 0696514000 ; pec : ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici è domiciliat a in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Società Agricola Semplice F.lli Vincenzo e Michele Cerrato (C.F.: 03168620650), in persona del legale rappresentante p.t. Cerrato Vincenzo, rappresentata e difesa, come da procura conferita su foglio separato, dall’Avv.

Michele Sarno (C.F.: SRNMHL60A13G2731; pec: avvmichelesarno01@pec.ordineforense.salerno.it; fax: 089/252106); -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 4860 /20 1 8 emessa d a l la CTR Campan i a in data Estratto ruolo 22/05/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta; FATTI DI CAUSA 1. La società semplice Azienda Agricola Cerrato impugnava un estratto di ruolo concernente una cartella relativa ad un recupero di credito d’imposta per aree svantaggiate.

2. La CTP di Salerno dichiarava inammissibile il ricorso per essere intempestivo, rilevando che, in base all’avviso di ritorno concernente la raccomandata, la cartella era stata consegnata a Cerrato Vincenzo, qualificatosi amministratore della società contribuente (circostanza, peraltro, confermata dalla visura camerale allegata).

3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Campania accoglieva il gravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che vi era una discrasia tra la copia dell’estratto di ruolo inviato alla società dall’Equitalia con lettera del 3.9.2015 e la fotocopia dell’estratto di ruolo depositato agli atti di causa e che, essendo la cartella stata notificata a mezzo di ufficiale di riscossione, Equitalia avrebbe dovuto esibire in giudizio l’originale della matrice o la copia della cartella insieme all’originale della relata di notifica.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione sulla base di quattro motivi. La Società Agricola Semplice F.lli Vincenzo e Michele Cerrato ha resistito con controricorso. Il Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Battista Nardecchia ha concluso per iscritto per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 dPR n. 602/1973, 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che, al fine di dimostrarne l’avvenuta notificazione, in capo all’agente sussistesse l’onere di produrre in giudizio la copia integrale della cartella, essendo, invece, sufficiente produrre copia, anche non integrale, della stessa e la relata di notifica, unitamente all’estratto di ruolo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR chiarito quale fosse la differenza tra la copia dell’estratto di ruolo depositato dal contribuente e quella depositatadall’Ufficio.

3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole, in subordine, dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato nella sua complessità l’estratto di ruolo prodotto dall’Ufficio.

4. Con il quarto motivo la ricorrente rileva la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, qualora l’ente impositore o l’agente di riscossione forniscano in giudizio la prova della regolare avvenuta notifica degli atti di rispettiva competenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, a fronte della notifica, la cartella è divenuta definitiva per omessa tempestiva impugnazione.

5. In via preliminare, va rilevata l’inammissibilità del ricorso per essere stato tardivamente proposto. Invero, la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine lungo dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c. (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 22220 del 05/09/2019), con effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15926 del 07/06/2024).

Nel caso di specie, la contribuente ha notificato in data 28.6.2018 all’Agenzia delle Entrate Riscossione ricorso per revocazione avverso la stessa sentenza della CTR qui impugnata, con la conseguenza che il termine ‘breve’ di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione scadeva il 27.9.2018, laddove lo stesso risulta notificato solo in data 20.12.2018 e, quindi, tardivamente.

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr . 1778 del 29/01/2016). P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 8.221,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iv