Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28855/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal for omitted examination of legal representative's address in service of process.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28855/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering a retrial. The agency argued the Regional Commission erred by invalidating service of process sent to a legal representative at a different address. The court found the lower court omitted to evaluate the critical fact that the company's legal seat was at the address where the representative resided, violating procedural rules for legal entities.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 115, 116 c.p.c.; Art. 26 D.P.R. 602/1973; Art. 145 c.p.c.: The court must examine all facts discussed by the parties; failure to assess whether a legal representative's residence coincides with the company's legal seat constitutes an omission of a decisive fact, warranting cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
omission of decisive fact service of process legal entity legal representative residence tax collection notification cassation procedural error opposizione al precetto esecutivo procedura di ricupero d'imposta rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 26 D.P.R. 602/1973
115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 26 d.P.R.
Art. 145 c.p.c.
60 dianzi menzionato - occorre fare applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 145 c.p.c.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, per avere la Commissione tributaria regionale « erra (to)...
art. 26 D.P.R. 602/1973
115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 26 d.P.R.
art. 145 c.p
60 dianzi menzionato - occorre fare applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 145 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 9878 del 2020
Cass. n. 33568 del 2018
Cass. n. 32981 del 2018
Cass. n. 27420 del 2017
Cass. n. 14865 del 2012
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 17904-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro VILLA GAIA SOCIETÀ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a dall'Avvocato MARIO ADDARIgiusta procura speciale alle liti in atti -controricorrente- avverso la sentenz a n. 4301/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel LAZIO , depositat a il 2 3 . 12 .20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2025dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Agenzia delle entrate riscossione propon e ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe , con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio, aveva accoltol'appello di Villa Gaia società cooperativa avverso la sentenza n.1935/2018 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Romain rigetto del ricorso proposto avverso intimazione di pagamentoe prodromiche cartelle di pagamento .

La contribuente resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.Con il primo motivo la ricorrent e denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, per avere la Commissione tributaria regionale « erra (to)... nell'indicare un'informazione probatoria diversa da quellaemergente dagli atti di causa», avendo ritenuto invalide le notifiche delle cartelle esattoriali perché effettuate non presso la sede della Società,ma in luoghi diversi privi di ogni nesso, sia funzionale che materiale, con la sede della Società, sebbene l’agente della riscossione avesse evidenziato e documentato, sin dal primo grado di giudizio , che tutte le notifiche erano state eseguite, ex art. 26 D.P.R. 602/1973, mediante invio di raccomandata,con avviso di ricevimento, presso la sede legale della Societàcontribuente sita in Roma, Via di Grotte Celoni 85. 1.2.

La doglianza, da riqualificare ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, è fondata. 1.3. La decisione contestata ha omesso di valutare la circostanza, regolarmente allegata e documentata da Agenzia delle entrate riscossione (sulla scorta di quanto riportato dalla contribuente nello stesso ricorso introduttivo, ritualmente trascritto in parte qua nel ricorso per cassazione), che la società aveva sede legale presso l’indirizzo al quale erano state indirizzare le raccomandate relative alle notifiche in oggetto. 1.4.Si tratta di una non valutazione, che attiene a una circostanza che è stata oggetto di causa (il luogo ove sono state effettuate le notifiche) e che, quindi, non è contestabile con il rimedio della revocazione, ma, appunto, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ossia per omesso esame di fatto sostanziale. 1.5.

Al riguardo, argomenti a favore della posizione della ricorrente possono trarsi dalla recente giurisprudenza secondo la quale il travisamento del contenuto oggettivo della prova -che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio -trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti -il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (cfr.

Cass.., SU, n. 5792/2024). 1.6. Nella specie, i Giudici d’appello hannosupposto l’esistenza di una circostanza (l’esecuzione delle notifiche in luogo diverso dalla sede legale della società) che, con evidenza, non trova riscontro nelle allegazioni di causa e la cui verità è, dunque, incontrastabilmente esclusa, atteso che il fatto posto a sostegno della decisione, quantunque il giudice abbia deciso, non esiste nei termini in cui egli lo ha recepito. 1.7. L’ammissibilità, in questa circostanza, di un ricorso per cassazione si fonda sull’affermazione secondo cui, se l’errore è frutto di un’omessa percezione del fatto, essa è censurabile ex articolo 360, n. 5, c.p.c., se si riferisca a fatti sostanziali, ovvero ex articolo 360, n. 4, c.p.c., ove si tratti di omesso esame di fatti processuali (in tali termini Cass., n. 14610/2021;

Cass., n. 17110/2010). 1.8. Tale assunto va esteso al caso in cui il giudice di merito abbia supposto un non-fatto, un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, con la finale precisazione che un simile errore, che si è detto essere commissivo, è pur sempre omissivo dall’angolo visuale del risultato che determina nel giudizio. 1.9. Per completezza, occorre peraltro evidenziare che nella specie di causa il soggetto destinatario della notifica è persona giuridica, sicché -dovendosi mutare il contesto giuridico di riferimento dell'art. 60 dianzi menzionato - occorre fare applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 145 c.p.c. il quale ultimo contempla (a questo proposito) una relazione di fungibilità totale tra la posizione di rappresentante legale, quella di incaricato alla ricezione degli atti, quella di altra persona addetta alla sede e quella di portiere, con la conseguenza che l'intera ricostruzione proposta dal contribuente deve considerarsi inadattabile all’effettiva regolazione normativa della vicenda qui in considerazione. 1.10.

Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. nn. 9878 del 2020, 33568 del 2018, 32981 del 2018, 27420 del 2017, 14865 del 2012), nel caso di notifica a persona giuridica, disciplinata dall'art. 145 c.p.c., la consegna dell'atto può essere dunque effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto, il quale sia legato alla stessa da un rapporto che, non necessariamente di tipo lavorativo, può derivare dall'incarico, anche provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza, e la presenza di una persona nella sede sociale fa legittimamente presumere che tale persona, anche se non dipendente, sia addetta alla ricezione degli atti, con la conseguenza che valida può essere considerata la notifica nelle sue mani, spettando alla società, onde inficiare la notificazione, l'onere di dimostrare l'assenza di legami con il consegnatario, ed a tal fine, non è sufficiente provare l'insussistenza della qualifica di dipendente, potendo essere addetto anche chi non sia lavoratore subordinato. 1.11.

La raccomandata è prescritta, dunque, nelle ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, ma nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., il destinatario va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede. 1.12.Dallo stesso contesto delle relate di notifica, stante l’inequivoca indicazione della società, quale destinataria dell’atto notificato, emerge, inoltre, in modo evidente che l’agente postale ha compiuto un meroerrore materiale nella sua redazione, laddove ha barrato , relativamente ai consegnatari degli atti, l e casell e relative alle persone fisiche e non alle persone giuridiche.

2. Il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo (assorbito il secondo motivo, formulato in via subordinata ) , con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovoesame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazioin diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella came