Cassation court dismisses appeal against tax assessment, ruling insufficient motivation is not a ground for cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by an association and its members against a tax authority decision reclassifying their entity as a de facto company. The lower courts had dismissed the appeal based on the tax office's finding that the group operated commercially rather than as a sports association. The supreme court held that mere insufficiency or contradiction in the lower court's reasoning does not justify cassation review, reserving such scrutiny only for cases of absolute lack of motivation or irreconcilable contradictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992: The Court of Cassation cannot review the sufficiency or rationality of a lower court's motivation, as this would infringe the principle of minimum constitutional guarantees, which are violated only by absolute lack of reasons, apparent motivation, or irreconcilable contradictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11036/2024R.G. proposto da: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “SCUDERIE CINELLI”, con sede in Monte San Giovanni Campano, loc. Santo Stefano, in persona del legale rappresentante pro-tempore; CINELLI FRANCESCO; rappresentati e difesi dall’avv. Luca Costantini in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio n. 6346/2023 , depositata il 9 novembre 2023 ;
AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRES-IVA-IRAP 2013. R.G. N.11036/2024 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 9 settembre2025 dal consigliere dott. Valentino Lenoci ; preso atto dell’intervento del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso; - Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Frosinone notificava, in data 14 giugno 2018, alla Associazione Sportiva Dilettantistica Scuderie Cinelli, avviso di accertamento n. TKQ045B00459/2018, con il quale, all’esito di una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza, veniva disconosciuta l’attività di associazione sportiva dilettantistica (riqualificata come società di fatto), ed i redditi relativi all’anno d’imposta 2013 erano assoggettati a regime ordinario, come redditi da attività commerciale, con rideterminazione di maggiore IRES (€ 21.235,00), IRAP (€ 3.722,40) ed IVA (€ 16.909,20). L’avviso di accertamento in questione veniva notificato anche ai soci Cinelli Francesco (in proprio e quale legale rappresentante), Cinelli Vincenzo e Cinelli Donato.
2. L’associazione ed i soci impugnavano l’avviso di accertamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone la quale, con sentenza n. 552/2019, depositata il 19 novembre 2019, accoglieva il ricorso proposto da Cinelli Donato e Cinelli Vincenzo(in quanto non risultava che avessero svolto attività per conto dell’A.S.D., in rapporto alle operazioni da cui scaturiva il debito d’imposta), mentre rigettava il ricorso proposto dall’Associazione e da Cinelli Francesco, condannando quest’ultimo alla rifusione delle spese di lite. R.G. N.11036/2024 Cons. est. Valentino Lenoci 3. Interposto gravame da parte dell a Scuderie Cinelli Associazione Sportiva Dilettantistica e da Cinelli Francesco, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 6346/2023, pronunciata il 26 ottobre 2023 e depositata in segreteria il9 novembre 2023, rigettava l’appello, condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite.
4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l’Associazione Sportiva Dilettantistica Scuderie Cinelli, nonché Cinelli Francesco, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 9 maggio 2024). Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
5. Con decreto presidenziale del 29 aprile 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 9 settembre2025, sempre ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -Rilevato che:
1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo i ricorrenti eccepiscono violazione dell’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, num.
3) o, in subordine, num. 4), c.p.c. Deducono, in particolare, che la C.T.R . aveva erroneamente escluso l’espletamento di accertamenti sulle condizioni reddituali di Simonelli Lino (che aveva inviato una segnalazione sull’A.S.D. Scuderie Cinelli alla Guardia di Finanza, che aveva poi proceduto a verifica fiscale), nonché l’acquisizione delle relative dichiarazioni dei redditi, documenti che erano nella disponibilità della sola Agenzia delle Entrate, ed indispensabili per valutare l’attendibilità del denunciante. R.G. N.11036/2024 Cons. est.
Valentino Lenoci 1.2. Con il secondo motivo si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Deducono, in particolare, i ricorrenti che la Corte regionale non aveva fatto corretta applicazione della disposizione citata, non considerando che nelle dichiarazioni rese dalle persone ascoltate dalla Guardia di Finanza esistevano, a detta della stessa, “plurime incongruenze”, che l’espostodi Simonelli Lino conteneva atti che non recavano alcuna sottoscrizione riconducibile all’Associazione e che lo stesso Simonelli era del tutto inattendibile. 1.3.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, viene denunciata violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice, per avere la C.T.R. affermato che «l’Ufficio ha accertato effettivi corrispettivi operando ragionati calcoli», affermazione che era smentita dagli atti del giudizio, e che si risolveva in una assenza di motivazione della decisione.
2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. Il primo motivo è infondato. Ed invero, in tema di contenzioso tributario, l’art. 7 d.lgs. n. 546/1992, che prevede la possibile acquisizione d'ufficio di mezzi di prova, è norma eccezionale, la quale preclude al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo (Cass. 22 giugno 2010, n. 14960; Cass. 10 settembre 2007, n. 18976). Il potere del giudice di disporre (anche d’ufficio)l’acquisizione di mezzi di prova è rimesso comunque alla sua discrezionalità, R.G.
N.11036/2024 Cons. est. Valentino Lenoci e non è sindacabile in sede di legittimità; esso, in ogni caso, presuppone l’insufficienza delle prove nella disponibilità delle parti, e la decisività dell’integrazione. Nel caso di specie, le richieste istruttorie del ricorrente (acquisizione delle informazioni sulle condizioni reddituali di Simonelli Lino, e cioè colui che, con il suo esposto, ha dato il via alla verifica fiscale) sono assolutamente irrilevanti ai fini della decisione, in quanto non riguardano in alcun modo la sussistenza del presupposto impositivo dei maggiori redditi accertati in capo alla A.S.D.
Cinelli. Correttamente, pertanto, la C.T.R. ha ritenuto di non procedere all’integrazione probatoria in questione. 2.2. Il secondo motivo è invece inammissibile. Attraverso la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. (che riguarda la ripartizione dell’onere della prova), i ricorrenti, in realtà, censurano la valutazione in punto di fatto operata dalla Corte regionale, risolvendosi, sostanzialmente, in una mera richiesta di rivalutazione di merito delmateriale probatorio del precedente grado di giudizio, sulla base del presupposto che l’Ufficio non avrebbe adeguatamente dimostrato la percezione, da parte dell’Associazione, di somme non registrate.
Sul punto, mette conto rilevare, al contrario, che la C.T.R. ha chiaramente evidenziato il materiale probatorio acquisito, ai fini del giudizio di conferma dell’avviso di accertamento(v. par. 2.4. dei motivi della decisione: totale inattendibilità della insufficiente e frammentaria documentazione sociale; mancanza del vincolo associativo; risultanze dei controlli posti in essere nei confronti di alcuni genitori degli associati minorenni,che avevano consentito di appurare che i medesimi non avevano mai avuto conoscenza delle deliberazioni R.G.
N.11036/2024 Cons. est. Valentino Lenoci assembleari; assenza di iscrizione al CONI ; impiego di mano d’opera non regolarizzata; mancanza della titolarità di un conto corrente; discrasie emerso all’esito del riscontro effettuato tra le domande di ammissione ed il libro soci; versamento in contanti delle quote associative senza rilascio di ricevuta; mancanza di documentazione attestante i versamenti per i tesseramenti F.I.S.E.; omessa specificazione della destinazione degli avanza di gestione maturati negli anni 2011, 2012 e 2014; rinvenimento di documentazione extra-contabile); inoltre, a fronte di tali elementi probatori, la C.T.R. ha chiarito che l’Associazione si era limitata a generiche asserzioni volte a mettere astrattamente in discussione la fondatezza della pretesa erariale, del tutto inidonee a giustificare i plurimi rilievi dell’Ufficio.
Di fronte a tale chiara ricostruzione probatoria effettuata dalla Corte territoriale, si sono, in realtà limitati a censurare genericamente, e nel merito,gli accertamenti effett uati, senza operare alcuna censura di legittimità, ma limitandosi ad affermare che «l’Ufficio non ha affatto dimostrato che l’Associazione non abbia ricavato le somme indicate nell’accertamento e neppure fornito la prova degli elementi sulla base dei quali i calcoli sono stati operati», affermazione, in realtà, smentita dl contenuto della motivazione in precedenza evidenziato. 2.3.
Infondato, infine, deve ritenersi anche il terzo motivo di ricorso. È noto che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale, nel senso che l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta R.G. N.11036/2024 Cons. est. Valentino Lenoci in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce - con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza - nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c. [ad opera dell'articolo 54, comma 1, lett. b), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 134], non è più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l'insufficienza della motivazione, essendo evidente che ammettere, in sede di legittimità, la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (da ultimo, Cass. 28 aprile 2023, n. 11263;
Cass. 7 aprile 2023, n. 9543). A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimo costituzionale è individuabile nei soli casi - che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'articolo 132, comma 2, num.
4) c.p.c., e, nel processo tributario, all’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza R.G. N.11036/2024 Cons. est. Valentino Lenoci della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione (Cass. 18 agosto 2023, n. 24808). In particolare, la motivazione è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo- quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 9 settembre 2022, n. 26618).
Nel caso di specie, tale minimo costituzionale appare sicuramente raggiunto, avendo la Corte territorialechiaramente ed analiticamenteindicato gli elementi probatori a fondamento della ripresa fiscale operata dall’Ufficio (v., in particolare, ipar. 2.4., 2.5. e 2.6. dei motivi della decisione).
3. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dei ricorrenti, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare l’Associazione Sportiva Dilettantistica Scuderie Cinelli e Cinelli Francesco tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corterigetta il ricorso. Condanna l’Associazione Sportiva Dilettantistica Scuderie Cinelli e Cinelli Francesco alla rifusione, in solido tra loro, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che R.G. N.11036/2024 Cons. est. Valentino Lenoci si liquidano in € 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti process