Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, representing the Municipality of Roseto degli Abruzzi, did not act to preserve the case after the lower court proposed a settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19868/2024 R.G. proposto da: COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI, elettivamente domiciliato in FRANCAVILLA AL MARE PIAZZA IV NOVEMBRE 21 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DE MONTE MANUEL (DMNMNL64A01D763F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AZZURRA SRL GIÀ LIDO AZZURRA S.A.S. DI PIERANDOZZI BRUNO C., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ROSSI ANNA (RSSNNA69L67A345Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAMERINI FRANCESCO (CMRFNC64D03A345F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO n.145/2024 depositata il 26/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 19868/2024 Numero sezionale 3444/2025 Numero di raccolta generale 28823/2025 Data pubblicazione 31/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 19868/2024 Numero sezionale 3444/2025 Numero di raccolta generale 28823/2025 Data pubblicazione 31/10/2025