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Ordinanza Interlocutoria — n. 28745/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing to clarify scope of simplified tax dispute settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28745/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the procedural handling of a tax dispute and remanded the case for public hearing. The parties contested the Regional Court's reasoning on tax adjustments and the denial of a R&D tax credit. The court decided to postpone the decision because the specific legal question regarding whether the simplified settlement procedure applies to non-quantified tax benefits requires a unified judicial interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 1 d.l. 119/2018; The simplified procedure for tax dispute settlement applies only to impositive acts with a quantified tax claim, not to denials of tax benefits without a corresponding tax debt recovery.

Parole chiave

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simplified tax dispute settlement R&D tax credit denial procedural nullity appeal tax benefit quantification public hearing remand judicial interpretation uniformity IRES tax adjustment ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 1 d.l. 119/2018
In data 24 aprile 2020, l’Ufficio, con riferimento alla detta istanza, notificava alla parte il diniego della definizione, rilevando che l’art. 6 del d.l.
Art. 112 c.p.c.
Art. 35 d.lgs. 546/1992
Art. 360 n. 4 c.p.c.
546/1992 in relazione all’art. 360, n.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
546/1992 in relazione all’art. 360, n.
artt. 112 c.p
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) degli artt. 112 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9275/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro MAP SUD S.R.L., incorporata nella MAP SUD S.P.A. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Mario Garavoglia e dagli Avvocati Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano e presso questi ultimi elettivamente domiciliate in Roma, Via Crescenzio n. 91. - controricorrente - nonché contro FITO IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese dall’avv.

Mario Garavoglia del foro di Torino e dagli avv.ti Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano del foro di Avv. Accer. IRES-IRAP Roma, e presso questi ultimi elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 91. - controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 1285/2017, depositata in data 20 settembre 2017. nonché sul ricorso di cui al medesimo numero di R.G. proposto da: MAP SUD S.R.L., incorporata nella MAP SUD S.P.A. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Mario Garavoglia e dagli Avvocati Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano e presso questi ultimi elettivamente domiciliate in Roma, Via Crescenzio n. 91avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata delle liti n. prot. 1591/2020 notificato il 21 febbraio 2020;. - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato.

–controricorrente – avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata delle liti notificato il 24 aprile 2020 (protocollo telematico n. 0952370.31/05/2019) relativamente all’avviso di accertamento n. T7E080205854/2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 settembre 2025 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che: 1 L’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Torino, emetteva avviso di rettifica della dichiarazione presentata ai fini IRES della società MAP SUD s.r.l. per l’anno di imposta 2008 (anno nel quale la MAP SUD s.r.l. aveva aderito – in qualità di consolidata – a regime di tassazione ex art. 117 ss.

TUIR) e avviso di rettifica ai fini IRAP – sempre per il medesimo anno – sulla base di p.v.c. del 13/7/2012. In particolare, con l’avviso di rettifica – ai fini IRES – per l’anno di imposta 2008 venivano contestati tre rilievi. Il primo riguardava ricavi non dichiarati e da ricondurre a tassazione; il secondo quote di ammortamento dedotte nel 2006 e non deducibili, non essendo stati documentati i costi relativi; il terzo la non riconoscibilità del credito di imposta che la controparte dichiarava di sua spettanza per un’iniziativa di ricerca e di sviluppo intrapresa nell’anno 2008.

Con l’avviso ai fini IRAP venivano contestati solo i primi due suddetti rilievi.

2. L’avviso per IRES e l’avviso per IRAP venivano impugnati dinnanzi alla C.t.p. di Torino dalla consolidata e dalla consolidante; l’Ufficio si costituiva nei due giudizi con atti di controdeduzioni, chiedendo il rigetto delle iniziative di controparte.

3. La C.t.p., con sentenze 1160/2014 e 1586/2014, accoglieva i ricorsi nella parte relativa ai contributi considerati ricavi non dichiarati. Più nel dettaglio, il contributo in esame (contributo a fondo perduto per la ricerca e lo sviluppo) veniva ritenuto sopravvenienza attiva e, dunque, imponibile per cassa ai sensi dell’art. 108 TUIR.

4. Avverso le menzionate sentenze proponevano appello innanzi la C.t.r. del Piemonte sia la parte contribuente che l’Ufficio il quale chiedeva la conferma integrale degli avvisi.

5. Con sentenza n. 1285/2017, depositata in data 20 settembre 2017, la C.t.r. adita – riuniti i giudizi – rigettava l’appello erariale ed accoglieva l’appello del contribuente.

6. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. MAP S.p.A. (in qualità di incorporante di MAP Sud S.r.l.) e FI.TO Immobiliare S.r.l. hanno resistito con controricorso.

7. In data 31 maggio 2019, con domanda trasmessa telematicamente ed avente n. di prot. 0952370.31/05/2019, la contribuente Map SUD s.r.l. avanzava, ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, istanza di definizione agevolata della odierna controversia. In data 24 aprile 2020, l’Ufficio, con riferimento alla detta istanza, notificava alla parte il diniego della definizione, rilevando che l’art. 6 del d.l. 119/2018 presupponeva che la lite definibile esprimesse un determinato valore sul quale calcolare gli importi dovuti, rapportato alle somme risultanti in contestazione, laddove, con l’atto impugnato, l’ente erariale ha negato un beneficio fiscale ossia il credito di imposta per ricerca e sviluppo.

8. Avverso il diniego la parte contribuente ha presentato ricorso e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 settembre 2025. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) degli artt. 112 c.p.c. e 35 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.», l’Agenzia lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. avrebbe reso una sentenza meramente parvente, concrentantesi nell’adesione acritica ed apodittica alla sentenza di primo grado, la quale non viene in alcun modo descritta nel suo iter argomentativo. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato:

«Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) degli artt. 112 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.», l’Agenzia lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., pur avendo dato atto di una duplice ratio decidendi (mancata acquisizione del parere del Collegio sindacale; mancata documentazione delle spese capitalizzate), ha trattato solo una sola di esse (mancata acquisizione del parere), tralasciando l’altra sempre dedotta dall’erario (mancata documentazione delle spese) con carenza assoluta di motivazione. 1.3.

Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) degli artt. 112 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.», l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha travisato apoditticamente il thema decidendi , rilevando come l’Ufficio avesse disconosciuto il credito in quanto lo stesso non poteva essere superiore ai costi sostenuti. In particolare, le osservazioni della CTR sarebbero manifestamente irrazionali e logicamente incongrue e del tutto inidonee ai fini della ricostruzione dell’iter logico-giuridico con il quale il giudicante è pervenuto al decisum.

2. Preliminarmente, in merito al ricorso avverso l’atto di diniegova rilevato che, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate, ed in particolare se – stante che l'art. 6, comma uno, del d.l. 119/2018 prescrive che la definizione agevolata attiene alle controversie pendenti aventi ad oggetto atti impositivi - l'istituto deflattivo in parola possa riguardare solo atti di imposizione che rechino una pretesa quantificata di tributi o di maggiori tributi ovvero anche comunque una vertenza che riguarda l'aspetto di un'agevolazione fiscale senza alcun recupero di somme dovute, si profila opportuna la trattazione in pubblica udienza, per il valore nomofilattico delle questioni, che richiedono la determinazione di un indirizzo univoco. Pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma