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Decreto — n. 28731/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for non-response but orders correction of missing lawyer fee allocation.

Numero d'incarto Decreto — n. 28731/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court first declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's failure to respond to a proposed settlement within the statutory period. However, upon reviewing the resulting order, the court identified a material error where the court-appointed lawyer's fees were omitted from the cost allocation. Consequently, the court ordered a correction to the decree to include the necessary payment to the lawyer.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.; Art. 93 c.p.c.: While a failure to respond to a proposed settlement extinguishes the appeal, a material error in the resulting order regarding the allocation of costs to a court-appointed lawyer must be corrected via the error procedure.

Parole chiave

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extinction of appeal proposed settlement material error correction court-appointed lawyer cost allocation procedural default taxation of costs condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
RG 1075/2025 a seguito di mancata istanza di decisionedopo la formulazione di proposta di definizione anticipata, ai sensidell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;a seguito di istanza proposta dall’avv.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod.
Art. 93 c.p.c.
art. 380-bis c.p
DIGITALE, presso lo studiodell’avvocato FASANO MASSIMO (FSNMSM58S11F109R) che lorappresenta e difende-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADOPUGLIA n.2113/2024 depositata il 07/06/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
art. 93 c.p
art 196-quinquies disp. att. c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 7/07/2010, n. 16037
Cass., Sez. U., 7/07/2010, n. 16037; Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 5/11/2021, n. 32200
Cass., Sez. U., 14/11/2024, n. 29432
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Testo completo

ELISSANO VIA L. DA VINCI 44 DOM. DIGITALE, presso lo studiodell’avvocato FASANO MASSIMO (FSNMSM58S11F109R) che lorappresenta e difende-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADOPUGLIA n.2113/2024 depositata il 07/06/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 1075/2025Numero sezionale 3424/2025Numero di raccolta generale 28731/2025Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 30/10/2025comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 1.600,00 per compensi, oltre agli accessori di legge(rimborso forfettario 15 %, i.v.a. e c.p.a. se dovute ed esborsi per€ 200,00).Così deciso in Roma, il 27/10/2025ALBERTO CRIVELLINumero registro generale 22641/2025Numero sezionale 4401/2026Numero di raccolta generale 17678/2026Data pubblicazione 03/06/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoPDA - Correzione diPAOLO DI MARZIO Presidente e rrore materiale.GIANLUCA BORDON Consigliere R.G.

N. 22641/2025ANGELO NAPOLITANO ConsigliereLUIGI LA BATTAGLIA Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22641/2025 R.G. per la correzione del decreton. 28731/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in ROMA,depositato il 30/10/2025 nel giudizio proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;- ricorrente –controEXODUS SNC DI CASTO CARLO C., in persona del l.r.p.t.,rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Fasano;- controricorrente –rilevato checon decreto n. 28731/2025 depositato il 30/10/2025 è stato estintoil giudizio n. RG 1075/2025 a seguito di mancata istanza di decisionedopo la formulazione di proposta di definizione anticipata, ai sensidell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;a seguito di istanza proposta dall’avv.

Massimo Fasano, difensoredel controricorrente, con la quale si segnalava l’errore materialeNumero registro generale 22641/2025Numero sezionale 4401/2026Numero di raccolta generale 17678/2026Data pubblicazione 03/06/2026contenuto nel decreto suddetto, la Presidente titolare della Sezione hadisposto l’apertura del procedimento di correzione di errore materiale;considerato chenel decreto di estinzione predetto, nel condannare la ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, siè omesso di provvedere a norma dell’art. 93 c.p.c. e cioè di liquidarele stesse a favore del procuratore costituito ed anticipatario, malgradola specifica istanza formulata in calce al controricorso;in tali casi, è utilizzabile il procedimento per la correzione di errorimateriali (v.

Cass., Sez. U., 7/07/2010, n. 16037; Cass., Sez. U.,5/11/2021, n. 32200);pertanto, va disposta la correzione del decreto nel senso sopraindicato mentre non occorre provvedere sulle spese (Cass., Sez. U.,14//11/2024, n. 29432);P.Q.M.dispone la correzione del decreto n. 28731/2025 pubblicato il30/10/2025 di estinzione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c., del giudizio iscritto al n. RG 1075/2025, inserendo nel capo deldispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, di seguito alleparole «oltre agli accessori di legge (rimborso forfettario 15 %, i.v.a. ec.p.a. se dovute ed esborsi per € 200,00)» le seguenti espressioni:

«,somme da distrarsi in favore del difensore della controricorrentedichiaratosi anticipatario» e manda alla Cancelleria per l’annotazionesull’originale del provvedimento e le comunicazioni di rito.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026.Il PresidentePaolo Di MarzioDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.