Decreto — n. 28727/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12209/2022R.G. proposto da: METAL SRL, DITADI MORENO ( in proprio e in qualità di socio) e REFELLATO MATTEO (in proprio e in qualità di socio) rappresentati e difes i dall’avvocato MARINI GIUSEPPE unitamente all'avvocato TOSI LORIS Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENETO n. 367/07/2022 depositata il 09/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3 del d.l. n.13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 17/10/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28727/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 12209/2022R.G. proposto da: METAL SRL, DITADI MORENO ( in proprio e in qualità di socio) e REFELLATO MATTEO (in proprio e in qualità di socio) rappresentati e difes i dall’avvocato MARINI GIUSEPPE unitamente all'avvocato TOSI LORIS Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENETO n. 367/07/2022 depositata il 09/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3 del d.l. n.13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 17/10/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12209/2022R.G. proposto da: METAL SRL, DITADI MORENO ( in proprio e in qualità di socio) e REFELLATO MATTEO (in proprio e in qualità di socio) rappresentati e difes i dall’avvocato MARINI GIUSEPPE unitamente all'avvocato TOSI LORIS Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENETO n. 367/07/2022 depositata il 09/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3 del d.l. n.13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 17/10/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 29/10/2025 La Presid