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Decreto — n. 28721/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under specific legislative provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 28721/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished, ruling that the case had automatically terminated under the relevant statutory provisions. The Regional Tax Commission had previously determined that the litigation ended without a formal denial, citing specific articles regarding the declaration of extinction. Consequently, the court upheld the decision that no further judicial action was required, leaving the matter closed.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is automatically extinguished when the legislative framework explicitly declares the conclusion of proceedings without a formal denial, thereby terminating the litigation and allocating costs accordingly.

Parole chiave

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process extinction automatic termination legislative framework civil procedure cost allocation judicial closure statutory provisions sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20794/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro COMMERCART SRL, rappresentata e difesadall’avvocato POLIDORI CARLO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Lazion.517/07/2022 depositata il 08/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 30/10/2025 LaPresidente