Tax court process extinguished due to agreement on simplified debt definition under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished following the parties' agreement on a simplified debt definition under the 'rottamazione quater' law. The plaintiff, representing a liquidated company, had joined this simplified procedure, which automatically terminated the ongoing trial. Consequently, the court ruled that any payments made remain non-refundable and the judgment is void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, D.L. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, D.L. n. 84/2025: When parties agree to the simplified debt definition procedure, the process is extinguished, rendering prior judgments ineffective and payments irrevocably acquired.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5449/2016 R.G. proposto da : JULIA MARKET SNC DI MARTA WALKOWSKA C IN LIQUIDAZIONE, GALLINO FABRIZIO, WALKOWSKA MARTA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato BERTOLONE BIAGIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE VALLE D'AOSTA, rappresentate e difese dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VALLE D’ AOSTAn.24/02/2015 depositata il 04/08/2015 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come rilevato dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 28/10/2025 La Pr