Decreto — n. 28683/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9239/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SARRITZU IMPRESA COSTRUZIONI SRL, SARRITZU MARCELLA, SARRITZU RENATA, SARRITZU FEDERICA, SARRITZU MAURIZIO PARTE INSERITA NEL C/RIC INC DEL 28/04/14, SOLINAS LUISA, MURTAS ANDREA, MANCA MARIA LAURA, MURTAS PATRIZIO, MURTAS SABRINA, rappresentati e difesi dall’avvocato PUOTI GIOVANNI avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SARDEGNA n. 107/01/2013 depositata il 10/10/2013 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come rilevato dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654) e dall’aggiornamento datato 17/10/2025 di una pregressa interlocutoria; rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazionidalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28683/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 9239/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SARRITZU IMPRESA COSTRUZIONI SRL, SARRITZU MARCELLA, SARRITZU RENATA, SARRITZU FEDERICA, SARRITZU MAURIZIO PARTE INSERITA NEL C/RIC INC DEL 28/04/14, SOLINAS LUISA, MURTAS ANDREA, MANCA MARIA LAURA, MURTAS PATRIZIO, MURTAS SABRINA, rappresentati e difesi dall’avvocato PUOTI GIOVANNI avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SARDEGNA n. 107/01/2013 depositata il 10/10/2013 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come rilevato dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654) e dall’aggiornamento datato 17/10/2025 di una pregressa interlocutoria; rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazionidalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9239/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SARRITZU IMPRESA COSTRUZIONI SRL, SARRITZU MARCELLA, SARRITZU RENATA, SARRITZU FEDERICA, SARRITZU MAURIZIO PARTE INSERITA NEL C/RIC INC DEL 28/04/14, SOLINAS LUISA, MURTAS ANDREA, MANCA MARIA LAURA, MURTAS PATRIZIO, MURTAS SABRINA, rappresentati e difesi dall’avvocato PUOTI GIOVANNI avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SARDEGNA n. 107/01/2013 depositata il 10/10/2013 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come rilevato dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654) e dall’aggiornamento datato 17/10/2025 di una pregressa interlocutoria; rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazionidalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 27/10/2025 L