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Ordinanza — n. 28673/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28673/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28673/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANGELINA-MARIA PERRINO Presidente TANIA HMELJAK Consigliere FRANCESCO FEDERICI Consigliere MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Consigliere SALVATORE LEUZZI Consigliere Rel. Oggetto: Ud.15/10/2025 PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2795/2020 R.G. proposto da: RISCOSSIONE SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA PALERMO E PROVINCIE SICILIANE, cui è subentrata Agenzia delle entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'avvocato ESPOSITO MARIA (SPSMRA58H67G273P) -ricorrente- contro SISTEMI TECNOLOGICI DI MIRABILE MATTEO C SASSISTEMI TECNOLOGICI DI MIRABILE MATTEO C SAS -intimati- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO Numero registro generale 2795/2020 Numero sezionale 6834/2025 Numero di raccolta generale 28673/2025 Data pubblicazione 29/10/2025 STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- vista la sentenza n. 23607/2024, pubblicata in data 3 settembre 2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Riscossione Sicilia S.p.A. avverso la sentenza n. 2895/2019; esaminato il ricorso ex art. 391-bis c.p.c. dell’agente della riscossione; rilevato che, per mero errore materiale, nella motivazione della suddetta sentenza è stata erroneamente indicata quale autorità giudiziaria emittente la “Commissione Tributaria Regionale della Sicilia”, mentre correttamente trattasi della “Commissione Tributaria Provinciale di Palermo”; considerato che tale errore non incide sul contenuto sostanziale della decisione, ma può generare incertezze interpretative e ostacoli applicativi, anche in relazione agli effetti della pronuncia; ritenuto che l’errore debba essere corretto ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche d’ufficio, al fine di rendere coerente la formulazione letterale della sentenza con il suo contenuto effettivo;

Regesto Legislator

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art. 391-bis c.p; Ordinanza — n. 28673/2025 — snciv · Corte di Cassazione: P.Q.M dispone la correzione della sentenza n. 23607/2024 nei seguenti termini: a pagina 2, rigo 5, le parole “COMM.TRIB.REG. della Sicilia” sono sostituite con “COMM.TRIB.PROV. di Palermo”; a pagina 2, rigo 19, le parole “La CTR della Sicilia ha dichiarato” sono sostituite con “La CTP di Palermo ha dichiarato”; a pagina 4, rigo 3, le parole “La sentenza di appello” sono sostituite con “La sentenza della CTP Palermo”; a pagina 4, rigo 6, le parole “la CTR si è posta in contrasto” sono sostituite con “la CTP si è posta in contrasto”.

Parole chiave

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errore di calcolo correzione di errore materiale errore nella commisurazione della pena errore amministrativo sviamento della giustizia risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 391-bis c.p
2895/2019; esaminato il ricorso ex art. 391-bis c.p.c.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANGELINA-MARIA PERRINO Presidente TANIA HMELJAK Consigliere FRANCESCO FEDERICI Consigliere MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Consigliere SALVATORE LEUZZI Consigliere Rel. Oggetto: Ud.15/10/2025 PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2795/2020 R.G. proposto da: RISCOSSIONE SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA PALERMO E PROVINCIE SICILIANE, cui è subentrata Agenzia delle entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'avvocato ESPOSITO MARIA (SPSMRA58H67G273P) -ricorrente- contro SISTEMI TECNOLOGICI DI MIRABILE MATTEO C SASSISTEMI TECNOLOGICI DI MIRABILE MATTEO C SAS -intimati- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO Numero registro generale 2795/2020 Numero sezionale 6834/2025 Numero di raccolta generale 28673/2025 Data pubblicazione 29/10/2025 STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- vista la sentenza n. 23607/2024, pubblicata in data 3 settembre 2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Riscossione Sicilia S.p.A. avverso la sentenza n. 2895/2019; esaminato il ricorso ex art. 391-bis c.p.c. dell’agente della riscossione; rilevato che, per mero errore materiale, nella motivazione della suddetta sentenza è stata erroneamente indicata quale autorità giudiziaria emittente la “Commissione Tributaria Regionale della Sicilia”, mentre correttamente trattasi della “Commissione Tributaria Provinciale di Palermo”; considerato che tale errore non incide sul contenuto sostanziale della decisione, ma può generare incertezze interpretative e ostacoli applicativi, anche in relazione agli effetti della pronuncia; ritenuto che l’errore debba essere corretto ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche d’ufficio, al fine di rendere coerente la formulazione letterale della sentenza con il suo contenuto effettivo;

P.Q.M dispone la correzione della sentenza n. 23607/2024 nei seguenti termini: a pagina 2, rigo 5, le parole “COMM.TRIB.REG. della Sicilia” sono sostituite con “COMM.TRIB.PROV. di Palermo”; a pagina 2, rigo 19, le parole “La CTR della Sicilia ha dichiarato” sono sostituite con “La CTP di Palermo ha dichiarato”; a pagina 4, rigo 3, le parole “La sentenza di appello” sono sostituite con “La sentenza della CTP Palermo”; a pagina 4, rigo 6, le parole “la CTR si è posta in contrasto” sono sostituite con “la CTP si è posta in contrasto”.

Numero registro generale 2795/2020 Numero sezionale 6834/2025 Numero di raccolta generale 28673/2025 Data pubblicazione 29/10/2025 Così deciso in Roma, il 15/10/2025. La Presidente ANGELINA-MARIA PERRINO Numero registro generale 2795/2020 Numero sezionale 6834/2025 Numero di raccolta generale 28673/2025 Data pubblicazione 29/10/2025