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Decreto — n. 28646/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28646/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28646/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15239/2024 R.G. proposto da: CAPRICCIO MARE SRL, elettivamente domiciliato in CAMPOBELLO DI MAZARA VIA SAN GIOVANNI BOSCO 23 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato LI CAUSI JOHN GAI ANTONIO (LCSJNG72P23C286K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI MARSALA, elettivamente domiciliato in MARSALA UFFICIO LEGALE COMUNE DI MARSALA DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato DI GIROLAMO COSIMO (DGRCSM63H21E974V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.10559/2023 depositata il 20/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28646/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 15239/2024 R.G. proposto da: CAPRICCIO MARE SRL, elettivamente domiciliato in CAMPOBELLO DI MAZARA VIA SAN GIOVANNI BOSCO 23 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato LI CAUSI JOHN GAI ANTONIO (LCSJNG72P23C286K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI MARSALA, elettivamente domiciliato in MARSALA UFFICIO LEGALE COMUNE DI MARSALA DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato DI GIROLAMO COSIMO (DGRCSM63H21E974V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.10559/2023 depositata il 20/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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anticipo spese tardivo condono delle spese procedurali opposizione tardiva conseguenze del ritiro spese di difesa spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15239/2024 R.G. proposto da: CAPRICCIO MARE SRL, elettivamente domiciliato in CAMPOBELLO DI MAZARA VIA SAN GIOVANNI BOSCO 23 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato LI CAUSI JOHN GAI ANTONIO (LCSJNG72P23C286K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI MARSALA, elettivamente domiciliato in MARSALA UFFICIO LEGALE COMUNE DI MARSALA DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato DI GIROLAMO COSIMO (DGRCSM63H21E974V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.10559/2023 depositata il 20/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 15239/2024 Numero sezionale 3396/2025 Numero di raccolta generale 28646/2025 Data pubblicazione 29/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 15239/2024 Numero sezionale 3396/2025 Numero di raccolta generale 28646/2025 Data pubblicazione 29/10/2025