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Decreto — n. 28641/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28641/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28641/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13239/2024 R.G. proposto da: CALCESTRUZZI FIORENTINI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTTAVIANO 42 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI EDOARDO (DGVDRD75R26E243A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI MARINO, elettivamente domiciliato in MARINO LARGO PALAZZO COLONNA 1 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato LANZILLOTTA PAOLO (LNZPLA78R15H501W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.2216/2024 depositata il 04/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28641/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 13239/2024 R.G. proposto da: CALCESTRUZZI FIORENTINI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTTAVIANO 42 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI EDOARDO (DGVDRD75R26E243A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI MARINO, elettivamente domiciliato in MARINO LARGO PALAZZO COLONNA 1 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato LANZILLOTTA PAOLO (LNZPLA78R15H501W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.2216/2024 depositata il 04/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale condono delle spese procedurali ritiro dell'atto procedurale estinzione del debito ritiro della domanda di esecuzione ammortamento del prestito

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
DIG., presso lo studio dell’avvocato LANZILLOTTA PAOLO (LNZPLA78R15H501W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.2216/2024 depositata il 04/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13239/2024 R.G. proposto da: CALCESTRUZZI FIORENTINI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTTAVIANO 42 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI EDOARDO (DGVDRD75R26E243A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI MARINO, elettivamente domiciliato in MARINO LARGO PALAZZO COLONNA 1 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato LANZILLOTTA PAOLO (LNZPLA78R15H501W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.2216/2024 depositata il 04/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 13239/2024 Numero sezionale 3394/2025 Numero di raccolta generale 28641/2025 Data pubblicazione 29/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27/10/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 13239/2024 Numero sezionale 3394/2025 Numero di raccolta generale 28641/2025 Data pubblicazione 29/10/2025