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Decreto — n. 28617/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28617/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28617/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3296/2025 R.G. proposto da: ASD VERLENGIA CALCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore e per il coobbligato TORELLI TONY, rappresentati e difesi dall’avvocato CIAVATTELLA CATIA (pec avvcatiaciavattella@puntopec.it), ed elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura speciale in atti -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO n.464/2024 depositata il 02/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28617/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 3296/2025 R.G. proposto da: ASD VERLENGIA CALCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore e per il coobbligato TORELLI TONY, rappresentati e difesi dall’avvocato CIAVATTELLA CATIA (pec avvcatiaciavattella@puntopec.it), ed elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura speciale in atti -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO n.464/2024 depositata il 02/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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requisito della firma autografa offerta di prova documentale documenti mancanti esecuzione – Documenti da produrre atto privo di sottoscrizione esame grafologico

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3296/2025 R.G. proposto da: ASD VERLENGIA CALCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore e per il coobbligato TORELLI TONY, rappresentati e difesi dall’avvocato CIAVATTELLA CATIA (pec avvcatiaciavattella@puntopec.it), ed elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura speciale in atti -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO n.464/2024 depositata il 02/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 3296/2025 Numero sezionale 3381/2025 Numero di raccolta generale 28617/2025 Data pubblicazione 29/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 24/10/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Numero registro generale 3296/2025 Numero sezionale 3381/2025 Numero di raccolta generale 28617/2025 Data pubblicazione 29/10/2025