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Ordinanza Interlocutoria — n. 28499/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders integration of necessary co-litigant partner in partnership tax appeal due to missing notification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28499/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court ordered the integration of the missing necessary co-litigant, Luigi Ciaravola, into the tax appeal proceedings. The material facts show that the tax authority assessed the company and its partners, but the appeal was filed only by the managing partner without notifying the silent partner. The court ruled that the unitary nature of the tax assessment requires all partners to be parties to the litigation, making the omission a defect requiring the addition of the absent litigant rather than dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 5 DPR 917/1986; Art. 14 comma 2 D.Lgs 546/1992; Art. 331 cod. proc. civ.: The unitary tax assessment of partnerships necessitates the participation of all partners in the appeal; failure to notify a necessary co-litigant does not render the appeal inadmissible but mandates the integration of the contradictory process.

Parole chiave

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necessary co-litigant partnership tax appeal unitary assessment integration of contradictory silent partner rights tax procedure nullity litisconsorzio necessario reddito da lotterie, giochi e scommesse

Disposizioni normative citate

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Art. 5 DPR 917/1986
Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 del D.P.R.
Art. 14 comma 2 D.Lgs 546/1992
Il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone, quindi, l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.
Art. 331 cod. proc. civ.
Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti di Luigi Ciaravola, a cura dei ricorrenti, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
art. 331 cod. proc. civ
Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti di Luigi Ciaravola, a cura dei ricorrenti, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3110/2024
546 del 1992, onde il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, pure d’ufficio (cfr., ex multis, Cass. n. 3110/2024, Cass.
Cass. n. 33319/2023
3110/2024, Cass. n. 33319/2023, Cass.
Cass. n. 12590/2023
33319/2023, Cass. n. 12590/2023, Cass.
Cass. n. 35187/2022
12590/2023, Cass. n. 35187/2022).
Cass. n. 30070/2021
Cass. n. 30070/2021, Cass.
Cass. n. 29 ottobre 2021, n. 30711
Cass. n. 21 marzo 2019, n. 8065
Cass. n. 27 luglio 2018, n. 19910
Cass. n. 31 luglio 2013, n. 18364
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28841/2019 R.G. proposto da BOSCO REAL MUSIC SAS DI FRANCESCO CIARAVOLA C e CIARAVOLA FRANCESCO, con gli avvocati Massimiliano Fortunato Lafranco, Ippolito Matrone e Stefano Isidori -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 1782/2019 depositata il 26/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Con p.v.c. del 25.05.15, la Guardia di Finanza di Torre Annunziata rilevava , a seguito di un’attività di verifica che interessava diversi periodi di imposta nei confronti della società Bosco Real Music s.a.s. di Frances c o Ciaravola C., con oggetto dell’attività “altre attività professionali n.c.a.”, e dei soci Francesco e Luigi Ciaravola, una serie di violazioni delle disposizioni tributarie in materia di imposte dirette ed Iva.

2. In particolare, i verificatori procedevano all’acquisizione ex artt. 32, co. 1, n. 7 del D.P.R. n. 600/73 e 51, co. 2, n. 7 del D.P.R. n. 633/72 di copia dei conti correnti bancari e postali intestati alla società e ai soci, nonché alla sig.ra MariaCiaravolo, altro familiare, estraneoalla compagine sociale.

3. All’esito dell’attività istruttoria i m ilitari rilevavano che, per diversi periodi di imposta, i contribuenti non avevano fornito adeguata giustificazione delle movimentazioni riscontrate sui conti correnti e, in particolare, nonavevano fornito prova dell’estraneità di tali movimentazioni all’attivitàesercitata dall’attività in verifica.

4. Quindi, a lla società Bosco Real Music S.a.s. di Ciaravola Francesco C. veniva notificato l’avviso di accertamento Unico società di persone n.TF502AI03321/2016 relativamente all’anno d’imposta 2012, con il quale l’Ufficio accertava, ex art. 40 DPR 600/73, per l’anno d’imposta 2012, un reddito d’impresa pari ad € 320.748,00 a fronte di quello dichiarato in €58.365,00.

5. Con avviso di accertamento n. TF501AI03335/2016, l’Ufficio rideterminava quindi il reddito di partecipazione nella società Bosco Real Music S.a.s. di Ciaravola Francesco C. imputabile al socio accomandante Ciaravola Luigi e relativo all’anno d’imposta 2012 accertando l'indicato reddito in € 189.557,00 a fronte di quello dichiarato di € 29.183,00. Tale importo scaturiva dall’accertamento effettuato nei confronti della società Bosco Real Music S.a.s. di Ciaravola Francesco C. di cui il contribuente era socio con una quota parial 50%.

6. Analogamente, con avviso di accertamento n. TF501AI03334 , l’Ufficio rideterminava il reddito di partecipazione imputabile al socio accomandatario Ciaravola Francesco sempre relativamente all’anno d’imposta 2012, accertando l'indicato reddito in € 189.557,00 a fronte di quello dichiarato di €29.183,00. Anche in questo caso tale importo scaturiva dall’accertamento effettuato nei confronti della società Bosco Real Music e C. sas di cui ilcontribuente era socio con una quota pari al 50%.

7. Infine, con atto di contestazione n. TF5COAI03500/2016, per l’anno 2012, l’ufficio irrogava la sanzione IVA pari ad € 41.868,00 in relazione alla omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura riconducibili all’ammontaredei prelevamenti accertati.

8. Società e soci proponevano autonomi ricorsi avverso i predetti atti impositivi avanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in tutti eccependo l'illegittimità dell'operato dell'ufficio, sia per aver effettuato indagini finanziarie anche sul conto bancario di Maria Ciaravola, titolari di propria attività e di separata gestione familiare, sia per non avere considerato che i due soci della bosco Real Music, svolgevano libera attività di cantautori con i nomi d'arte di Gigione e Jo Donatello, per cui i prelevamenti bancari non potevano essere considerati ricavi, giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014; nel merito i ricorrenti sostenevano che molti versamenti erano conseguenti a vincite di gioco presso agenzie di scommesse autorizzate, come da ricevute che producevano.

9. Riuniti i tre ricorsi, la Commissione provinciale li accoglieva, ritenendo illegittimo il recuperoeffettuato sui conti di familiare non socia; per ciò che concerneva le movimentazioni bancarie dei soci, secondo la CTP erano da ricondurre all’attività di cantante e di scommettitore e non all’attività di impresa.

10. La sentenza di primo grado veniva impugnata dall’Amministrazione Finanziaria, nei confronti della società e dei soci. Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Campania accoglieva l’appello erariale, ritenendo legittima la ripresa a tassazione, non essendo stata offerta la giustificazione dei movimenti bancari né con riguardo a i ricavi tratti dalla attività artistica dei due soci "noti cantanti di piazza", non attestati né da fatturazioni né dalla tracciabilità dei pagamenti ricevuti per le loro personali prestazioni, né con riguardo alla presunte scommesse e vincite al gioco.

11. Avverso tale decisione la società Bosco Real Music S.a.s. di Ciaravola Francesco C. ed il socio Ciaravola Francesco hanno proposto ricorso per cassazione , sorretto da due motivi, illustrati con il deposito di memoria ex art. 380-bis.1 с.p.c., al quale resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Occorre, in via preliminare, rilevare che il ricorso per cassazione non risulta essere stato notificato al socio accomandante della Bosco Real Music S.a.s. di Ciaravola Francesco C. Luigi Ciaravola che, come si evince dalla sentenza impugnata, era parte del giudizio di appello. 1.1.Valgano, al riguardo, le seguenti considerazioni. 1.2.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dei loro soci - alla quale consegue l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi - comporta che il ricorso tributario avanzato, anche avverso un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri, salvo il caso in cui vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti.

Ne discende che tutti questi soggetti devono essere parti dello stesso procedimento e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di loro. 1.3. Il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone, quindi, l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, onde il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, pure d’ufficio (cfr., ex multis, Cass. n. 3110/2024, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 12590/2023, Cass. n. 35187/2022). 1.4.

È stato, altresì, precisato che il litisconsorzio necessario originario ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, poiché l’accertamento in rettifica della dichiarazione societaria incide anche sull’imputazione proporzionale dei redditi a costui, indipendentemente dal fatto che la sua responsabilità sia limitata alla quota conferita (cfr. Cass. n. 30070/2021, Cass. n. 7026/2018, Cass. n. 27337/2014).

2. Nel caso di specie va ancora rilevato che , s econdo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'omessa notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell'atto di impugnazione (cfr. Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364).

3. Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti di Luigi Ciaravola, a cura dei ricorrenti, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confront