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Ordinanza Interlocutoria — n. 28498/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to death of sole lawyer and lack of new counsel appointment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28498/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's cassation appeal against a regional tax commission decision regarding VAT recovery. The sole lawyer for the appellant had recently died, and the court found no evidence of a new attorney being appointed before the hearing. Consequently, the case was remitted to a new docket to allow time for legal representation.

Regesto Legislator

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Art. 378 cod. proc. civ.; In the event of the sole lawyer's death after filing the appeal but before the hearing, the court may defer the hearing to allow for the appointment of a new defender if the party has not acted within a reasonable time.

Parole chiave

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death of sole lawyer tax cassation appeal new attorney appointment VAT recovery dispute procedural remand sottrazione dell'iva ripresa dell'imposta sul valore aggiunto esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 378 cod. proc. civ.
Il collegio –riscontrato che non risulta depositata, ad opera della ricorrente,memoria ex art. 378 cod. proc. civ. con la nomina di un nuovo legale - ritiene, quindi, di disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di consentire alla ricorrente l’individuazione un nuovo difensore.
art. 378 cod. proc. civ
Il collegio –riscontrato che non risulta depositata, ad opera della ricorrente,memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 08/04/2020, n. 7751
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9481/2018 R.G. proposto da : PHONICA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato LATELLA STEFANO (LTLSFN57B13H501P) rappresentato e difeso dall'avvocato AMATUCCI ANDREA (MTCNDR38R21F839W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II ROMA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO n.5317/2017 depositata i l 20/09/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . Rilevato che:

1. La Commissione tributaria regionale del Lazio (hinc: CTR), con la sentenza n. 5317/2017 depositata in data 20/09/2017, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 27456/2015, con cui la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso proposto da Phonica s.p.a. (hinc: la contribuente o la società contribuente) contro l’avviso di accertamento, con il quale erano state eseguite riprese a titolo di IVA in relazione all’anno d’imposta 2009.

3. Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con cinque motivi.

4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Considerato che:

1. Il collegio ha appreso che, di recente, è deceduto l’avv. ANDREA AMATUCCI, legale della parte ricorrente. 1.1. Questa Corte ha precisato che in caso di morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, sebbene non operi l'interruzione del processo, tuttavia, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l'udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Cass., 08/04/2020, n. 7751).

2. Il collegio –riscontrato che non risulta depositata, ad opera della ricorrente,memoria ex art. 378 cod. proc. civ. con la nomina di un nuovo legale - ritiene, quindi, di disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di consentire alla ricorrente l’individuazione un nuovo difensore.

3. Considerato, infine, che da altra causa trattata nell’ambito della medesima adunanza camerale risulta che la società ricorrente sia stata sottoposta alla procedura di fallimento, dispone che il presente provvedimento sia comunicato sia alla parte personalmente che alla curatela del fallimento Phonica s.p.a. in liquidazione. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo; manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente personalmente e alla curatela del fallimento Ph