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Ordinanza Interlocutoria — n. 28497/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to death of sole lawyer and orders case remitted for new role.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28497/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding VAT assessments. The controricurrent, Phonica S.p.A., resisted the appeal, but the sole legal representative, Andrea Amatucci, had recently died before the hearing. The court ruled that since the death was an event beyond the party's control and no new lawyer was appointed, the case must be remitted to a new role to allow for counsel selection.

Regesto Legislator

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Art. 378 cod. proc. civ.; In the event of the death of the sole defender after the filing of the appeal and before the hearing, the Court may defer the hearing and order personal notification to the party to permit the appointment of a new defender.

Parole chiave

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death of sole lawyer remission to new role tax appeal procedure appointment of counsel Cassation interlocutory order indagine per frode iva revisione della tassazione fiscale impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 378 cod. proc. civ.
Il collegio – riscontrato che non risulta depositata memoria ex art. 378 cod. proc. civ. con la nomina di un nuovo legale - ritiene, quindi, di disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di consentire alla controricorrente l’individuazione un nuovo difensore.
art. 378 cod. proc. civ
Il collegio – riscontrato che non risulta depositata memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 08/04/2020, n. 7751
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24188/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro PHONICA SPA, elettivamente domiciliatain ROMA VIATORTONA, 4, presso lo studio dell’avvocato LATELLA STEFANO (LTLSFN57B13H501P) rappresentata e difes a dall'avvocato AMATUCCI ANDREA (MTCNDR38R21F839W) -controricorrente- Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO n.1485/2017 depositata i l 21/03/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . Rilevato che: 1.La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 1485/2017 depositata in data 21/03/2017, ha accolto l’appello proposto da PHONICA s.p.a. contro la sentenza n. 16708/2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto l’appello proposto dalla società contribuente contro l’avviso di accertamento, con il quale erano state effettuate riprese a titolo di IVA per l’anno d’imposta 2010.

2. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.

3. La contribuente ha resistito con controricorso. Considerato che:

1. Il collegio ha appreso che, di recente, è deceduto l’avv. ANDREA AMATUCCI, legale della parte controricorrente. 1.1. Questa Corte ha precisato che in caso di morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, sebbene non operi l'interruzione del processo, tuttavia, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l'udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Cass., 08/04/2020, n. 7751).

2. Il collegio – riscontrato che non risulta depositata memoria ex art. 378 cod. proc. civ. con la nomina di un nuovo legale - ritiene, quindi, di disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di consentire alla controricorrente l’individuazione un nuovo difensore.

3. Considerato, infine, che da altra causa trattata nell’ambito della medesima adunanza camerale risulta che la società controricorrente sia stata sottoposta alla procedura di fallimento, dispone che il presente provvedimento sia comunicato sia alla parte personalmente che alla curatela del fallimento Phonica s.p.a. in liquidazione. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo; manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte controricorrente personalmente e alla curatela del fallimento Phon