Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 28496/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 28496/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28496/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 10612/2016 depositata in data 25/11/2016, ha rigettato l’appello proposto da Phonica s.p.a., contro la sentenza n. 17860/2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva rigettato l’appello contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 378 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 28496/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Il collegio – riscontrato che non risulta depositata memoria ex art. 378 cod. proc. civ. con la nomina di un nuovo legale - ritiene, quindi, di disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di consentire alla ricorrente l’individuazione un nuovo difensore.

Parole chiave

Generato dall'IA
nomina dell'amministratore fallimentare nomina del difensore procedure di ricorso diritto a un difensore riattivazione del procedimento decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 378 cod. proc. civ
Il collegio – riscontrato che non risulta depositata memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13621/2017 R.G. proposto da : PHONICA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato LATELLA STEFANO (LTLSFN57B13H501P) rappresentato e difeso dall'avvocato AMATUCCI ANDREA (MTCNDR38R21F839W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA n. 10612/2016 depositata i l 25/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . Rilevato che:

1. La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 10612/2016 depositata in data 25/11/2016, ha rigettato l’appello proposto da Phonica s.p.a., contro la sentenza n. 17860/2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva rigettato l’appello contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007.

2. Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con cinque motivi.

3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso Considerato che:

1. Il collegio ha appreso che, di recente, è deceduto l’avv. ANDREA AMATUCCI, legale della parte ricorrente. 1.1. Questa Corte ha precisato che in caso di morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, sebbene non operi l'interruzione del processo, tuttavia, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l'udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Cass., 08/04/2020, n. 7751).

2. Il collegio – riscontrato che non risulta depositata memoria ex art. 378 cod. proc. civ. con la nomina di un nuovo legale - ritiene, quindi, di disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di consentire alla ricorrente l’individuazione un nuovo difensore.

3. Considerato, infine, che da altra causa trattata nell’ambito della medesima adunanza camerale risulta che la società ricorrente sia stata sottoposta alla procedura di fallimento, dispone che il presente provvedimento sia comunicato sia alla parte personalmente che alla curatela del fallimento Phonica s.p.a. in liquidazione. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo; manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente personalmente e alla curatela del fallimento Phon