Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28495/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28495/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28495/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6893/2021 R.G. proposto da OPUS s.r.l.rappresentata e difes a dall'avvocato PIZZINELLI MARIKA (PZZMRK75D55M082Y) -ricorrente- COMUNE DI VITERBO, rappresentato e difeso dell’avvocato PALA GESUALDO ANTONIO (PLAGLD48H04F975N) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIOn. 2647/2020 depositata i l 17/09/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1. La Società OPUS a r.l. ha proposto, sulla base di due motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della C.G.T.-2 del Lazio n. 2647/2020, avente ad oggetto l’avviso di accertamento IMU n. 2012A15 del 23/05/2017.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28495/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Il Comune di Viterbo si è ritualmente costituito in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va dato atto che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, così come meglio specificato nel verbale di conciliazione sottoscritto in data 4 luglio 2025 (versato in atti) e la società ricorrente ha dichiarato di rinunziare al giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art.390 c.p.c., con compensazione delle spese di lite, rinunzia ritualmente accettata dal Comune di Viterbo, giusta dichiarazione di accettazione in data 23 luglio 2025 in atti.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione contabile ripresa dell'imposta sul valore aggiunto procedura di tassazione fiscale imposte comunali contenzioso tributario imposta sull'utile delle aziende
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6893/2021 R.G. proposto da OPUS s.r.l.rappresentata e difes a dall'avvocato PIZZINELLI MARIKA (PZZMRK75D55M082Y) -ricorrente- COMUNE DI VITERBO, rappresentato e difeso dell’avvocato PALA GESUALDO ANTONIO (PLAGLD48H04F975N) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIOn. 2647/2020 depositata i l 17/09/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1. La Società OPUS a r.l. ha proposto, sulla base di due motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della C.G.T.-2 del Lazio n. 2647/2020, avente ad oggetto l’avviso di accertamento IMU n. 2012A15 del 23/05/2017.

2. Il Comune di Viterbo si è ritualmente costituito in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va dato atto che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, così come meglio specificato nel verbale di conciliazione sottoscritto in data 4 luglio 2025 (versato in atti) e la società ricorrente ha dichiarato di rinunziare al giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art.390 c.p.c., con compensazione delle spese di lite, rinunzia ritualmente accettata dal Comune di Viterbo, giusta dichiarazione di accettazione in data 23 luglio 2025 in atti.

2. In ragione di ciò va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite in forza dell’accordo in tal senso sottoscritto dalle parti.

3. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:

Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M dichiara estinto il giudizio; spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 9 settembre 2025 Il Presidente NGELO ATTEO O