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Ordinanza Interlocutoria — n. 28493/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to death of sole lawyer and lack of new counsel appointment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28493/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a tax commission decision because the sole lawyer for the taxpayer died before the hearing. The court noted that while the process does not automatically stop, the death is an event beyond the party's control. Consequently, the case was remitted to a new session to allow time for the appointment of a new defender.

Regesto Legislator

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Art. 378 c.p.c.; Art. 379 c.p.c.: In the event of the death of the sole defender after the filing of the appeal and before the hearing, the Court may adjourn the session to allow for the appointment of a new defender, provided the party has been given sufficient time to act.

Parole chiave

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death of sole lawyer appointment of new counsel tax appeal procedure adjournment of session representation in litigation impresa in difficoltà assoggettamento all'IVA indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 378 c.p.c.
Il collegio – riscontrato che non risulta depositata memoria ex art. 378 cod.
Art. 379 c.p.c.
art. 378 cod. proc. civ
Il collegio – riscontrato che non risulta depositata memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 08/04/2020, n. 7751
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6042/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro PHONICA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato LATELLA STEFANO (LTLSFN57B13H501P) rappresentato e difeso dall'avvocato AMATUCCI ANDREA (MTCNDR38R21F839W) -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA DEL LAZIOn.4978/2016 depositata i l 03/08/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . Rilevato che:

1. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 4978/2016, depositata in data 03/08/2016, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 11502/2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso proposto da PHONICA s.p.a. contro l’avviso di accertamento con il quale, con riferimento all’anno d’imposta 2009, era stata contestata l’indebita deduzione dell’IVA in merito a fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti riconducibili a un meccanismo fraudolente incentrato sull’acquisto di merce da società cartiere.

2. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo. 2.1. La società contribuente ha resistito con controricorso Considerato che:

1. Il collegio ha appreso che, di recente, è deceduto l’avv. ANDREA AMATUCCI, legale della parte controricorrente. 1.1. Questa Corte ha precisato che in caso di morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, sebbene non operi l'interruzione del processo, tuttavia, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l'udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina(Cass., 08/04/2020, n. 7751).

2. Il collegio – riscontrato che non risulta depositata memoria ex art. 378 cod. proc. civ. con la nomina di un nuovo legale - ritiene, quindi, di disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di consentire alla controricorrente l’individuazione un nuovo difensore.

3. Considerato, infine, che da altra causa trattata nell’ambito della medesima adunanza camerale risulta che la società controricorrente sia stata sottoposta alla procedura di fallimento, dispone che il presente provvedimento sia comunicato sia alla parte personalmente che alla curatela del fallimento Phonica s.p.a. in liquidazione. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo; manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte controricorrente personalmente e alla curatela del fallimento Ph