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Ordinanza — n. 28488/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28488/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28488/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36006/2019 R.G. proposto da CIARAVOLA LUIGI, con gli avvocati Fortunato Massimiliano Lafranco, Ippolito Matronee Stefano Isidori -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello stato - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campanian. 3302/2019 depositata i l 16/04/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere Gian Paolo Macagno.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28488/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Per quanto qui rileva, l’ufficio notificava al socio Luigi Ciaravola avviso di accertamento ex art. 5 Tuir, relativo al maggior reddito di partecipazione nella società accertato per l’anno di imposta 2010, avverso la quale il contribuente opponeva separato ricorso avanti alla CTP di N apoli , che lo accoglieva parzialmente, ritenendo giustificati alcuni movimenti bancari.

Parole chiave

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flussi finanziari illeciti sorveglianza delle relazioni bancarie movimento di capitali irregolarità finanziarie titolari di conti bancari attività lucrativa non dichiarata
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36006/2019 R.G. proposto da CIARAVOLA LUIGI, con gli avvocati Fortunato Massimiliano Lafranco, Ippolito Matronee Stefano Isidori -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello stato - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campanian. 3302/2019 depositata i l 16/04/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere Gian Paolo Macagno.

FATTI DI CAUSA 1. La Guardia di Finanza di Torre Annunziata rilevava , a seguito di un’attività di verifica che interessavadiversi periodi di imposta nei confronti della società Bosco Real Music s.a.s. di Frances c o Ciaravola C., con oggetto dell’attività “altre attività professionali n.c.a.”, e dei soci Francesco e Luigi Ciaravola, una serie di violazioni delle disposizioni tributarie in materia di imposte dirette ed Iva. 1.1. In particolare, i verificatori procedeva no all’acquisizione ex artt. 32, co. 1, n. 7 del D.P.R. n. 600/73 e 51, co. 2, n. 7 delD.P.R. n. 633/72 di copia dei conti correnti bancari e postali intestati alla società e ai soci, nonché alla sig.ra MariaCiaravolo, altro familiare, estraneoalla compagine sociale.

2. All’esito dell’attività istruttoria, i m ilitari rilevavano che, per diversi periodi di imposta, i contribuenti non avevano fornito adeguata giustificazione delle movimentazioni riscontrate sui conti correnti e, in particolare, nonavevano fornito prova dell’estraneità di tali movimentazioni all’attivitàesercitata dall’attività in verifica.

3. Per quanto qui rileva, l’ufficio notificava al socio Luigi Ciaravola avviso di accertamento ex art. 5 Tuir, relativo al maggior reddito di partecipazione nella società accertato per l’anno di imposta 2010, avverso la quale il contribuente opponeva separato ricorso avanti alla CTP di N apoli , che lo accoglieva parzialmente, ritenendo giustificati alcuni movimenti bancari.

4. Il contribuente e l’Agenzia delle entrate proponevano separati appelli avanti alla CTR della Campania che, previa riunione, li rigettava entrambi, richiamandosi al decisum di altra pronuncia della medesima Commissione regionale, che aveva statuito in merito al ricorso avverso l’avviso di accertamento societario.

5. Avverso la predetta sentenza ricorre Luigi Ciaravola con due motivi, illustrati con il deposito di memoria difensiva ex art. 380 bis.1 c.p.с.; resiste l’Amministrazione con controricorso e ricorso incidentale sorretto da duemotivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via pregiudiziale, va rilevato d’ufficio che il processo si è irregolarmente svolto nei due gradi di merito a contraddittorio non integro. 2.Valgano, al riguardo, le seguenti considerazioni. 2.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dei loro soci - alla quale consegue l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi - comporta che il ricorso tributario avanzato, anche avverso un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri, salvo il caso in cui vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti.

Ne discende che tutti questi soggetti devono essere parti dello stesso procedimento e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di loro. 2.2. Il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone, quindi, l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, onde il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, pure d’ufficio (cfr., ex multis, Cass. n. 3110/2024, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 12590/2023, Cass. n. 35187/2022). 2.3.

È stato, altresì, precisato che il litisconsorzio necessario originario ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, poiché l’accertamento in rettifica della dichiarazione societaria incide anche sull’imputazione proporzionale dei redditi a costui, indipendentemente dal fatto che la sua responsabilità sia limitata alla quota conferita (cfr. Cass. n. 30070/2021, Cass. n. 7026/2018, Cass. n. 27337/2014). 2.4. Ciò premesso, va osservato che il presente giudizio, avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento mediante il quale è stato imputato per trasparenza al socio di una società di persone (la Bosco Real Music s.a.s. ) il maggior reddito d’impresa determinato dall’Ufficio in capo all’ente collettivo in relazione all’anno d’imposta 2010, si è svolto nei due gradi di merito senza il necessario coinvolgimento di tale società e dell’altro socio (emergendo dalla stessa sentenza in esame che il ricorrente , all’epocadei fatti contestati, era titolare di una quota pari al 50 % e che del sodalizio faceva parte anche tale Francesco Ciaravola, socio accomandatario). 2.5.

L’unicità della controversia non può, peraltro, essere ricomposta nell’odierna sede di legittimità, difettando le condizioni all’uopo richieste dalla giurisprudenza di questa Corte (sull’argomento sivedano, ex plurimis, Cass. n. 7763/2018, Cass.n. 29843/2017,Cass. n. 6876/2016, Cass. n. 9732/2015).

3. Per le ragioni illustrate, in applicazione dei surriferiti princìpi di diritto, va dichiarata la nullità dell’impugnata sentenza e dell’intero procedimento. 3.1. Rilevata una nullità del processo per la quale il collegio d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al giudice diprime cure, la causa va rinviata, ai sensi degli artt. 383, comma 3, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversacomposizione , perché provveda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi (la società e l’altro socio).

I giudici del rinvio pronunceranno, inoltre, sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. P.Q.M La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli , in diversa composizione, affinché provveda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contradditto