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Ordinanza — n. 28481/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28481/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28481/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1. Il Comune di Viterbo ha proposto, sulla base di tre motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della C.G.T.-2 del Lazio in data 25/10/2023, depositata in data 29/2/2024, non notificata, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. 20152034 del 29/9/2020 in forza del quale detto Comune richiedeva alla soc. OPUS a r.l. il pagamento della IMU, nonché, sanzioni e interessi, per l’anno 2015 Numero registro generale 18267/2024 Numero sezionale 6094/2025 Numero di raccolta generale 28481/2025 Data pubblicazione 27/10/2025 2.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28481/2025 — snciv · Corte di Cassazione: La società OPUS s.r.l. è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va dato atto che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, così come meglio specificato nell’allegato verbale di conciliazione sottoscritto in data 4 luglio 2025 e che la società ricorrente ha dichiarato di rinunziare al giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art.390 c.p.c. con compensazione delle spese di lite.

Parole chiave

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ripresa dell'imposta sul valore aggiunto imposte comunali decisione pregiudiziale in materia di assoggettamento fiscale impugnazione di decisioni amministrative validità della tassazione fiscale sottrazione dell'iva
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: ANGELO MATTEO SOCCI Presidente FABIO DI PISA Consigliere Rel. GIUSEPPE LO SARDO Consigliere ALESSIO LIBERATI Consigliere ANDREA PENTA Consigliere Oggetto: TRIBUTI LOCALI Ud.09/09/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18267/2024 R.G. proposto da: COMUNE DI VITERBO rappresentato e difeso dall’avvocato PALA GESUALDO ANTONIO (PLAGLD48H04F975N) -ricorrente- contro OPUS s.r.l. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n. 1418/2024 depositata il 29/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1. Il Comune di Viterbo ha proposto, sulla base di tre motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della C.G.T.-2 del Lazio in data 25/10/2023, depositata in data 29/2/2024, non notificata, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. 20152034 del 29/9/2020 in forza del quale detto Comune richiedeva alla soc. OPUS a r.l. il pagamento della IMU, nonché, sanzioni e interessi, per l’anno 2015 Numero registro generale 18267/2024 Numero sezionale 6094/2025 Numero di raccolta generale 28481/2025 Data pubblicazione 27/10/2025 2.

La società OPUS s.r.l. è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va dato atto che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, così come meglio specificato nell’allegato verbale di conciliazione sottoscritto in data 4 luglio 2025 e che la società ricorrente ha dichiarato di rinunziare al giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art.390 c.p.c. con compensazione delle spese di lite.

2. In ragione di ciò va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite in forza dell’accordo in tal senso sottoscritto dalle parti.

3. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:

Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M dichiara estinto il giudizio; spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 9 settembre 2025 Il Presidente (Angelo Matteo Socci) Numero registro generale 18267/2024 Numero sezionale 6094/2025 Numero di raccolta generale 28481/2025 Data pubblicazione 27/10/2025 Numero registro generale 18267/2024 Numero sezionale 6094/2025 Numero di raccolta generale 28481/2025 Data pubblicazione 27/10/2025