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Ordinanza — n. 28467/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows IMU first-home benefit for married couple where only wife resides in the property.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28467/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayers' appeal against the Regional Tax Commission's rejection of their IMU first-home benefit. The taxpayers argued that the lower court incorrectly applied outdated rules requiring the entire family to reside in the property, ignoring a Constitutional Court ruling that protects married couples. The Court held that the lower court violated the law by failing to apply the new jurisprudential direction regarding family residence requirements.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 2, D.L. 201/2011; Art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c.: The requirement for family residence for the first-home tax benefit must be interpreted in light of Constitutional Court jurisprudence protecting married couples, invalidating assessments based solely on the spouse's separate residence.

Parole chiave

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IMU first home benefit family residence requirement married couple taxation Constitutional Court ruling tax assessment annulment abitazione familiare statuto di dimora abitazione individuale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 2, D.L. 201/2011
Originariamente, l’art. 13 del D.L.
Art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c.
201/2011, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c.: la dimora e residenza ai fini della agevolazione deve essere interpretata in senso restrittivo, limitato alla sola proprietaria e non esteso al nucleo familiare.
Art. 360 co. 1, n. 4, c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso,parti ricorrenti contestano la nullità della sentenza (limitatamente alla posizione della signora Mugnaioni) in quanto priva di motivazione o dotata di motivazione meramente apparente o comunque incomprensibile, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 4, c.p.c.
Art. 384 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 209/2022
Cassazione n. 33922/2022
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10558/2023 R.G. proposto da MUGNAIONI CRISTINA, SANESI VALLY, rappresentati e difesi dall’avvocato NAVARRINI FRANCESCO (NVRFNC73T11A390Y) unitamente all'avvocato CORDEIRO GUERRA ROBERTO (CRDRRT59P05E202V) -ricorrente- contro COMUNE DI CAMAIORE -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Toscana, FIRENZE n.1294/2022 depositata i l 11/11/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1.

Cristina Mugnaioni, residente a Camaiore dal 2003, è proprietaria di un immobile in cui dimorava stabilmente, mentre il marito, per motivi lavorativi, viveva a Firenze. Nel 2017 ha ricevuto due avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2012 e 2013, nei quali il Comune di Camaiore le ha negato l’agevolazione per abitazione principale, sostenendo che la normativa richiedesse la dimora e la residenza anagrafica dell’intero nucleo familiare nell’immobile oggetto di agevolazione, condizione che non erasoddisfatta dato che il marito risiedevaaltrove.

2. Anche la madre della contribuente, Vally Sanesi, usufruttuaria dello stesso immobile e residente a Camaiore dal 2004, ha ricevuto analoghi avvisi per le stesse annualità, fondati sul presunto difetto di dimora e residenza del nucleo familiare.

3. Ambedue le contribuenti hannopresentato ricorso.

4. I due ricorsi, riuniti , sono stati decisi dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca e i l ricorso della Mugnaioni è stato rigettato, mentre quello della Sanesi è stato accolto per contraddizione interna nella motivazione degli avvisi.

5. Successivamente, sia la Mugnaioni che il Comune di Camaiore hanno proposto appello.

6. La Corte di Giustizia Tributaria della Toscana ha riunito i giudizi e respinto entrambi i ricorsi delle contribuenti. Secondo la Corte, il Comune ha correttamente verificato la situazione anagrafica e fiscale, accertando che i coniugi della Mugnaioni e della Sanesi avevano la residenza in altri Comuni. Di conseguenza, l’agevolazione IMU non poteva essere riconosciuta, poiché la normativa prevedeva come requisito minimo la convivenza del nucleo familiare nell’immobile oggetto dell’agevolazione.

7. Avverso la suddetta sentenza di gravame le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato atremotivi.

8. Il comune intimato non ha depositato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c.: la dimora e residenza ai fini della agevolazione deve essere interpretata in senso restrittivo, limitato alla sola proprietaria e non esteso al nucleo familiare.

2. Con il secondo motivo di ricorso,parti ricorrenti contestano la nullità della sentenza (limitatamente alla posizione della signora Mugnaioni) in quanto priva di motivazione o dotata di motivazione meramente apparente o comunque incomprensibile, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 4, c.p.c.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, in via di subordine , la violazione e falsa applicazione dell’articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c. (limitatamente alla posizione della signora Mugnaioni) per avere la sentenza impugnata negato il beneficio “prima casa” nonostante sia pacifico in causa che il coniuge della ricorrente, residente a Firenze, non ne ha usufruito.

4. Il primo motivo è fondato ed assorbente. 4.1. Originariamente, l’art. 13 del D.L. 201/2011 prevedeva che l’agevolazione IMU per abitazione principale spettasse solo se tutto il nucleo familiare dimorava e risiedeva nello stesso immobile. In base a questa disposizione veniva esclusa l’agevolazione nei casi in cui i coniugi vivevano in Comuni diversi. 4.2. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, ha dichiarato questa lettura incostituzionale, affermando che non si possono penalizzare i coniugi rispetto ai conviventi di fatto.

La giurisprudenza (es. Cass. n. 33922/2022) ha quindi stabilito che gli avvisi di accertamento fondati unicamente sulla diversa residenza dei coniugi devono essere annullati. Nel caso delle signore Mugnaioni e Sanesi, gli avvisi erano motivati solo sulla base della residenza distinta dei coniugi. La Corte di Giustizia Tributaria della Toscana, con sentenza n. 1294/3/22, ha confermato gli accertamenti seguendo un orientamento ormai superato, e commettendo una violazione di legge per mancata applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale. 4.3.

Ne consegue che il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento dei restanti.

5. Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari accertamenti fattuali, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso originario delle contribuenti.

6. In una valutazione complessiva del giudizio, si ritiene sussistere giustificati motivi per compensare le spese di ambedue i gradi di giudizio di merito essendo maturato l’orientamento giurisprudenziale successivamente alla proposizione del ricorso.

7. Le spese del giudizio di legittimità non devono essere liquidate, stante la mancata costituzione dell’intimato. P.Q.M La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l