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Ordinanza — n. 28456/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to localize documents and generic assertions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28456/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the respondent's legal costs and a fine. The court found the appellant failed to localize specific documents supporting their claims regarding notification irregularities, rendering the appeal procedurally defective. Furthermore, the appellant's arguments were deemed generic and assertive without engaging with the appellate court's reasoning or providing necessary evidence.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: The failure to localize documents required to substantiate a cassation appeal constitutes a ground for inadmissibility, and generic assertions without specific evidence or engagement with prior reasoning are insufficient to overcome this procedural defect.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility localization of documents generic assertions procedural defect notification irregularities notificazione viziata notifica del cambiamento d'indirizzo prova dell'avvenuta notifica

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
In considerazione della conferma di quanto formulato nella PDA,ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in combinato disposto con l’art.
Art. 96 c.p.c.
in combinato disposto con l’art. 96 c.p.c. deve disporsi la condanna per responsabilità aggravata in favore di parte vittoriosa costituita e la condanna al pagamento della cassa delle ammende di somma compresa tra i 500 ed i 5000 euro.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Con un primo motivo di ricorso la parte ricorrente ha contestato la “violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c.
art. 380 bis c.p
In considerazione della conferma di quanto formulato nella PDA,ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
art. 139 c.p
Con un primo motivo di ricorso la parte ricorrente ha contestato la “violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c.
art. 96 c.p
in combinato disposto con l’art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10/12/2020, n. 28184
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Sentenza — n. 24955/2023 — snpen
Italian court dismisses appeal for extension of opposition deadline due to lack of proof regarding effective knowledge of the criminal judgment.
Sentenza — n. 28024/2023 — snpen
Cassation court annuls appeal judgment due to procedural nullity in service of process and subsequent statute of limitations. The court dismissed the appeal on procedural grounds and allowed the case to proceed based on the statute of limitations. The court found the appeal inadmissible due to procedural nullity in service of process and allowed the case to proceed based on the statute of limitations. The court annulled the appeal judgment because the crime was extinguished by the statute of limitations following a procedural nullity in service of process. The court annulled the appeal judgment because the crime was extinguished by the statute of limitations following a procedural nullity in service of process.
Ordinanza — n. 13104/2026 — snciv
Italian tax court dismisses appeal regarding collection notice validity and statute of limitations. The court rejects arguments about procedural nullity and time limits. The decision upholds the lower court's rejection of the taxpayer's claims. The ruling clarifies that collection notices do not restart limitation periods. The court emphasizes strict adherence to tax procedural deadlines. The taxpayer is ordered to pay court costs and unified contributions. The judgment reinforces the finality of tax assessment procedures. The decision applies standard Italian tax law principles consistently.
Ordinanza — n. 40964/2021 — snciv
Cassation court dismisses appeal as late due to invalid private postal notification of procedural act.
Ordinanza — n. 30358/2025 — snciv
Cassation court allows appeal by absent municipality to produce prior notification documents in tax proceedings.

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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14587/2024 R.G. proposto da EDAGRIGEST SECONDA SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato IMPERIO MICHELE (MPRMHL55C20L049O) -ricorrente- contro COMUNE DI TARANTO, rappresentato e difeso dall'avvocato PALMINI MARCELLA (PLMMCL73M52L049P) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO del LAZIO n.1873/2024 depositata i l 20/03/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. Con avviso di accertamento del 28 novembre 2017, il Comune di Taranto ha richiesto alla società Edagrigest Seconda S.r.l. il pagamento di €27.242,72 a titolo di IMU per l’anno 2012. L’importo era così suddiviso: €18.804,00 per omesso, parziale o insufficiente versamento dell’imposta, €5.641,00 per sanzioni, €2.790,42 per interessi e €6,80 per spese di notifica.

2. Successivamente, con cartella esattoriale, è stato intimato alla società il pagamento della somma complessiva di €28.296,59, derivante dal mancato pagamento dell’IMU 2012.

3. Con sentenza n. 3151/29/2023, depositata il 08/03/2023, la Commissione Tributaria di primo grado di Roma ha respinto il ricorso.

4. La contribuente ha interposto appello e la Corte di seconda istanza, con sentenza n. 1873 / 2024 depositata il 20 / 03 / 2024 , lo ha respinto, ritenendo non fondate le contestazioni sulla mancata ricerca delle persone abilitate alla ricezione e sull’assenza dei dati anagrafici del consegnatario, richiamando la giurisprudenza secondo cui tale elemento non è richiesto una volta raggiunto l’indirizzo del destinatario. Ha inoltre escluso la necessità di indicare l’ora di consegna in casi come quello esaminato. Quanto all’errore nell’indirizzo, ha ritenuto che la notifica fosse comunque valida, essendo stata effettuata nello stabile in cui il destinatario risultava residente, e ha osservato che l’appellante non ha dimostrato di risiedere altrove. Le restanti eccezioni sono state considerate superate dalle suddette motivazioni.

5. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico articolato motivo, cui ha resistito con controricorso il comune.

6. L’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso.

7. Con PDA formulata nel gennaio 2025, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata pro spettata l’inammissibilità per diverse ragioni, e segnatamente: il ricorrente non ha chiarito in che modo i vizi di notifica lamentati siano stati già sollevati nel ricorso originario, né ha riportato o indicato i documenti su cui ha fondato tali doglianze, rendendo impossibile una valutazione efficace e immediata del caso. Inoltre, le contestazioni sono state formulate in modo generico e assertivo, dando per scontate alcune irregolarità, come l’inesattezza dei dati del destinatario, senza confrontarsi con le motivazioni espresse dalla sentenza d’appello, che ha ritenuto regolare la notifica, avvenuta nello stabile dove il contribuente risultava residente, e in assenza di prova contraria.

Anche ammesso che le doglianze siano state sollevate correttamente nei precedenti gradi di giudizio, la presenza di due decisioni conformi nel merito (cosiddetta doppia conforme) ha reso comunque inammissibile il ricorso per Cassazione, poiché non è stata dimostrata alcuna divergenza tra le motivazioni delle due sentenze.

8. La difesa ha chiesto la discussione della causa.

9. Successivamente il ricorrente ha depositato memori e illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un primo motivo di ricorso la parte ricorrente ha contestato la “violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. nella parte in cui presume che la spedizione della raccomandata di cui al quarto comma debba essere effettuata inserendo, con precisione e correttezza, i dati del destinatario della notifica”. Secondo la ricorrente, la Corte di secondo grado ha erroneamente ritenuto valida la semplice spedizione della raccomandata di avviso, senza considerare che essa ha effetti solo se inviata con dati corretti e completi. Edagrigest ha prodotto la busta tornata al mittente, che evidenziava gravi errori nell’intestazione e nell’indirizzo della sede legale, ma il giudice avrebbe ignorato tale prova, omettendo di valutarne la rilevanza.

2. Con un secondo motivo di ricorso si lamenta sempre la “violazione e falsa applicazione dell’art. 139 cpc, quarto comma, nella parte in cui implicitamente dispone che errori ed omissioni nella indicazione dei dati del destinatario sono unicamente addebitabili al notificante”. La ricorrente sostiene che l’intero procedimento di notifica è responsabilità del notificante e che eventuali errori nei dati del destinatario devono essere a lui imputati. Il giudice, invece, avrebbe illegittimamente sollevato il notificante da tale obbligo, nonostante il plico fosse stato restituito per evidenti errori che avrebbero richiesto una nuova spedizione corretta.

3. Con un terzo motivo di ricorso si lamentaancora la “violazione e falsa applicazione dell’art. 139 cpc”, ma “nella parte in cui implicitamente dispone che errori ed omissioni nella indicazione dei dati del destinatario e la mancata ricezione della raccomandata danno luogo alla nullitàdella notifica”. La ricorrente riconosce che errori formali nella notifica sono irrilevanti se l’atto raggiunge comunque il destinatario, ma sottolinea che, nel caso in esame, le gravi carenze nei dati hanno causato l’irreperibilità del destinatario e la restituzione dellabusta al mittente, rendendo la notifica inefficace e quindi nulla. Il giudice, secondo la ricorrente, ha ignorato questo aspetto fondamentale, violando il diritto del destinatario a conoscere e ricevere l’atto con dati corretti.

4. Con un quarto motivo di ricorso, si deduce invece la “ nullit à della notifica dell’atto presupposto alla cartella per difformità con l’indirizzo della sede legale camerale della destinataria”. La ricorrente aveva evidenziato al giudice di secondo grado, come terzo motivo di appello, che non solo la raccomandata di avviso presentava dati insufficienti, ma anche la notifica dell’accertamento riportava un indirizzo incompleto rispetto a quello risultante dalle visure camerali ufficiali. Tale difformità, dimostrata attraverso il confronto tra i dati della relata di notifica e quelli camerali, non è stata sanata dalla semplice consegna dell’avviso ed è stata completamente ignorata dal giudice, configurando un ulteriore motivo di nullità della sentenza.

4. Il ricorso si palesa inammissibile sotto molteplici profili.

5. In primo luogo deve rilevarsi che il ricorso non reca alcuno specifico riferimento ai vizi tipici dell’art. 360 c. 1 c.p.c. Rimettere al giudice di legittimità il compito di individuare le singole obiezioni teoricamente avanzabili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi di impugnazione previsti dall'articolo 360 del codice di procedura civile, e successivamente determinare quali disposizioni potrebbero essere pertinenti a tale scopo, comporta l’attribuzione, in modo inammissibile, al giudice di legittimità del compito di definire il contenuto giuridico delle contestazioni sollevate dal ricorrente.

6. Come già evidenziato nella PDA, poi, il ricorrente non ha chiarito in che modo i vizi di notifica lamentati siano stati già sollevati nel ricorso originario, né ha riportato o indicato i documenti su cui ha fondato tali doglianze, rendendo impossibile una valutazione efficace e immediata del caso. La giurisprudenzain proposito ha già chiarito, a più riprese, che “1.2. Le questioni poste dallo stesso motivo, sono state specificamente affrontate dalla sentenza impugnata; costituiva pertanto onere della ricorrente, onde impedire una valutazione di novità della questione, allegare in quale specifici termini dette questioni erano state dedotte innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come, viceversa, non è avvenuto (Cass., 28/05/2024, n. 14843).(Cass.02/06/2025, n. 14802)” e che “i n tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazioneespressa degli atti processuali o dei documenti sui quali ilricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicchéla mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità delricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico"” (Cass. 10/12/2020, n. 28184(Rv. 660090 - 01) ).

Tali elementi non risultano presenti nel ricorso in analisi, con conseguenteprofilo di inammissibilità.

7. Inoltre, le contestazioni sono state formulate in modo generico e assertivo, dando per scontate alcune irregolarità, come l’inesattezza dei dati del destinatario, senza confrontarsi con le motivazioni espresse dalla sentenza d’appello, che ha ritenuto regolare lanotifica, avvenuta nello stabile dove il contribuente risultava residente, e in assenza di prova contraria. In particolare, il ricorso si limita ad affermare che “Dalla busta prodotta dalla ricorrente, ma completamente ignorata dal G., risulta in modo certo ed incontestabile, che sia la ragione sociale che l’indirizzo della sede legale del destinatario sono gravemente errati ed insufficienti”. Non fornisce però alcuna spiegazione utile a chiarire tale affermazione, né, tantomeno, indica ove tale contestazione (e la relativa documentazione, come necessario in base al principio di autosufficienza) fosse eventualmentecontenuta negli atti del processo. Anche tale profilo, come evidenziato nella PDA, costituisce ipotesi ex sedi inammissibilità.

8. Se ne deve concludere, quindi,per l’inammissibilità del ricorso.

9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo nei confronti della sola parte costituita.

10. In considerazione della conferma di quanto formulato nella PDA,ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in combinato disposto con l’art. 96 c.p.c. deve disporsi la condanna per responsabilità aggravata in favore di parte vittoriosa costituita e la condanna al pagamento della cassa delle ammende di somma compresa tra i 500 ed i 5000 euro. Le stesse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

11. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore del comune costituito in euro2.410,00. per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente a rifondere a parte controricorrente costituita , ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c. e 96 terzo comma c.p.c., un importo pari ad euro 1.205,00. Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 quarto comma cpc condanna parti ricorrenti al pagamento della somma di euro 610,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da p