Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28420/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses municipality's appeal, allowing taxpayer exemption for two adjacent apartments as a single main residence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28420/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the Municipality of Naples's cassation appeal against a regional tax commission decision. The taxpayer argued that two adjacent apartments should qualify as a single main residence for IMU exemption, while the municipality contended they must be formally registered as one unit. The court ruled that the statutory definition of 'main residence' encompasses structurally and functionally unified units regardless of separate registration, thereby granting the exemption.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201; In matters of IMU, the exemption for a main residence applies to a single unit that is structurally and functionally unified, even if not formally registered as such in the land registry.

Parole chiave

Generato dall'IA
IMU tax exemption main residence definition adjacent apartments catastrial registration functional unification strict interpretation property tax liability unità del domicilio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l.
Art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
214, in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2010, n. 3397
Ne consegue, pertanto, anche in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme agevolative, l’impossibilità di estendere all’IMU il pregresso orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di ICI (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2010, n. 3397;
Cass., Sez. 5^, 19 maggio 2010, n. 12269
Cass., Sez. 5^, 19 maggio 2010, n. 12269; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2011, n. 20567
12269; Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2011, n. 20567; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 3 luglio 2014, n. 15198
20567; Cass., Sez. 6^-5, 3 luglio 2014, n. 15198; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2017, n. 9030
15198; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2017, n. 9030; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 25 giugno 2019, n. 17015
9030; Cass., Sez. 6^-5, 25 giugno 2019, n. 17015; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 22 febbraio 2021, n. 4727
17015; Cass., Sez. 6^-5, 22 febbraio 2021, n. 4727; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 24 marzo 2023, n. 8551
4727; Cass., Sez. Trib., 24 marzo 2023, n. 8551; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 20 febbraio 2024, n. 4530
8551; Cass., Sez. Trib., 20 febbraio 2024, n. 4530) e la necessità di limitare ad un’unica unità immobiliare, destinata ad abitazione principale, l’esenzione dall’IMU (Cass., Sez.
Cass. Sez. 6^-5, 31 luglio 2018, n. 20368
Cass. Sez. 5, 17 aprile 2025, n. 10216
20368)» (Cass. Sez. 5, 17 aprile 2025, n. 10216).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28416/2021 R.G. proposto da COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro - tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ROMANO GABRIELE (RMNGRL65S03G273Z) e ANDREOTTOLA ANTONIO (NDRNTN72E22I163X) -ricorrente- contro CAPONE MARIO -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sez. 11, n. 3010/21, depositata il 7/4/2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025 dalla dott.ssa Martina Flamini; Fatti di causa 1.

Il Comune di Napoli ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 7 aprile 2021, n. 3010/11/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso in rettifica n. 294237-113, per insufficiente versamento dell’IMU relativa all’anno 2013 nella misura complessiva di € 2.270,00 nei confronti di Mario Capone, con riguardo alla proprietà dell’abitazione in Napoli alla Via Posillipo n. 66, consistente in due appartamenti adiacenti in catasto con le particelle 433 sub. 5 e 433 sub. 6 del folio 36, ove Mario Capone aveva fissato la propria residenza, in conseguenza del disconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale, ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Napoli nei confronti di Mario Capone avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 24 giugno 2019, n. 7610/2019, senza alcuna statuizione sulle spese giudiziali per la contumacia della controparte.

2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario del contribuente - sul rilievo che: «Nel caso in esame non si tratta, né è stato dedotto, di immobili non accatastabili unitariamente, ma solo di immobili non accatastati. Orbene come hanno rilevato i primi giudici non si comprenderebbe nella interpretazione fatta propria dall'ente appellante il senso dell'aggettivo "iscrivibile" contrapposto ad "iscritto" se non nella sussistenza per l'immobile di quelle caratteristiche intrinseche ed estrinseche che consentano allo stesso di essere accatastato come unica unità immobiliare. (...) Ai fini Imu, è la norma a richiedere che l'abitazione principale sia un'unica unità immobiliare, negando il diritto all'esenzione a due unità contigue utilizzate congiuntamente se non iscritte o non iscrivibili al catasto unitariamente.

Ma il tenore letterale della norma in esame, con riferimento al presupposto della "iscrivibilità" come alternativo alla "iscrizione" non impone che le unità siano anche accatastate unitariamente, bastando che ne sussistano i presupposti».

3. Mario Capone è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato affermato che, «sulla base del riportato disposto normativo, l'agevolazione non si limiterebbe soltanto all'immobile iscritto in catasto ma si estenderebbe anche all'immobile iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare; cioè all'unità immobiliare strutturalmente e funzionalmente unificabile spetterebbe l'agevolazione.

Sicché, la norma, laddove parla di applicabilità dell'agevolazione ad una sola unità immobiliare, andrebbe intesa nel senso che debba escludersi che due unità immobiliari, non strutturalmente e funzionalmente unificabili, possano essere destinate ad abitazione principale». 1.1 Il predetto motivo è fondato. 1.2 La Commissione Tributaria Regionale ha affermato che, sulla base del riportato disposto normativo, l'agevolazione non si limiterebbe soltanto all'immobile iscritto in catasto ma si estenderebbe anche all'immobile “iscrivibile” in catasto come unica unità immobiliare; cioè all'unità immobiliare strutturalmente e funzionalmente unificabile spetterebbe l'agevolazione.

Sicché, la norma, laddove parla di applicabilità dell'agevolazione ad una sola unità immobiliare, andrebbe intesa nel senso che debba escludersi che due unità immobiliari, non strutturalmente e funzionalmente unificabili, possano essere destinate ad abitazione principale. 1.3 Come già affermato da questa Corte (in una controversia pendente tra le stesse parti, in relazione alla medesima questione ed allo stesso anno d’imposta), «In materia di IMU, il tenore letterale dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsione sull'ICI in tema di agevolazione relativa al possesso di abitazione principale: la disposizione de qua contiene, difatti, un’inequivocabile limitazione dell’agevolazione ad un’unica unità immobiliare, statuendo che:

«L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; e che: «Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Ne consegue, pertanto, anche in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme agevolative, l’impossibilità di estendere all’IMU il pregresso orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di ICI (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2010, n. 3397;

Cass., Sez. 5^, 19 maggio 2010, n. 12269; Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2011, n. 20567; Cass., Sez. 6^-5, 3 luglio 2014, n. 15198; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2017, n. 9030; Cass., Sez. 6^-5, 25 giugno 2019, n. 17015; Cass., Sez. 6^-5, 22 febbraio 2021, n. 4727; Cass., Sez. Trib., 24 marzo 2023, n. 8551; Cass., Sez. Trib., 20 febbraio 2024, n. 4530) e la necessità di limitare ad un’unica unità immobiliare, destinata ad abitazione principale, l’esenzione dall’IMU (Cass., Sez. 6^-5, 31 luglio 2018, n. 20368)» (Cass. Sez. 5, 17 aprile 2025, n. 10216). 1.4 Pertanto, in tema di IMU, secondo il chiaro tenore dell'art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'esenzione dall'imposta può essere riconosciuta ad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e, stante la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione, non può essere estesa ad ulteriori unità contigue, di fatto unificate ed utilizzate anch'esse come abitazione principale (in termini:

Cass., Sez. 6^-5, 31 luglio 2018, n. 20368; Cass., Sez. Trib., 20 febbraio 2024, n. 4530).

2. Pertanto, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, si impone l’accoglimento del ricorso, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo