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Decreto — n. 28412/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28412/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28412/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26047/2024 R.G. proposto da: SOGGIORNO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO ALESSANDRIA DEL CARRETTO 18, presso lo studio dell’avvocato PASQUALINI FABIO (PSQFBA62C02H501B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimato- Numero registro generale 26047/2024 Numero sezionale 3332/2025 Numero di raccolta generale 28412/2025 Data pubblicazione 27/10/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.6213/2024 depositata il 17/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28412/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 26047/2024 R.G. proposto da: SOGGIORNO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO ALESSANDRIA DEL CARRETTO 18, presso lo studio dell’avvocato PASQUALINI FABIO (PSQFBA62C02H501B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimato- Numero registro generale 26047/2024 Numero sezionale 3332/2025 Numero di raccolta generale 28412/2025 Data pubblicazione 27/10/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.6213/2024 depositata il 17/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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indennità di patrocinio spese di difesa determinazione dei compensi spese di gratuito patrocinio calcolo e tasso di rimborso ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26047/2024 R.G. proposto da: SOGGIORNO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO ALESSANDRIA DEL CARRETTO 18, presso lo studio dell’avvocato PASQUALINI FABIO (PSQFBA62C02H501B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimato- Numero registro generale 26047/2024 Numero sezionale 3332/2025 Numero di raccolta generale 28412/2025 Data pubblicazione 27/10/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.6213/2024 depositata il 17/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 23/10/2025 Andreina Giudicepietro Numero registro generale 26047/2024 Numero sezionale 3332/2025 Numero di raccolta generale 28412/2025 Data pubblicazione 27/10/2025