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Ordinanza — n. 28312/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the prior annulment of the contested judgment via revocation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28312/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the underlying judgment had been annulled in revocation proceedings prior to the hearing. The Agency of Revenue challenged a tax commission decision regarding unreported foreign investments and tax omissions, but the lower court's ruling was subsequently overturned. Consequently, the Court found the appeal lacked interest and dismissed it without examining the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Code of Civil Procedure; Art. 360, para. 1, no. 4 of the Code of Civil Procedure: A cassation appeal is inadmissible if the judgment under review has been annulled in revocation proceedings, rendering the appeal devoid of interest.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility revocation proceedings annulment lack of interest appeal tax dispute procedural bar surrender of interest procedura di ricupero d'imposta indagine fiscale inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Code of Civil Procedure
Art. 360, para. 1, no. 4 of the Code of Civil Procedure
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24135/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro BALSAMO FRANCESCO -intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO n.2020/2022 depositata i l 10/03/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Il contribuente Francesco Balsamo era oggetto di controllo doganale transfrontaliero da cui emergeva la sua disponibilità di investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata, non segnalata in dichiarazione dei redditi, compilando l’apposito quadro, negli anni 2007-2011.

Altresì, risultava che negli anni 2007-2009 non avesse esposto alcuna dichiarazione dei redditi. All’esito di interlocuzione procedimentale, seguivano atti impositivi avversati in sede giudiziale e, dopo essere stati riunite le impugnazioni, i ricorsi erano accolti dal giudice di prime cure. La sentenza era riformata parzialmente in appello e oggetto di ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia delle entrate, su due motivi, e, contestualmente, la sentenza è stata impugnata per revocazione, mentre la parte contribuente è rimasta intimata.

In prossimità dell’adunanza l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria, comunicando che la sentenza in scrutinio è stata annullata in sede di revocazione. CONSIDERATO In via preliminare di rito, va rilevata la revocazione della sentenza qui impugnata, donde va rilevata la sopravvenuta carenza di interesse al presente ricorso che dev’essere dichiarato inammissibile.Nulla per le spese. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il r