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Ordinanza — n. 28310/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior revocation annulling the contested judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28310/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the underlying judgment had been annulled in a separate revocation proceeding. The Agency of Revenue argued for cassation against a partially reform appellate decision, while the taxpayer remained the intimated party. The Court ruled that the annulment rendered the current appeal devoid of interest, necessitating dismissal without costs.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: When a judgment under cassation review is annulled in a revocation proceeding, the cassation appeal is declared inadmissible due to the lack of interest.

Parole chiave

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cassation appeal revocation proceeding lack of interest inadmissibility tax dispute annulment effect procedural bar procedura fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17436/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro BALSAMO FRANCESCO -intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA -PALERMO n. 448/2022 depositata i l 20/01/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI.

FATTI DI CAUSA Il contribuente Francesco Balsamo era oggetto di controllo doganale transfrontaliero da cui emergeva la sua disponibilità di investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata, non segnalata in dichiarazione dei redditi, compilando l’apposito quadro, negli anni 2007-2011. Altresì, risultava che negli anni 2007-2009 non avesse esposto alcuna dichiarazione dei redditi. All’esito di interlocuzione procedimentale, seguivano atti impositivi avversati in sede giudiziale e, dopo essere stati riunite le impugnazioni, i ricorsi erano accolti dal giudice di prime cure.

La sentenza era riformata parzialmente in appello e oggetto di ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia delle entrate, su due motivi, e, contestualmente, la sentenza è stata impugnata per revocazione, mentre la parte contribuente è rimasta intimata. In prossimità dell’adunanza l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria, comunicando che la sentenza in scrutinio è stata annullata in sede di revocazione. CONSIDERATO In via preliminare di rito, va rilevata la revocazione della sentenza qui impugnata, donde va rilevata la sopravvenuta carenza di interesse al presente ricorso che dev’essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, poiché il contribuente è rimasto intimato. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il