Ordinanza — n. 28306/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27844/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro BALSAMO FRANCESCO -intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA -PALERMO n. 3903/2022 depositata i l 02/05/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28306/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro BALSAMO FRANCESCO -intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA -PALERMO n. 3903/2022 depositata i l 02/05/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI.
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27844/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro BALSAMO FRANCESCO -intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA -PALERMO n. 3903/2022 depositata i l 02/05/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI.
FATTI DI CAUSA Il contribuente Francesco Balsamo era oggetto di controllo doganale transfrontaliero da cui emergeva la sua disponibilità di investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata, non segnalata in dichiarazione dei redditi, compilando l’apposito quadro, negli anni 2007-2011. Altresì, risultava che negli anni 2007-2009 non avesse esposto alcuna dichiarazione dei redditi. All’esito di interlocuzione procedimentale, seguivano atti impositivi avversati in sede giudiziale e, dopo essere stati riunite le impugnazioni, i ricorsi erano accolti dal giudice di prime cure.
La sentenza era riformata parzialmente in appello e oggetto di ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia delle entrate, su due motivi, e, contestualmente, la sentenza è stata impugnata per revocazione, mentre la parte contribuente è rimasta intimata. In prossimità dell’adunanza l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria, comunicando che la sentenza in scrutinio è stata annullata in sede di revocazione. CONSIDERATO In via preliminare, va rilevata l’avvenuta revocazione della sentenza qui impugnata, da cui consegue la sopravvenuta carenza di interesse al presente ricorso, che dev’essere dichiarato inammissibile.
Nulla deve disporsi in ordine alla spese, poiché parte contribuente è rimasta intimata. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile i