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Ordinanza — n. 28238/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal against litigation cost compensation due to lack of grave reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28238/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Second Instance Tax Court's decision regarding litigation costs, ruling that the taxpayer was entitled to a refund of taxes paid under the earthquake bonus scheme. The taxpayer argued that the lower court incorrectly compensated all litigation expenses without citing 'grave and exceptional reasons' as required by law, since the taxpayer had won the substantive appeal. The court agreed, finding the lower court's justification insufficient and ordering a new assessment of costs by a different panel.

Regesto Legislator

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Art. 92, comma 2 c.p.c.; Art. 9, comma 17 L. 289/2000: Compensation of litigation expenses requires specific reference to grave and exceptional reasons, which cannot be based merely on the nature of the case or incidental lack of appeal by the opposing party.

Parole chiave

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litigation cost compensation grave exceptional reasons tax refund earthquake bonus Cassation quashing Second Instance Tax Court rimborso fiscale restituzione di prestazioni complementari recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 92, comma 2 c.p.c.
20641, la sentenza non indica gravi ed eccezionali ragioni che possano giustificare la compensazione (così come invece richiesto dall’art. 92, comma 2, c.p.c.), non potendo certo tale circostanza fondarsi, sic et simpliciter, su di un mero riferimento alla peculiarità della materia o al dibattito giurisprudenziale;
Art. 9, comma 17 L. 289/2000
2642/2019, accoglieva l’appello dell’ufficio nella contumacia del contribuente, ritenendo che quest’ultimo, in quanto percettore di redditi d’impresa, non avesse diritto a fruire degli invocati benefici (art. 9 della L.
Art. 15 d.lgs n. 546/92
Costituisce poi principio al quale questo collegio intende dare continuità quello secondo cui in tema di spese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs.
Art. 70 d.lgs n. 546/92
Art. 92 c.p.c.
546/92, art. 92 c.p.c. e art.
Art. 24 cost.
e art. 24 cost. in relazione all’art.
art. 92 c.p
20641, la sentenza non indica gravi ed eccezionali ragioni che possano giustificare la compensazione (così come invece richiesto dall’art. 92, comma 2, c.p.c.), non potendo certo tale circostanza fondarsi, sic et simpliciter, su di un mero riferimento alla peculiarità della materia o al dibattito giurisprudenziale;
art. 24 cost

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 1° ottobre 2007, n. 20641
289/2000, così come interpretato dalla Corte cost. 1° ottobre 2007, n. 20641, la sentenza non indica gravi ed eccezionali ragioni che possano giustificare la compensazione (così come invece richiesto dall’art.
Sez. 5, ord. n. 9312 del 08/04/2024
156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (così Sez. 5, ord. n. 9312 del 08/04/2024).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24127/2023 R.G. proposto da CASSARINO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in RAGUSA VIA COLLODI 4, presso lo studio dell’avvocato GRANDE DONATO (GRNDNT66S23H163A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex legein ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.9633/2023 depositata i l 27/11/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere ALESSANDRO FAROLFI. RITENUTO CHE 1. Il contribuente aveva impugnato il silenzio rifiuto nei confronti dell’istanza di rimborso del 90% delle imposte pagate a titolo di IRPEF per le annualità 1990, 1991, 1992, in relazione ai benefici previsti per il c.d. sisma-bonus; la CTP di Ragusa aveva accolto tale ricorso con la decisione n. 644/2013, dep. in data 23/12/2013.

2. La Commissione tributaria regionale, con la sent. n. 2642/2019, accoglieva l’appello dell’ufficio nella contumacia del contribuente, ritenendo che quest’ultimo, in quanto percettore di redditi d’impresa, non avesse diritto a fruire degli invocati benefici (art. 9 della L. 289/2002).

3. Promosso giudizio di legittimità ad opera del privato soccombente, la S.C. di Cassazione, con l’ordinanza n. 11142/22, ha cassato con rinvio la decisione di merito.

4. All’esito, il contribuente ha riassunto il giudizio e la CGT – II della Sicilia – Catania, con la decisione impugnata, ha riconosciuto il diritto al rimborso da parte del contribuente, compensando tuttavia le spese per l’intero giudizio.

5. Ha quindi proposto nuovamente ricorso per cassazione il contribuente, sulla scorta di un unico motivo di impugnazione, relativo al solo capo inerente la disposta compensazione delle spese di lite. L’ufficio resiste con controricorso.

6. E’ stata, quindi, fissata udienza camerale per il 10.09.2025. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso proposto dal contribuente avverso la sentenza della CGT - II della Sicilia – Catania, n. 9633/2023, depositata il 27.11.2023, si fonda sul seguente motivo di ricorso: I° MOTIVO) violazione artt. 15 e 70 d.lg.s n. 546/92, art. 92 c.p.c. e art. 24 cost. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. Il ricorrente ritiene che in modo erroneo e immotivato la decisione impugnata, pur se di accoglimento delle proprie pretese, abbia disposto la compensazione delle spese dell’intero giudizio, mentre avrebbe dovuto condannare l’ufficio sia per la spese del giudizio di rinvio – interamente vittorioso – sia per il precedente grado di legittimità , in assenza di gravi ed eccezionali ragioni.

2. Il motivo di ricorso deve ritenersi fondato. Ai fini della decisione, si deve dare conto che la sentenza impugnata, ritualmente prodotta in atti, ha così statuito in punto di spese: “Va pertanto rigettato l’appello dell’Ufficio, e confermata la sentenza di primo grado. Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e di questo giudizio, per la peculiarità della materia e il dibattito giurisprudenziale, e in quanto solo in sede di giudizio rescissorio il contribuente ha dato piena prova del diritto”.

Costituisce poi principio al quale questo collegio intende dare continuità quello secondo cui in tema di spese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità (Sez. 5, ord. n. 20755 del 22/07/2025).

Applicabile alla presente fattispecie è anche il seguente principio, secondo cui nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (così Sez. 5, ord. n. 9312 del 08/04/2024).

Orbene, la motivazione offerta dalla decisione impugnata, al fine di giustificare la compensazione delle spese di lite, appare erronea sotto un duplice, concorrente, profilo:

a) in primo luogo, rispetto al beneficio previsto dall’art. 9, comma 17, della L. 289/2000, così come interpretato dalla Corte cost. 1° ottobre 2007, n. 20641, la sentenza non indica gravi ed eccezionali ragioni che possano giustificare la compensazione (così come invece richiesto dall’art. 92, comma 2, c.p.c.), non potendo certo tale circostanza fondarsi, sic et simpliciter, su di un mero riferimento alla peculiarità della materia o al dibattito giurisprudenziale;

b) in secondo luogo, in assenza di una impugnazione quantomeno incidentale da parte dell’ufficio, relativamente al merito della controversia decisa con la sentenza sui impugnata, non può certo neppure ritenersi che il richiamo ad una presunta prova fornita unicamente nel corso del “giudizio accessorio” (così testualmente la motivazione, intendendo naturalmente giudizio di rinvio) possa assumere un rilievo ai fini della correttezza della disposta compensazione: non è infatti qui in discussione il tema delle spese dei giudizi di merito anteriori (ad eccezione di quelle del primo appello, in cui il contribuente non era costituito), ma unicamente quelle del giudizio di legittimità concluso con l’ordinanza Cass. n. 11142 del 06/04/2022 (nel quale gli aspetti probatori non hanno avuto alcun rilievo, trattandosi di una pronuncia di puro diritto con rinvio al giudice del merito circa la verifica – omessa nel primo giudizio d’appello –circa il rispetto del regime de minimis) e quelle dello stesso giudizio di rinvio concluso con la decisione n. 9633/2023, rispetto alla quale è affatto “grave o eccezionale” che la parte possa avere fornito la prova nel corso del giudizio, essendo quella la sede deputata per farlo, con conseguente applicazione del principio di soccombenza.

Nel presente caso, il radicamento della controversia è avvenuto quando il testo dell’art. 92, comma 2, non richiedeva più dei meri “giusti motivi”, per disporre la compensazione delle spese, ma il più gravoso onere di dover far specifico riferimento a “gravi ed eccezionali ragioni”, onere che, per quanto detto, non è stato osservato dalla decisione impugnata. Il motivo di ricorso deve, in definitiva, essere accolto.

3. La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia – Catania affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova liquidazione delle spese del giudizio di legittimità concluso con l’ordinanza Cass. n. 11142 del 06/04/2022, nonché del conseguente giudizio di rinvio, tenendo conto dei principi sopra espressi. Il giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte, accoglie il motivo di ricorso e cassa, di conseguenza, la decisione impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia - Catania, in diversa composizione, al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese n