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Ordinanza — n. 28226/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal claiming external res judicata regarding tax audit presumptions for different fiscal years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28226/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Mario Botta Chinnici's appeal against a second-instance tax court judgment regarding a 2006 income tax audit. The taxpayer argued that a prior Supreme Court ruling on similar facts for the 2007 tax year created an external res judicata effect that should bind the current case. The court held that each fiscal year operates autonomously and that the specific Supreme Court ruling cited was issued after the 2006 judgment, meaning no external res judicata existed to override the lower court's application of the law.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; Art. 384 c.p.c.: The principle of external res judicata does not apply to different fiscal years due to the autonomy of each tax period, and a Supreme Court ruling issued after the contested judgment cannot form the basis of external res judicata to bind the current case.

Parole chiave

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external res judicata fiscal year autonomy tax audit presumption Supreme Court ruling income tax assessment procedure di ricorso riapertura della pratica accertamenti complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 c.c.
3 c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c. per contrasto della statuizione con il giudicato esterno.
Art. 384 c.p.c.
Art. 32 d.P.R. 600/1973
23817/201, che aveva confermato la validit à̀ della difesa del contribuente in merito al superamento della presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. 600/1973 con la sola indicazione dei beneficiari dei prelevamenti contestati.
Art. 380 bis c.p.c.
In relazione a questo giudizio era formulata dal Consigliere delegato proposta di definizione accelerata della controversia ai sensi dell’art. 380 bis cod.
Art. 96 c.p.c.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad euro 1.500,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
In relazione a questo giudizio era formulata dal Consigliere delegato proposta di definizione accelerata della controversia ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 2909 c.c
3 c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c.
art. 32 d.P.R. 600/1973
23817/201, che aveva confermato la validit à̀ della difesa del contribuente in merito al superamento della presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. 600/1973 con la sola indicazione dei beneficiari dei prelevamenti contestati.
art. 32 d.P.R. n.600/1973
La sentenza di secondo grado, afferma, sarebbe illegittima per avere ritenuto che, in materia di prelevamenti, per superare la presunzione disciplinata dall’art. 32 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, 07/12/2021, n. 38950
Cass. Ord. n. 23817/2018
Cass. Ord. n. 12544/2021
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16063/2024 R.G. proposto da: BOTTA CHINNICI MARIO,con l’avvocato Omar Chiari -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Lombardia n.121/2024 depositata il 15/01/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8/10/2025 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. In controversia afferente alla impugnazione di avviso di accertamento per l’anno di imposta 2006, fondato sulle risultanze di indagini bancarie, Mario Botta Chinnici ricorreva, con unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, resa ad esito di giudizio di rinvio dalla cassazione, e l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

2. In relazione a questo giudizio era formulata dal Consigliere delegato proposta di definizione accelerata della controversia ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.

3. Ilricorrente presentava allora istanza di trattazione del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente censura la sentenza impugnata deducendo, in relazione all’art. 360 , comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c. per contrasto della statuizione con il giudicato esterno. 1.1. La sentenza di secondo grado, afferma, sarebbe illegittima per avere ritenuto che, in materia di prelevamenti, per superare la presunzione disciplinata dall’art. 32 d.P.R. 600/1973 per la quale, nell’ambito dell’attività̀ di impresa, le operazioni in entrata e in uscita dal conto corrente sono equiparate a ricavi, non sia sufficiente l’indicazione, da parte del contribuente, del beneficiario dei movimenti contestati, in manifesto contrasto con quanto già̀ statuito per la medesima fattispecie dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23817/2018, per una diversa annualità di imposta , il 2007. 1.2.

Nello specifico, il ricorrente rileva che i giudici della riassunzione hanno ritenuto che le giustificazioni fornite dal contribuente non fossero idonee a superare la predetta presunzione con riferimento all’accertamento posto in essere nel 2006, sebbene per il periodo di imposta successivo, per il quale era stato emesso analogo avviso di accertamento, la Suprema Corte si fosse gi à̀ espressa confermando l’illegittimità̀ dello stesso. Invero, secondo il ricorrente, deve ritenersi applicabile anche nel presente giudizio, costituendo ipotesi di giudicato esterno disciplinata dall’art. 2909 c.c., quanto affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 23817/201, che aveva confermato la validit à̀ della difesa del contribuente in merito al superamento della presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. 600/1973 con la sola indicazione dei beneficiari dei prelevamenti contestati.

2. Il ricorso è infondato. 2.1. Va in primo luogo evocato il principio di autonomia di ogni periodo di imposta, che non consente al giudicato di “fare stato” in relazione ad altre annualità̀, laddove – come nella fattispecie – debbano essere compiute valutazioni fattuali casistiche separatamente per ciascun periodo di imposta. La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente (Cass. Sez. 5, 07/12/2021, n. 38950).

3. Inoltre, va evidenziata nella fattispecie la prevalenza e definitiva vincolatività̀ del principio di diritto affermato ai sensi dell’art. 3 8 4 c.p.c. dall’ordinanza di cassazione con rinvio n. 12544/2021. 3.1. Con tale ordinanza questa Corte, sullo specifico motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate, relativo all’insufficienza della mera indicazione dei beneficiari al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n.600/1973, ha accolto la doglianza dell’amministrazione finanziaria, chiedendo al giudice del rinvio di verificare la sussistenza di una prova specifica in ordine alla riferibilità delle singole movimentazioni alle operazioni già evidenziate in contabilità̀, oppure l’estraneità̀ delle stesse all’ attivit à̀ imprenditoriale, analogamente a quanto affermato in altre pronunce in ordine ai versamenti. 3.2.

Pertanto, null’altro poteva fare la Corte di giustizia tributaria, investita del giudizio di rinvio, che non uniformarsi al dictum della Cassazione, che costituisce la regola del caso di specie e non può essere messo nuovamente in discussione nella presente fase del giudizio, considerando che l’asserito giudicato si sarebbe formato prima della pronuncia di cassazione con rinvio della Suprema Corte (precisamente, la pronuncia della Suprema Corte cui il ricorrente fa riferimento ai fini della formazione del giudicato esterno ̀ la n. 23817/2018, emessa a conclusione del contenzioso relativo all’accertamento per l’anno d’imposta 2007, depositata in data 02/10/2018, e quindi il suddetto giudicato si ̀ formato nel corso del giudizio di merito relativo all’annualità̀ 2006, oggetto del presente giudizio).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 4.1. Il ricorrente deve essere anche condannato al pagamento di somme – liquidate in dispositivo - in favore della controricorrente, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, terzo comma, c.p.c., nonché della cassa delle ammende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, c.p.c. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad euro 1.500,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.

Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a