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Ordinanza — n. 28225/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against tax assessment regarding black dividends and investment expenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28225/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Salvatore Puglisi against a second-instance tax court judgment. Puglisi argued that the tax authority incorrectly equated his personal income with the company's total revenue, ignoring the 49.72% cap for black dividends and the specific nature of investment expenses. The court held that the lower court correctly applied the principle that no mitigation of double taxation is required when the company never declared such dividends, thus upholding the original tax assessment.

Regesto Legislator

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Art. 47, comma 1, D.P.R. n. 917/1986; Art. 38, commi 4 e ss., D.P.R. 600/73: The tax authority is not obligated to mitigate double taxation when the company never declared the dividends in question, allowing the full amount of investment expenses to be deducted without reducing the taxable income base.

Parole chiave

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black dividends investment expenses double taxation tax assessment DPR 917/1986 tax appeal income tax reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

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Art. 47, comma 1, D.P.R. n. 917/1986
Art. 38, commi 4 e ss., D.P.R. 600/73
In relazione a questo giudizio era formulata dal Consigliere delegato proposta di definizione accelerata della controversia ai sensi dell’art. 380 bis cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 380 bis, terzo comma, c.p.c.
In relazione a questo giudizio era formulata dal Consigliere delegato proposta di definizione accelerata della controversia ai sensi dell’art. 380 bis cod.
Art. 96, terzo comma, c.p.c.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 7.000, per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad euro 3.5000, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.
Art. 96, quarto comma, c.p.c.
Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. Ai sensi dell’art.
art. 380 bis cod. proc. civ
In relazione a questo giudizio era formulata dal Consigliere delegato proposta di definizione accelerata della controversia ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
articolo 53 della Costituzione
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 53 della Costituzione, dell’articolo 163 del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. V, 19.11.2020, n. 26317
Cass. sez. V, 23.12.2019, n. 34282
26317; Cass. sez. V, 23.12.2019, n. 34282; Cass., sez.
Cass., sez. V, 30.1.2024, n. 2752
34282; Cass., sez. V, 30.1.2024, n. 2752).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16337/2024 R.G. proposto da PUGLISI SALVATORE, in proprio e nella qualità̀ di legale rappresentante pro tempore della società̀ PU.BA. s.r.l. in liquidazione, con l’avvocato Nicola Verderico -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia n.149/2024 depositata il 08/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8/10/2025 dal Consigliere Gian Paolo Macagno.

FATTI DI CAUSA 1. C on ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, Salvatore Puglisi impugnava l’avviso di accertamento n. TYX01L302767/2016 per l’anno di imposta 2012, emesso dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina. Mediante l’atto impositivo de quo, veniva accertato maggior reddito imponibile per un ammontare pari ad euro 307.590,00, sul presupposto che l’importo di euro 299.043,00 versato, a più riprese, dal contribuente a titolo di prestiti del socio nelle casse della società PU.BA s.r.l. - nella quale deteneva quote sociali nella misura del 81% - fosse incompatibile con i redditi da lui posseduti e con le suedisponibilità finanziarie.

2. Nelle more del giudizio in tal modo introdotto, l’Ufficio finanziario provvedeva altresì a notificare alla società PU.BA s.r.l. l’avviso di accertamento n. TYX03G302859/2017, con cui rettificava il reddito di impresa dichiarato per l’annualità 2012 in euro 324.168,00, adducendo a sostegno della predetta quantificazione che i finanziamenti del socio di euro 299.043,00 mirassero unicamente ad occultare il saldo negativo di cassa, derivante dallarealizzazione di vendite in nero e dalla presenza di ricavi sfuggiti a tassazione. 2.1. Anche avverso l’avviso di accertamento da ultimo citato veniva presentato ricorso iscritto al n. 1360/2018 R.G.R. innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, riproponendo i motivi già posti a fondamento del ricorso proposto in proprio dal contribuente.

3. In particolare, veniva dedotta l’infondatezza delle pretese impositive opposte dall’Amministrazione Finanziaria a mezzo di ambedue gli atti impositivi, dal momento che le somme prestate dal socio e oggetto di contestazione apparivano giustificate dalla copiosa documentazione depositata dalla difesa. 3.1. Venivano altresì dedotte l’erroneità e l’illogicità degli atti nella misura in cui non tenevano in considerazione che bisognava sottrarre all’importo di euro 299.043,00, relativo ai finanziamenti effettuati al lordo delle restituzioni, l’importo di euro 155.038,14 concernentedette restituzioni.

4. La CTP, disposta la riunione tra i procedimenti , accoglieva parzialmente i ricorsi, rideterminando in euro 164.000,00 il reddito imponibile del sig. Puglisi (in misura pari alle somme oggetto di restituzione oltre ad euro 10.000,00 per “ spese per mantenimento”) ed in euro 154.000,00 il reddito di impresa della società PU.BA s.r.l., in ragione del fatto che la somma effettivamente imputabile alla società ammontasse ad euro 154.000,00 e non già ad euro 299.043,00 come determinati dall’Ufficio, comprensivi delle restituzioni effettuate nell’annualità accertata.

5. Quindi, la CGT di II Grado della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe,rigettava l’appello del contribuente.

6. Avverso la predetta sentenza ricorreva Salvatore Puglisi con unico motivo e resisteva l’Amministrazione finanziaria con controricorso.

7. In relazione a questo giudizio era formulata dal Consigliere delegato proposta di definizione accelerata della controversia ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.

8. Ilricorrente presentava allora istanza di trattazione del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 53 della Costituzione, dell’articolo 163 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e dell’articolo 47, comma 1 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 1.1. Afferma il ricorrente che la sentenza resa dal giudice di secondo grado si appalesa erronea ed in violazione di legge nella parte in cui avvalora la quantificazione del reddito imponibile effettuata nella pronuncia di primo grado, in quanto, una volta reputata condivisibile la deduzione difensiva concernente la provenienza delle somme nella disponibilità̀ personale del contribuente e ritenuto che, in assenza di fonti di reddito ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla partecipazione societaria, debba senz’altro trattarsi di utili distribuiti in nero al socio dalla società̀ PU.BA s.r.l., sarebbe errato determinare il reddito imponibile del Puglisi in misura totalmente equivalente al reddito della società̀, poiché l’articolo 47, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 - nel testo vigente ratione temporis - statuisce espressamente che gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalla società̀ concorrano alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 49,72% del loro ammontare (percentuale rideterminata dall’art. 1 del D.M. 02/04/2008).

2. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio della sentenza impugnata, di conferma del la decisione di primo grado che, pur riducendo l’importo della pretesa erariale, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento sintetico, ex art. 38, commi 4 e s s ., del DPR 600/73, con cui l’Ufficio ha determina to il maggior reddito imponibile, in relazione all’anno 2012, del contribuente per avere effettuato spese per investimenti, nei confronti della società PU.BA. S.r.l. in liquidazione, non giustificando la provenienza della provvista, nonché l’utilizzo della stessa perlo specifico investimento.

3. Il motivo è , comunque, infondato , trovando applicazione il principio già espresso da questa Corte in vicende in proposito analoghe, secondo cui “non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che non v'è mai stata, non avendo la società mai dichiarato tali utili” (Cass. sez. V, 19.11.2020, n. 26317; Cass. sez. V, 23.12.2019, n. 34282; Cass., sez. V, 30.1.2024, n. 2752).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 4.1. Il ricorrente deve essere anche condannato al pagamento di somme – liquidate in dispositivo - in favore della controricorrente, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, terzo comma, c.p.c., nonché della cassa delle ammende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, c.p.c. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 7.000, per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad euro 3.5000, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.

Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre