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Ordinanza Interlocutoria — n. 28207/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 28207/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28207/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con avviso di accertamento n. T8T01T200373/2019 (notificato in data 6maggio 2019) l’Agenzia delle Entrate accertava ai fini I rpef , in relazione all’anno di imposta 2013,a carico di Huang Xihuan redditi diversi, per i quali aveva omesso la dichiarazione, per un importo complessivo dieuro331.347,00, corrispondente a nove bonifici ricevuti dalla Cina, con conseguente maggiore imposta pari a euro 147.066,00.

Regesto Legislator

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art. 335 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 28207/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Con avviso di accertamento n. T8T01T200373/2019 (notificato in data 6maggio 2019) l’Agenzia delle Entrate accertava ai fini I rpef , in relazione all’anno di imposta 2013,a carico di Huang Xihuan redditi diversi, per i quali aveva omesso la dichiarazione, per un importo complessivo dieuro331.347,00, corrispondente a nove bonifici ricevuti dalla Cina, con conseguente maggiore imposta pari a euro 147.066,00.

Parole chiave

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rimborso dei contributi agli stranieri reddito non dichiarato computo del reddito inchiesta per sottrazione d'imposta doppia imposizione internazionale assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 335 cod. proc. civ
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 32000/2021R.G. proposto da: HUANG XIHUAN,rappresentato e difeso da gli Avv . Piergiovanni Mori e Luca Ciasullo, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB. REG. TOSCAN A , n. 1107 / 20 21 , depositata il 06/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre2025 dal consigliere Rosanna Angarano ; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale, Alessandro Pepe, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Avviso di accertamento - Irpef- C onnessione –Riunione. Cons. est. Rosanna Angarano 2 Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n. T8T01T200373/2019 (notificato in data 6maggio 2019) l’Agenzia delle Entrate accertava ai fini I rpef , in relazione all’anno di imposta 2013,a carico di Huang Xihuan redditi diversi, per i quali aveva omesso la dichiarazione, per un importo complessivo dieuro331.347,00, corrispondente a nove bonifici ricevuti dalla Cina, con conseguente maggiore imposta pari a euro 147.066,00.

2. Avverso l’atto impositivo il contribuente proponeva ricorso innanzi alla C.t.p. di Prato chelo rigettava con sentenza confermata in appello. Il contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado di cui all’epigrafenei confronti dell’Agenzia delle Entrate che resiste con controricorso. Considerato che:

1. Pende innanzi a questa Corte altro ricorso, iscritto al n. 5089 del 2023 tra le stesse parti avente ad oggetto la sentenza n. 1482 del 2022 della C.t.r. Toscana. Con detta ultima la C.t.r.ha rigettato il ricorso per revocazione propostodal contribuente avverso la sentenza n. 1107 del 2021, pubblicata il 6 ottobre 2021, ovvero la medesima sentenza impugnata in questa sede.

2. Sussistono, pertanto , i presupposti per rinvio a nuovo ruolo ai fini della trattazione contestualedei due ricorsi o per la loro eventuale riunione; gli stessi– proposti l’uno contro la sentenza di appello e l’altro contro la sentenza che ha decisol'impugnazione per revocazione – pur avendo ad oggetto distinti provvedimenti, sono tra loro connessi, giustificandosi l'applicazione analogica dell'art. 335 cod. proc. civ. potendo risultare determinante sulricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza direvocazione (Cass. 14/04/2025, n. 9774, Cass. 22/11/2024, n. 30184). Cons. est. Rosanna Angarano 3 P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il rico