Cassation appeal dismissed for non-notification to necessary co-litigant; case remanded for integration of adversarial proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court dismissed the cassation appeal and remanded the case for a new hearing to integrate the adversarial proceedings with the necessary co-litigant, the GEB S.r.l. bankruptcy estate. Although the underlying tax dispute involved alleged fraudulent invoicing versus proven R&D activities, the procedural defect was the failure to notify the bankruptcy estate of the appeal. Consequently, the Court ordered the integration of the adversarial process within sixty days to ensure full contradiction before any judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 cod. proc. civ.; The failure to notify a necessary co-litigant does not affect the admissibility of the appeal but requires the integration of adversarial proceedings to prevent the judgment from becoming res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.23661/2020 R.G. proposto da CAVAZZANA ROBERTO, SEMENZA PIETRO, TESIN CRISTINA, con gli avvocati Maria Chiara Morabito e UmbertoSanti -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente e ricorrente incidentale- FALLIMENTO GEB S.r.l. -intimato- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.1484/2019 depositata il 27/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere Gian Paolo.
FATTI DI CAUSA 1. Come si apprende dagli atti, a seguito di una verifica fiscale , la Guardia di finanza di Bologna accertava che la società L ead Consulting SRL aveva emesso fatture relative ad operazioni inesistenti nei confronti della società GEB S.r.l., aventi ad oggetto prestazioni riconducibili ad un progetto di ricerca e sviluppo autorizzato e finanziato dal Ministero dell'Istruzione , università e ricerca (MIUR ) e ritenuto mai realizzato , per cui Roberto Cavazzana, legale rappresentante della GEB SRL all'epoca dei fatti, era segnalato alla Procura della Repubblica unitamente al legale rappresentante della Lead Consulting SRL .
2. I fatti venivano segnalati anche alla Guardia di F inanza di Lendinara che avviava una verifica nei confronti della GEBSRL.
3. Sulla base delle informazioni trasmesse dai verificatori, l'agenzia delle entrate ipotizzava quindi che tra le società L ead Consulting SRL e GEB SRL fosse intercorso un accordo fraudolento al fine di documentare a favore di quest'ultima costi fittizi relativi ad una attività di ricerca svolta con l'intento di ottenere riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50% dei costi sostenuti, grazie all'accreditamento del progetto presso il MIUR. 3.1. Conseguentemente, con separati atti di accertamento , emessi per gli anni di imposta 2005, 2006 e 2007, l'Agenzia delle entrate recuperava nei confronti della società i costi ritenuti oggettivamente inesistenti e l'iva relativa indebitamente detratta, mentre nei confronti dei soci Roberto Cavazzana per l’anno 2006 e Cristina Tesinper gli anni 2005 e 2006, accertava i maggiori redditi di partecipazione, trattandosi di società di capitali che aveva optato per il regime la trasparenza.
4. Società e soci impugnavano i predetti atti impositivi e la CTP di Rovigo, previa riunione, accoglieva i ricorsi. Nella specie, i giudici di prossimità, anche avvalendosi d ella relazione tecnica affidata a Consulente d’ufficio, accertavano che l’attività di ricerca era stata effettivamente svolta.
5. Quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello del l’Agenzia delle entrate, sull’assunto che, pur non essendovi dubbi in merito alla effettiva esecuzione della ricerca, dagli atti di causa emergevano elementi tali da far ritenere che ad essa non avrebbe partecipato la Lead Consulting SRL. La CTR, inoltre, accoglieva in parte l’appello incidentale proposto dai soci, ritenendo applicabile alla fattispecie la disciplina prevista dall’art. 47 del Tuir.
6. Avverso la predetta sentenza ricorrono, con quattro motivi, Roberto Cavazzana, Cristina Tesin e Pietro Semenza, in qualità di ex soci della GEB SRL, nelle more del giudizio di merito fallita, i primi due anche quali destinatari di avvisi di accertamento personali. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e ricorso incidentale sorretto da due motivi. Il Fallimento delle GEB S.r.l. è rimasto intimato. In prossimità dell’adunanza, i contribuenti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
Occorre, in via preliminare, rilevare che il ricorso per cassazione non risulta essere stato notificato al Fallimento GEB SRLche, come si evince dalla sentenza impugnata, era parte del giudizio di appello. 1.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'omessa notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame,che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza dell'integrazionedel contraddittorio, ai sensi dell'art.331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell'atto di impugnazione (cfr.
Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n.18364).
2. Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti del Fallimento GEB S.r.l., a cura dei ricorrenti, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Fallimento GEB S.r.l., a cura dei ricorrenti, nel termine di sessanta gi